Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 712 - pubb. 01/01/2007

Azione promossa dal curatore e domanda riconvenzionale

Tribunale Mantova, 14 Aprile 2003. Est. Gibelli.


Giudizio di cognizione promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale del convenuto - Improcedibilità del giudizio per improponibilità della domanda riconvenzionale di competenza del giudice investito della verifica del passivo fallimentare.



 


 


SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di citazione in data 05/10/99, ritualmente notificato, la curatela del Fallimento della società Gruppo Industrie SIS s.r.l., con sede in Cavriana, in persona del curatore Dr. Rag.  Tizio, e la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta soc. coop.a.rl. evocavano in giudizio la s.r.l. Alfa Costruzioni Edili, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Borgomanero (No), esponendo:

1) che mediante due distinti contratti sottoscritti in data 21/01/98 la società Gruppo Industrie SIS. s.r.l. aveva venduto alla società Alfa s.r.l. i serramenti e i complementi ivi elencati;

2) che, come attestato dalla fattura n. 2893 del 08/07/1998, la merce era stata regolarmente fatturata e consegnata alla società acquirente;

3) che mediante atto in data 241/07/1998 la società gruppo Industrie SIS s.r.l. aveva ceduto alla Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta in via irrevocabile l’intero credito pari a £ 27.818.849 portato dalla citata fattura n. 2893/98;

4) che detta cessione era notificata alla società debitrice mediante lettera raccomandata A.R. giunta al destinatario in data 30/07/98 tramite la quale si era reso pure noto al debitore ceduto che il pagamento degli importi dovuti sarebbe dovuto avvenire mediante tre ricevute bancarie elettroniche con scadenza al 08/09/98, al 08/10/98 ed al 08/11/98:

5) che il debitore ceduto aveva mandato insolute le suddette ricevute bancarie;

6) che mediante altri due distinti contratti sottoscritti in data 04/04/1998 la società Gruppo Industrie SIS s.r.l. aveva venduto alla s.r.l. Alfa i serramenti e i complementi ivi elencati;

7) che, come attestato dalla fattura n. 3452 del 15/09/1998, la merce era stata regolarmente fatturata e consegnata alla società acquirente;

8) che mediante atto in data 23/09/1998 la società Gruppo Industrie SIS s.r.l. aveva ceduto alla Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta in via irrevocabile le quota parte pari a £ 7.053.516 del credito portato dalla citata fattura n. 3452/98;

9) che detta cessione di credito era stata notificata alla società debitrice mediante lettera raccomandata A.R. giunta al destinatario in data 28/09/98 tramite la quale si era reso pure noto al debitore ceduto che il pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante la ricevuta bancaria elettronica recante quale data di scadenza il 10/01/1999, pure mandata insoluta;

10) che, così come attestato dal prospetto riepilogativo predisposto dalla Curatela che si allegava, la società convenuta aveva altresì mandata insolute le ricevute bancarie con scadenza 30/11/98 di £ 7.053.518 e 31/01/1999 di £ 7.053.516 relative alla fattura n. 3452;

11) che, pertanto, la società Alfa s.r.l. risultava debitrice nei confronti della curatela del fallimento dell’importo di £ 14.017.034 ed altresì risultava debitrice verso la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta dell’importo 34.872.365.

Ciò premesso la curatela del Fallimento società Gruppo Industre SIS s.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano Franciacorta soc. coop. a r.l. chiedevano l’accoglimento delle seguenti conclusioni: _ “dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi la società Alfa s.r.l.. Costruzioni Edili in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della Curatela del Fallimento Gruppo Industrie SIS s.r.l. della somma di £ 14.107.034 oltre ad interessi dal dovuto al saldo; in virtù delle avvenute cessioni di credito dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi la società Alfa s.r.l. Costruzioni Edili al pagamento in favore della Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta della somma di L. 37.827.365 oltre ad interessi dal dovuto al saldo.”

Si costituiva ritualmente la società Alfa eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Giudice, contestando quanto ex adverso dedotto e svolgendo domanda riconvenzionale. All’udienza del 13/2/2001 i procuratori  della convenuta dichiaravano di aver rinunciato al mandato. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa veniva trattenuta per la decisione una prima volta all’udienza del 8/1/2002. Con ordinanza in data 22/4/2002 il Tribunale rimetteva la causa avanti al G.I. avendo rilevato che l’ordinanza pronunciata fuori udienza in data 28/4/2001 con la quale era stata fissata per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 8/1/2002 era stata comunicata al solo procuratore delle parti attrici.

Nuovamente precisate le conclusioni come sopra riportate da parte del solo procuratore degli attori, la causa, da ultimo all’udienza del 28/01/2003, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ove la domanda principale fosse procedibile l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta sarebbe da ritenere infondata.

I contratti conclusi inter partes recano tra le condizioni generali di vendita la clausola (art. 12) secondo la quale “per qualsiasi controversia saranno esclusivamente competenti secondo valore il Giudice Conciliatore, il Pretore e il Tribunale di Mantova..”, clausola specificatamente approvata  ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. da Alfa s.r.l. e completamente ignorata dalla difesa della convenuta.

La domanda principale del fallimento è però improcedibile stante la domanda riconvenzionale della società convenuta da ritenere improponibile.

A parte la recentissima decisione della Cassazione Civile Sez. I 10/1/2003 n. 148, l’orientamento della Suprema Corte è consolidato  - fin da Cass. Civ. Sez. Unite 6/7/79 n. 3878  - nel ritenere che il giudizio di cognizione introdotto dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito postula   - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori – la devoluzione dell’intera controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 c.p.c., da individuarsi nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed inderogabile (da ultimo Cass. Civ. Sez. I. 25/702 n. 10912; Cass . Civ Sez. I. 19/04/02 n. 5725). Si è infatti ritenuto che se la domanda riconvenzionale è diretta all’accertamento di un credito verso il fallito, e con effetti verso il fallimento ai fini del concorso, in altri termini, se è proposta al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale opponibile al fallimento e da far valere nel procedimento fallimentare, la potestà cognitiva del Giudice adito con la domanda principale non può non essere negata perché, affermandola, si darebbe luogo, al di fuori della sede dell’accertamento del passivo (art. 52 I. fall.) e ad opera di un Giudice diverso da quello fallimentare (artt. 93 ss. I. fall. ), ad una inammissibile pronuncia idonea ad acquistare efficacia di giudicato nei confronti della massa e dunque di un titolo utilizzabile dal creditore nella sede concorsuale in contrasto radicale e inammissibile con i principi del diritto concorsuale e con la stessa inderogabile disciplina del procedimento fallimentare.

Si è anche ritenuto che l’adozione di un rito diverso da quello predisposto, in subiecta materia, per l’accertamento dei crediti verso il fallimento in sede di formazione del passivo, determinando l’improponibilità della relativa domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Le conseguenze della proposta domanda riconvenzionale non sono quindi quelle che la difesa di parte attrice indica nella comparsa conclusionale (pag. 7) secondo cui, ferma l’inammissibilità - improponibilità della domanda riconvenzionale soggetta al rito speciale inderogabile, il giudizio nella sede ordinaria dovrebbe proseguire per la decisione sulla (sola) domanda principale.

La domanda riconvenzionale è materia di competenza del Giudice investito della verifica del passivo fallimentare e va esaminata nel contesto unitario delle contrapposte pretese da tale Giudice, nella cui materia ricade l’intera controversia.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1)                 Dichiara l’improcedibilità della domanda principale stante l’improponibilità della domanda riconvenzionale;

2)                 Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio