Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 836 - pubb. 01/07/2007

Affitto d’azienda e fallimento del concedente

Tribunale Mantova, 28 Gennaio 1999. Est. Bernardi.


Affitto d’azienda – Fallimento del concedente – Disciplina applicabile.



 


 


omissis

Oggetto: insinuazione tardiva.

Il Procuratore della ricorrente:

-dichiararsi la Soc. “Modissa 90” a R.L. ammessa al passivo del fallimento della soc. “Modissa” a R.L. per le seguenti somme:

-£ 32.110.000 a titolo di rifusione di pagamento di pari importo  per competenze professionali al Dr. Paolo Bianchi, per attività professionale da questi volta a favore e su incarico della “Modissa” srl;

-£ 67.353.476 per retribuzioni ed indennità corrisposte dalla “Modissa 90” srl a favore di dipendenti della “Modissa” srl, inerenti al tempo in cui gli stessi furono alle dipendenze della stessa “Modissa” srl e così complessivamente £ 99.463.476, in privilegio, con gli interessi legali dalla domanda e con le spese del giudizio.

Respingersi le domande riconvenzionali avversarie o in subordine dichiararsi le stesse compensate fino a concorrenza con le domande della ricorrente.

In via istruttoria, ammettersi C.T.U. al fine di quantificarsi i costi per il personale già occupato alle dipendenze della Modissa srl e passato da questa alle dipendenze della Modissa 90 srl, che benchè di competenza della Modissa srl furono effettivamente sostenuti dalla Modissa 90 srl

-prova testimoniale sulla seguente circostanza:

“Vero che la Modissa 90 srl ha oneri relativi al personale dipendente, consistenti in corresponsione di ferie, riposi, riduzioni d’orario e relative contribuzioni, spettanti per ragioni di competenza alla Modissa srl in quanto inerenti al tempo in cui il personale era alle dipendenze di Modissa srl per la complessiva somma di £ 67.353.476. Teste Tizio Caio di Mantova, salvo altri.

Il Procuratore del resistente:

Nel merito

Respingersi le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via riconvenzionale

Condannarsi la ricorrente a pagare per le causali di cui alla parte espositiva del presente atto la somma di £ 71.000.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari.

Con sentenza immediatamente esecutiva.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 18.01.1995 la società ricorrente chiedeva, ex art. 101 l. f. , di essere ammessa al passivo del fallimento Modissa srl in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 per £ 32.110.000 ed inoltre per £ 67.353.476 a norma dell’art. 2751 bis n. 1 c.c.. L’istante sosteneva infatti di avere provveduto a pagare alcuni debiti della fallita ed in particolare l’importo di £ 32.110.000 in favore del commercialista Dr. Bianchi che avrebbe svolto attività professionali a favore della Modissa srl, oltre a £ 67.353.476 concernenti retribuzioni e relativi accessori spettanti a lavoratori che avevano prestato la loro opera alle dipendenze della fallita. Si costituiva la Curatela fallimentare che si opponeva all’accoglimento dell’istanza negando che la società istante avesse provveduto a saldare i debiti della fallita e proponendo domanda riconvenzionale onde ottenere la condanna al pagamento degli importi spettanti al fallimento per canone d’affitto d’azienda e di locazione maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento. Rigettate le richieste probatorie formulate dalla ricorrente la causa veniva discussa alla udienza collegiale del 26.01.1999 sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

La domanda proposta dalla società istante non è fondata e va quindi rigettata.

Con riguardo alla ragione di credito consistente nel pagamento delle competenze professionali del Dr. Bianchi va rilevato che nessun documento prodotto in causa suffraga la pretesa della ricorrente.

Invero dall’esame della fattura redatta dal professionista, della parcella sottoposta al competente Consiglio dell’Ordine per la liquidazione nonché del decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista risulta inequivocabilmente che l’incarico venne conferito al Dr. Bianchi dalla Modissa 90 srl né sul punto è stata articolata alcuna richiesta probatoria volta a contrastare tale emergenza.

Per quanto concerne invece l’altro capo della domanda deve essere osservato che, nonostante il rilevante ammontare dell’importo asseritamente pagato, nessuna prova documentale è stata prodotta dalla istante. Né appare idonea a superare tale insufficienza probatoria la richiesta di dare ingresso alla prova testimoniale già rigettata nel corso dell’istruzione e reiterata al momento della precisazione delle conclusioni: il capitolo di prova appare generico nella sua formulazione e di inammissibile contenuto valutativo. Inoltre in considerazione del rilevante ammontare delle somme asseritamente pagate, e del fatto che la istante è società di capitali come tale soggetta a particolare rigore formale nell’effettuazione di operazioni del tipo di quelle in questione ed in difetto anche di quietanze di pagamento, la prova richiesta, anche avuto riguardo alla disciplina contenuta negli artt. 2721–2726 c.c., non può essere  ammessa. Né infine può essere disposta una consulenza tecnica come del pari richiesto dalla ricorrente atteso che tale strumento è rivolto a fornire al giudice elementi di natura tecnica per valutare un fatto la cui prova peraltro deve essere fornita dalla parte che lo allega: nel caso di specie manca la prova anche solo indiziaria dell’avvenuto pagamento e la C.T.U. così come richiesta, avrebbe la funzione di dare prova diretta del fatto che dovrebbe in altro modo essere suffragato.

Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla Curatela Fallimentare.

Sosteneva la resistente che, con contratto stipulato il 31/05/1990 e registrato, la società Modissa srl aveva concesso in affitto alla società … srl (poi denominata Modissa 90 srl come risulta dalle certificazioni camerali dimesse) l’azienda di cui era titolare al canone annuo di £ 60.000.000 e che inoltre, alla stregua di altro contratto registrato parimenti prodotto, la società fallita aveva concesso in locazione alla medesima Astianatte srl l’immobile sito in Porto Mantovano, S.S. della Cisa n. 114 al canone di £ 2.000.000 mensili.

Posto che la dichiarazione di fallimento della Modissa srl interveniva il 31/5/1992 e che, con decreto in data 04/02/1992, il Giudice Delegato trasferiva il complesso aziendale sito in Porto Mantovano (costituito da immobile attrezzature e prodotti lavorati, avviamento e marchi) ala società Alfa s.a.s., la curatela fallimentare assumeva che si era determinato un credito a favore della fallita pari a £. 55.000.000 per il mancato pagamento del canone d’affitto d’azienda dal 26/02/1991 (data di recesso dal mandato con il quale la fallita aveva conferito alla Astianatte l’incarico di recupero dei crediti, di liquidazione dell’attivo, di pagamento dei debiti da effettuarsi con gli introiti ricavati dall’espletamento del mandato, per un compenso annuo di £.60.000.000 compensabili con eventuali somme a credito della società mandante) al 04.02.1992. ed a £ 16.000.000 per mancato pagamento del canone relativo alla locazione commerciale del 30/5/1991 (data della dichiarazione di fallimento) al 04/02/1992.

Rispetto a tale domanda la società ricorrente, difendendosi nel merito, ha opposto che non sarebbe dimostrata la continuazione del rapporto d’affitto d’azienda in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento non potendo trovare applicazione alla fattispecie il disposto di cui all’art. 80 l.f..

Al riguardo va in primo luogo osservato che è incontroverso e provato che tra la fallita in bonis e la società ricorrente erano stati stipulati un contratto di locazione ed uno di affitto d’azienda. Quanto al primo va osservato che stante il disposto di cui all’art.80 l.f. e in difetto di ogni contestazione sul punto da parte della Modissa 90 srl la sussistenza ed entità del credito in capo alla fallita possono dirsi pienamente provati e non essendo stato neppure addotto che i canoni in questione siano stati in tutto o solo in parte corrisposti.

In ordine poi all’altro capo della domanda ritiene il Collegio che al contratto d’affitto vada applicata la norma di cui all’art. 80 l. f. e non invece, come adombrato dalla difesa della ricorrente, quella di cui all’art. 72 l. f.  Invero come si desume dall’art. 1615 c.c. è configurabile il contratto di affitto quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva mobile o immobile. Essendo evidente l’identità strutturale e funzionale delle due figure contrattuali all’affitto deve trovare applicazione analogica il disposto di cui all’art. 80 l.f. (in tal senso vedasi Cass. 28/04/1993 n. 5012): non essendo il rapporto cessato con la dichiarazione di fallimento della società locatrice, i canoni maturati sino alla data del decreto di trasferimento del complesso aziendale devono essere riconosciuti in favore della Curatela (la isolata pronuncia richiamata dalla difesa della società Modissa 90 srl riguarda peraltro la diversa ipotesi del fallimento dell’affittuario mentre nel senso della conclusione accolta appare pressochè concorde la dottrina).

La domanda riconvenzionale deve pertanto essere interamente accolta con la precisazione che l’importo di £ 71.000.000 va maggiorato degli interessi legali dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta (14.02.1995) al saldo definitivo esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ad eccezione reietta così provvede:

-respinge il ricorso ex art. 101 l. f. promosso da Modissa 90 srl;

condanna la società Modissa 90 srl a pagare al Fallimento Modissa srl la somma di £71.000.000 oltre agli interessi legali dal 14.02.1995 sino al saldo definitivo;

-condanna la società ricorrente a rifondere al Fallimento Modissa srl le spese del giudizio liquidate in complessive £ 6.504.350 di cui £ 224.350 per spese, £ 1.980.000 per diritti  e £ 4.300.000 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 l. f., I.V.A. e C.P.A. come per legge.