Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 660 - pubb. 01/01/2007

Risarcimento del danno e prededuzione

Tribunale Mantova, 18 Novembre 2004. Est. Bernardi.


Natura privilegiata del credito sorto in amministrazione controllata – Appalto – Risarcimento del danno da inadempimento – Prededucibilità – Sussistenza.



Alla ragione di credito che trovi il suo fondamento in un inadempimento verificatosi durante l'amministrazione controllata ed in relazione ad un contratto la cui prosecuzione sia prevista come modalità di attuazione della procedura medesima, va riconosciuta la natura prededucibile dovendosi avere riguardo al momento in cui il fatto generatore della responsabilità è venuto in essere e non invece a quello, anteriore all’apertura della procedura, del sorgere del vincolo negoziale né sussiste plausibile ragione per discriminare, in tale contesto, le ragioni di credito di natura risarcitoria rispetto alle altre, stante la necessità di valutare in modo unitario le obbligazioni scaturenti dalla medesima fonte negoziale.

La norma di cui all’art. 59 l.f. è applicabile a tutti i crediti per i quali la quantità di moneta legale è soggetta a variazioni fra i quali rientrano anche quelli denominati in valuta estera. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis
Svolgimento del processo

 

Con ricorso notificato in data 14-12-1999 la Weir Westgarth LTD., con sede in Glasgow, proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione avevano accolto solo parzialmente la sua domanda di ammissione al passivo.

L’opponente, premettendo che i crediti vantati trovavano fondamento nei rapporti contrattuali relativi alla commessa denominata Ras Abu Fontas B, concernente la progettazione e la costruzione in Qatar di un impianto di energia elettrica e di dissalazione, precisava 1) di avere chiesto l’insinuazione al passivo per i seguenti importi: a) l’equivalente in lire italiane di UK£ 37.111,96 in via chirografaria oltre interessi al tasso legale fino al 26-9-1997 (data di presentazione della domanda di concordato preventivo); b) l’equivalente in lire italiane di UK£ 8.979 in via prededotta oltre interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo pagamento; c) l’equivalente in lire italiane di US$ 2.735.433,3 in via prededotta oltre interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo pagamento; d) l’equivalente in lire italiane di QR 1.644.282 in via prededotta oltre interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo pagamento; e) l’equivalente in lire italiane di US$ 18.363.549 in via prededotta condizionale;

2) che la domanda era stata accolta A) in via prededotta per £ 1.611.241.434 con la specificazione i) che l’importo di cui alla fattura n. 8920/98 pari a US$ 90.000 era stato ammesso in via chirografaria in quanto si sarebbe trattato di riduzioni effettuate a clienti relative a periodi precedenti l’amministrazione controllata; ii) che l’importo di cui alla fattura n. 8824/98 pari a US$ 1.707.441 era stato escluso perché relativo a prestazioni diverse da quelle pattuite ed effettuate senza accordo della Belleli; iii) che gli importi espressi in ryal del Qatar erano stati esclusi perché relativi ad attività non dovute o comunque mai notificate; iv) che le somme richieste in via condizionale parimenti erano state escluse stante l’infondatezza della richiesta; e B) in via chirografaria per £ 255.949.987 pari all’equivalente dell’importo richiesto dalla Weir più l’equivalente di US$ 90.000 di cui alla fattura n. 8920/98;

3) che la decisione adottata era ingiusta atteso che i crediti avrebbero dovuto essere ammessi in totale conformità della domanda anche in relazione agli interessi (interamente esclusi) ed inoltre con una diversa applicazione dei tassi di cambio delle valute nel senso che non si sarebbe dovuto fare riferimento al  cambio fissato al momento della dichiarazione di fallimento bensì a quello corrente al momento dell’effettivo pagamento ex art. 1278 c.c.. 

L’opponente specificava che, al fine di realizzare il progetto RAF B, il committente (Ministero dell’Elettricità e dell’Acqua del Qatar) aveva stipulato un contratto di appalto (il “contratto principale”) con un consorzio formato da ABB Kraftwerke, ABB Sae Sadelmi e Weir, che la quota di opere di pertinenza di quest’ultima era costituita dalla progettazione e costruzione di cinque impianti di dissalazione e che quest’ultima aveva costituito con la Belleli s.p.a. un sub-consorzio per la realizzazione della parte di sua pertinenza nell’ambito della quale le quote dei lavori erano state ripartite nella misura rispettivamente del  45% e del 55%.

