Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 813 - pubb. 01/07/2007

Fallimento e crediti dell'agente per provvigioni e indennità

Tribunale Mantova, 29 Febbraio 2000. Est. Bernardi.


Credito dell’agente per provvigioni – Presupposti – Natura – Indennità suppletiva di clientela – Indennità sostitutiva del preavviso.



 


 


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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3-3-1994 Bianchi G. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Deni Cler s.p.a., sulla sua domanda di insinuazione al passivo, avevano così statuito: “si riserva per la classe di privilegio crediti  di cui all’art. 2751 bis n.2 e n. 3 c.c. . Credito ammesso per le provvigioni calcolate sulla base delle vendite effettuate con riserva di accertamento del buon fine dei pagamenti anche per l’eventuale applicazione della clausola dello star del credere; non ammesso per £ 1.550.474 in quanto tale importo si riferisce ad ordini rimasti inevasi. Ammesso nella classe chirografari per l’importo di £ 11.292.262, escluso il privilegio di cui all’art. 2758 co. 2° c.c. per il credito di rivalsa dell’i.v.a. perché non rinvenuti e non identificabili i beni oggetto della prestazione sui quali graverebbe il privilegio speciale di cui alla predetta norma”.

L’opponente chiedeva la riforma della statuizione contenuta nel decreto di esecutività dello stato passivo assumendo che le provvigioni richieste erano maturate entro l’anno dalla dichiarazione di fallimento, che rango privilegiato doveva essere riconosciuto all’importo corrispondente all’i.v.a. atteso che esso era un accessorio delle provvigioni, che il totale delle provvigioni ammontava complessivamente a £ 60.735.829 (di cui £ 33.379.629 relative alle vendite della stagione autunno/inverno 1992/1993 e £ 27.356.200 concernenti quelle della stagione estate 1993) cui andavano aggiunti gli interessi e l’i.v.a..

La curatela si costituiva rilevando, quanto al riconoscimento del privilegio, che mancava una prova precisa di quando gli affari fossero andati a buon fine, che non poteva essere riconosciuto l’invocato privilegio all’i.v.a. ed infine che l’istante non aveva comunque provato il buon fine degli affari ovvero la loro mancata esecuzione per causa imputabile al preponente e chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione.

Nelle more del giudizio la sig. Bianchi proponeva ricorso ex art. 101 l.f. chiedendo il riconoscimento dell’indennità di risoluzione del rapporto, di quella sostitutiva del preavviso ed infine di quella suppletiva di clientela quantificate rispettivamente in £ 4.163.214, £ 22.011.640 ed in £ 2.604.491.

Con riferimento a tali pretese il Curatore, comparso davanti al G.D., si opponeva all’accoglimento del ricorso e successivamente tale causa veniva riunita al giudizio già pendente ex art. 98 l.f..

Disposta l’audizione del Curatore nonché consulenza tecnica, la causa istruita anche con copiose produzioni documentali veniva discussa all’udienza collegiale del 22-2-2000 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

In primo luogo va evidenziato che, alla stregua degli accertamenti svolti dal nominato c.t.u. e delle ammissioni delle parti, l’importo delle provvigioni spettante all’agente ammonta a £ 59.432.900 dovendosi detrarre dalla complessiva somma di £ 60.735.829 (richiesta con la domanda di insinuazione) quella di £ 1.302.929 concernente provvigioni relative a contratti che non hanno avuto esecuzione (vedasi in particolare relazione datata 16-6-1998 e successive note di chiarimento del c.t.u.). Ciò premesso va detto che la controversia in ordine alla entità del credito provvigionale riguarda l’ammontare delle detrazioni da effettuare per storno provvigioni e star del credere ed a tale riguardo ritiene il Collegio di dover disattendere le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico posto che è onere dell’agente fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto alla provvigione (cfr. Cass. 9-2-1990 n. 925) e d’altro canto è sufficiente l’inadempimento del cliente per far venire meno il diritto al compenso non essendo necessario che il preponente escuta preventivamente la controparte morosa (cfr. Cass. 7-5-1969 n. 1562; Cass. 22-7-1976 n. 2943): posto che siffatta prova da parte dell’agente onerato è mancata e che d’altro canto la curatela ha documentato il non avvenuto pagamento di varie forniture, dal totale riconosciuto vanno detratte le somme relative allo storno provvigioni ed allo star del credere (i cui criteri di calcolo appaiono corretti alla luce delle pattuizioni intervenute e della vigente normativa collettiva) secondo il prospetto prodotto in giudizio dal Curatore e datato 16-4-1997 da cui si desumono, come ulteriori clienti morosi non considerati dal c.t.u., le seguenti posizioni: Studio s.n.c.; Romantica Donna; Avenue Foch s.r.l.; Amoroso Carmela; Moncada Caterina; Naftalina e La Mirage di Alì. Pertanto dal totale di £ 59.432.900 vanno detratte £ 18.786.922 per storno provvigioni ed ulteriori £ 26.051.050 per lo star del credere ottenendosi così l’importo di £ 14.594.928 che va maggiorato dell’IVA pari a £ 2.773.036.

