Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1372 - pubb. 27/10/2008

Mandato, diritti del mandatario e del mandante

Cassazione Sez. Un. Civili, 08 Ottobre 2008, n. 24772. Est. Travaglino.


Contratti – Mandato senza rappresentanza – Azioni del mandante – Delimitazione.



Il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola generale/eccezione, nel senso che, secondo la regola (art. 1705, primo comma c.c.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre sono eccezionali le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione e dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l’espressione “diritti di credito”, di cui all’art. 1705, secondo comma, c.c., va circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento). (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione)


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