Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 735 - pubb. 01/01/2007

Inefficacia nei confronti del fallimento dell'ingiunzione ex art. 22 l. 689/81

Tribunale Mantova, 20 Novembre 2003. Est. Bernardi.


Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Sanatoria con efficacia retroattiva - Ammissibilità - Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/81 - Eccezione di incompetenza del tribunale fallimentare - Infondatezza - Nullità del ricorso - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Sanzione dovuta dal contravventore fallito - Insinuazione al passivo del credito - Necessità.

Ordinanza ingiunzione - Inefficacia nei confronti della massa.



 


 


omissis

 CONCLUSIONI

Il procuratore dell'opponente chiede e conclude:

in via preliminare: sospendersi l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione n. 88/02 oggi gravata, sussistendo gravi motivi, desumibili dalla documentazione che si dimette e da quella già acquisita agli atti, disponendosi altresì la riunione del presente giudizio con quello contraddistinto al n. 1193/01, pendente avanti al Giudice Delegato al fallimento Alfa Costruzioni s.r.l. e concernente la presunta occupazione di Kare Modou, dal marzo 1998;

nel merito: previa delibazione dell’allegata documentazione ed escussione dei testi indicati, revocarsi l’addebito del quale risulta gravata la procedura fallimentare. Spese di causa rifuse.

 Il procuratore dell’opposto chiede e conclude:

in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per materia ex art. 22 bis l. 689/81;

nel merito: a) rigettare l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 87/2002 per la sua infondatezza in fatto e diritto;

b) condannare altresì il ricorrente al pagamento integrale delle somme previste nell’ordinanza-ingiunzione n. 87/2002, oltre agli interessi legali, come per legge;

c) condannare, infine, il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13-1-2003 il Fallimento della società Alfa Costruzioni proponeva, avanti alla sezione fallimentare,  opposizione ex art. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 avverso l’ordinanza ingiunzione n. 88 del 4-11-2002 notificata il 27-11-2002 con la quale era stato intimato alla società fallita il pagamento di euro 2.553,00.

L’opponente, premettendo che in relazione alla medesima vicenda erano pendenti un giudizio ex art. 98 l.f. avanti al Tribunale di Mantova ed un altro avanti al Tribunale di Brescia, sosteneva che l’ingiunzione si fondava su un accertamento eseguito dagli ispettori dell’I.N.P.S. i quali  avevano contestato alla società le seguenti violazioni: a) mancata registrazione del nominativo del lavoratore Kare Modu sui libri paga e matricola aziendali; b-c) mancata comunicazione della data di assunzione del predetto all’ufficio del lavoro ed omessa consegna all’interessato della dichiarazione contenente i dati della registrazione; d) omessa annotazione sul libretto di lavoro del periodo di occupazione; e) mancata consegna al lavoratore dei prospetti paga in occasione della corresponsione della retribuzione; f) omessa denuncia, nei termini prescritti, di un infortunio sul lavoro subito dal Kare Modu.

La sussistenza di tali violazioni veniva contestata dalla curatela la quale evidenziava che gli ispettori si erano limitati a recepire le dichiarazioni rese dal lavoratore senza effettuare alcun tipo di riscontro laddove l’infondatezza degli addebiti sarebbe risultata alla stregua dei documenti prodotti e dell’esito delle prove orali dedotte.  

Con decreto in data 31-12-2002 il Presidente, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 22 l. 689/81, fissava la comparizione delle parti avanti al Giudice designato per la trattazione del ricorso in conformità delle disposizioni contenute nella citata norma.

A seguito della notifica del ricorso e del predetto decreto, la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova si costituiva eccependo preliminarmente sia l’incompetenza del giudice fallimentare adito sia l’irritualità del ricorso fondato sul disposto di cui agli artt. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 (che riguarda solamente le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie punite con la sola ammenda mentre l’oggetto dell’ingiunzione riguardava la materia della tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni). Nel merito l’ente opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione assumendo che gli accertamenti eseguiti erano sufficienti a fondare l’irrogazione delle sanzioni.