Trattandosi poi di affari in relazione ai quali la data di fatturazione da parte della Deni Cler è ricompresa nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e, per stessa ammissione della curatela andati a buon fine, è ragionevole presumere che il diritto alla provvigione sia maturato in data successiva a quella della fatturazione e pertanto può essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 3 c.c. mentre l’Iva va collocata in chirografo non essendo stati rinvenuti o comunque individuati i beni gravati dal privilegio speciale (cfr. art. 2758 c.c.). 

Per quanto concerne gli interessi essendo stati richiesti solo con l’opposizione ed in difetto di ogni contestazione sul punto (cfr. Cass. 26-1-1982 n. 496) essi vanno ammessi in misura pari al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso ex art. 98 sino alla data di liquidazione dei cespiti mobiliari della società fallita, in via chirografaria atteso che per effetto del mancato richiamo dell’art. 2749 c.c. da parte degli artt. 54 e 55 l.f. agli interessi sui crediti privilegiati non compete alcuna prelazione (cfr. Cass. 14-7-1993 n. 7772).

In ordine ai crediti richiesti con la domanda ex art. 101 l.f. e riguardanti l’indennità di risoluzione del rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, va preliminarmente osservato che per essi non pare possa operare la preclusione derivante dalla circostanza che tramite siffatta domanda può essere fatto valere solamente un credito “nuovo” e cioè diverso per petitum e causa petendi rispetto a quello fatto valere ex art. 97 l.f. (cfr. Cass. 24-1-1997 n. 751; Cass.12-4-1979 n. 2164), atteso che se certamente i crediti azionati trovano fondamento nel medesimo rapporto, vi è diversità vuoi nel petitum, trattandosi di importi distinti sia nell’ammontare che nei criteri di determinazione del loro importo, che nella causa petendi la quale, nel caso delle indennità richieste, va rinvenuta  nello scioglimento del rapporto d’agenzia.

Quanto alle indennità suppletiva di clientela e sostitutiva del preavviso ritiene peraltro il Collegio che la domanda che le concerne non possa essere accolta atteso che la normativa collettiva ne prevede il riconoscimento ove il rapporto si sciolga ad iniziativa della casa mandante mentre, nel caso di specie, il contratto viene a cessare ex art. 78 l.f. automaticamente per effetto del fallimento che non può considerarsi un fatto volontario o comunque un fatto illecito (in tal senso vedasi Trib. Torino 21-7-1984 in Fall.,1985,1164; Trib. Milano 31-10-1985 in Fall.,1986,1109; Trib. Torino 26-7-1986 in Fall.,1987,768; Trib. Udine 20-9-1996 in Gius,1996,3534).    

In ordine poi alla indennità di risoluzione del rapporto deve essere osservato che essa è dovuta dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all’Enasarco, per l’accreditamento sul conto dell’agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è onere del preponente, il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dall’Enasarco, provare di avere regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo (cfr. Cass. 29-12-1990 n. 12223; Cass. 6-4-1990 n. 2879): nel caso di specie il c.t.u. ha accertato che i dovuti accantonamenti sono stati regolarmente effettuati dalla Deni Cler e pertanto anche tale capo della domanda deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, sussistendo giusti motivi, sono compensate nella misura di un quarto.

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il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

in parziale accoglimento della opposizione ammette definitivamente Bianchi G. al passivo del fallimento Deni Cler s.p.a. per £ 14.594.928 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 3 c.c. oltre a £ 2.773.036 per IVA in via chirografaria ed oltre agli interessi, calcolati al tasso legale, dal 3-3-1994 sino alla data di ultimazione della vendita dei beni mobili effettuata nell’ambito della procedura concorsuale, parimenti in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

condanna l’opponente a rifondere alla curatela fallimentare le spese di lite, compensandole nella misura di un quarto e per l’effetto liquidandole in complessive £ 11.801.195 di cui  £ 426.195 per spese, £ 3.375.000 per diritti e £ 8.000.000 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge.