Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 72 - pubb. 01/07/2007

Privilegio ex art. 2751 bis c.c. e ricavato dall’esercizio di azioni revocatorie

Tribunale Mantova, 16 Ottobre 2005. Est. Bernardi.


Fallimento – Privilegio ex art. 2751 bis c.c. – Ricavato dall’esercizio di azioni revocatorie e di risarcimento danni.



Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. debbono ritenersi beni mobili sia i crediti che le somme recuperate a seguito dell'utile esperimento di azioni revocatorie o di risarcimento danni ciò desumendosi dal combinato disposto di cui agli artt. 812 e 813 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)