Rigettate le istanze istruttorie ed invitato l’opponente, ex art. 182 c.p.c., a regolarizzare la costituzione, mancando l’autorizzazione del G.D. ai sensi dell’art. 25 n. 6 l.f., il Giudice designato  invitava le parti alla discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi

Preliminarmente occorre rilevare che l’opponente, all’udienza del 20-11-2003, ha dimesso copia dell’autorizzazione del G.D. (datata 14-10-2003) a costituirsi nel presente giudizio con la nomina quale difensore dell’avv. X Y.

In proposito va rilevato che la mancanza dell’autorizzazione del G.D. prescritta dall’art. 25 l.f. comporta soltanto che l’efficacia della procura resta subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell’autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza, nello stesso soggetto, del legale designato dal G.D. e di quello prescelto dal curatore ritenendosi che il difetto di capacità processuale del curatore possa essere sanato dal rilascio dell’autorizzazione, con efficacia retroattiva, anche nel corso del giudizio (cfr. Cass. 20-9-2002 n. 13764; Cas. 9-8-2002 n. 12101) sicché deve ritenersi che il presente procedimento sia stato ritualmente introdotto.

Ciò premesso va disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opposto atteso che la sezione fallimentare costituisce espressione dell’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario e non è un ufficio autonomo dotato di propria competenza (cfr. Cass. 25-7-2002 n. 10912; Cass. 15-3-1990 n. 2117).

Rilevato poi che l’opposizione è stata proposta, con ricorso, nei termini di legge, quanto al rito occorre osservare che esso, sin dall’inizio, si è integralmente svolto, a seguito del decreto presidenziale del 31-12-2002, non con le forme di quello fallimentare bensì con quelle previste dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e segg. l. 689/81 (e cioè con quelle applicabili al tipo di controversia in esame) senza pertanto che le parti abbiano patito alcun pregiudizio né in ordine al rispetto del contraddittorio né in ordine all’esplicazione della libertà di difesa: ne deriva che nessuna nullità può dirsi verificata avendo gli atti processuali pienamente raggiunto il loro scopo (v. art. 156 c.p.c.; per l’affermazione in generale del principio della conversione degli atti nulli cfr. Cass. 12-7-2002 n. 10143; Cass. 5-7-1994 n. 6346).

Né l’erroneo richiamo effettuato dal ricorrente alla disciplina di cui agli art. 442 c.p.c. e 35 l. 689/81 vale a inficiare la conclusione sopra raggiunta posto che il ricorso introduttivo presentava comunque tutti i requisiti di quello prescritto ex art. 22 l. 689/81.

Va poi osservato che, in materia di sanzioni amministrative, fermo il potere dell’ente impositore di determinare l’entità della sanzione pecuniaria dovuta dal contravventore fallito, il relativo credito, dovendo essere insinuato al passivo del fallimento, non può essere fatto valere mediante ordinanza-ingiunzione ex art. 18 l. 689/81, la quale, se emessa, è priva di effetto ai fini del concorso collettivo e, ove il Curatore abbia promosso il giudizio di opposizione, il giudice adito, edotto della pendenza del procedimento fallimentare, deve limitarsi a dichiarare, anche d’ufficio, l’inefficacia dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della massa, senza potere esaminare le altre ragioni eventualmente dedotte dall’opponente, essendo le stesse riservate al giudice del fallimento (cfr. Cass. 16-3-2001 n. 3838; Cass. 18-5-2000 n. 6459; Cass. 19-1-2000 n. 561; Cass. 12-2-1998 n. 1481; Cass. 21-8-1997 n. 7815; Cass. 28-2-1992 n. 2471; Cass. 26-10-1991 n. 11421; Cass. 2-10-1991 n. 10269; Cass. 24-9-1991 n.9944).

L’ordinanza-ingiunzione n. 88/2002 oggetto dell’opposizione va quindi dichiarata inefficace nei confronti del fallimento della Alfa Costruzioni.

Le ragioni della decisione giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara inefficace nei confronti della fallita Alfa Costruzioni s.r.l. l’ordinanza ingiunzione n. 88 emessa il 4-11-2002 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova;

dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, lì 20-11-2003.