Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 863 - pubb. 01/07/2007

Osservazioni al progetto di riparto e questioni non dedotte in sede di ammissione al passivo

Tribunale Mantova, 27 Agosto 1998. Est. Bernardi.


Fallimento – Osservazioni al progetto di riparto – Ragioni di prelazione non dedotte in sede di ammissione al passivo – Inammissibilità.



 


 


Tribunale di Mantova – 27 agosto 1998 - Decreto del Giudice Delegato Dott. Mauro Bernardi. 

Il Giudice Delegato,
-visto il progetto del piano di riparto parziale relativo al fallimento M. Cortellazzi s.r.l. depositato il 26/6/1998. -rilevato che agli atti della procedura risulta depositato uno scritto redatto in lingua inglese proveniente da Schine Enterprise, creditore ammesso al passivo, del quale non può tenersi alcun conto ex art 1221 c.p.c.; -lette le osservazioni presentate da Alberti Gianmaria+39), nonché da Fichera Emanuela e da Caccia Vannia ex art. 1103 l.f., alla stregua delle quali si chiede che ad una parte del credito insinuato da tali lavoratori dipendenti, in quanto maturato nel periodo in cui la società fallita era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata, venga riconosciuta la collocazione in “prededuzione” anziché in privilegio ex art. 2751 bis nr. 1 c.c. come previsto nel periodo de quo; -rilevato che i predetti creditori nella domanda di ammissione al passivo avevano chiesto di essere ammessi al passivo in via privilegiata, che la loro domanda (così come proposta) è stata integralmente accolta e che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo non è stata proposta opposizione; -considerato che quando il credito (anche se sorto in sede concorsuale minore per attività autorizzata in quanto strumentale alla continuazione dell’impresa) esige un accertamento ed il creditore sceglie la procedura di insinuazione al passivo, le ragioni di prelazione e di prededuzione devono essere contenute nella domanda di ammissione con i documenti giustificativi (art.93 l. f.) per consentire ai creditori concorrenti di esercitare il controllo in sede di verificazione dello stato passivo e che, più in particolare, la prededuzione non richiesta con la domanda di ammissione al passivo non può essere richiesta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo o di osservazioni al progetto di riparto (art. 1103 l.f.) sede il cui ambito è limitato al controllo dell’esecuzione delle decisioni già prese in sede di formazione dello stato passivo, della graduazione dei crediti e dell’ammontare della somma da distribuire, nè al Giudice Delegato è consentito in sede di predisposizione del progetto di riparto di attribuire d’ufficio al credito una diversa qualificazione accogliendo le osservazioni del creditore (in tal senso vedasi Cass. 10/11/1997 nr. 11044 nonché, con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 98 l.f., v. Cass. 5/9/1992 nr. 10241); -considerato pertanto che le censure sollevate dai menzionati creditori non sono fondate;ptmvisti gli artt.110 – 113- 115 l.f.; dichiara esecutivo il progetto di riparto parziale depositato in Cancelleria il 26/6/1998 ed  autorizza il Curatore ad effettuare i pagamenti ivi previsti mediante prelievo dal libretto intestato al fallimento e con assegni circolari non trasferibili a favore dei singoli creditori da spedirsi con raccomandata a.r. ovvero tramite bonifico bancario.