La difesa della Weir evidenziava che la Belleli non aveva eseguito a regola d’arte la verniciatura, aveva completato le opere con ritardo determinando così l’applicazione di penali (“liquidated damages”), non aveva rimborsato i costi sostenuti dalla prima al fine di porre rimedio alle difettose lavorazioni della seconda secondo l’elenco contenuto nell’atto di opposizione e che da tali inadempimenti, maturati durante il periodo dell’amministrazione controllata e del concordato preventivo, era maturato il credito insinuato, richiesto in conformità di quanto previsto dalle clausole da 14 a 17 del sub-consorzio.

La curatela fallimentare si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione deducendo in particolare a) quanto all’importo di cui alla fattura n. 8920/98 che il credito era sorto in epoca anteriore alla ammissione alla procedura di amministrazione controllata e che, comunque, la natura risarcitoria dello stesso e la mancanza della sua finalizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa in vista del suo risanamento ne escludevano la natura prededucibile; b) quanto all’importo di cui alla fattura n. 8924/98 (relativo alla mancata verniciatura interna degli evaporatori ad opera della Belleli) che non si era verificato un inadempimento essendo stata concordemente eliminata tale lavorazione a seguito di diretta disposizione da parte dell’Engineer le cui indicazioni erano assolutamente vincolanti, che, comunque, il costo preventivato da Belleli assommava a US$ 400.000 sebbene sul punto non fosse intervenuto uno specifico accordo, che non vi era prova dell’effettiva esecuzione del lavoro né alcuna precisazione circa i criteri adottati per la ripartizione di tale spesa e che, infine, la Weir aveva riconosciuto di avere trattenuto in acconto, a tale titolo, la somma di US$ 380.000 sicché l’esclusione del credito dallo stato passivo appariva giustificata; c) che, in relazione ai crediti espressi in ryal in relazione ad inadempimenti della resistente (per mancata fornitura di materiali ovvero per forniture di materiali non conformi alle specifiche tecniche o comunque difettosi), nessuna somma poteva essere riconosciuta atteso che eventuali inadeguatezze dei materiali sarebbero state da ascrivere ad errate scelte progettuali ovvero ad errata costruzione da parte dei fornitori e che non erano adeguatamente provate né la sussistenza di vizi e difetti, né l’esecuzione da parte della Weir degli interventi riparatori né infine l’entità dei costi sostenuti; d) che, quanto alla richiesta, svolta in via prededotta condizionale, delle somme che in futuro la Weir potrebbe essere chiamata a corrispondere al committente ovvero alla coappaltatrice Sadelmi per inadempimenti e ritardi imputabili alla Belleli, non vi era alcuna prova della fondatezza del credito risarcitorio né della sua misura, credito avente natura futura ed eventuale in relazione al quale, pertanto, non poteva effettuarsi alcuna ammissione neppure in via condizionale: sul punto inoltre la difesa del fallimento faceva rilevare che, in sede di opposizione allo stato passivo, l’importo preteso per il titolo in questione era stato quantificato, inammissibilmente, in misura superiore rispetto a quello originariamente fatto valere con la domanda di insinuazione; e) che infondata era la pretesa di ottenere l’ammissione al passivo in prededuzione sia perché le opere di pertinenza della Belleli erano state realizzate in gran parte in epoca antecedente l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata sicché a tale momento dovevano  ricondursi gli ipotetici inadempimenti derivati sia perché le prestazioni contrattuali erano frazionate in relazione ai singoli stati di avanzamento e, pertanto, la struttura non unitaria dell’appalto impediva il riconoscimento della particolare prelazione invocata: la difesa del fallimento rimarcava inoltre che le spese sostenute dalla Weir per rimediare agli inadempimenti della Belleli erano finalizzate ad evitare alla stessa Weir richieste risarcitorie da parte del committente, sicchè non poteva ritenersi che i pretesi crediti fossero stati contratti secondo le finalità istituzionali della procedura; f) in ordine al mancato riconoscimento degli interessi che, secondo la prospettazione dell’opponente, avrebbero dovuto essere riconosciuti per i crediti chirografari sino al 26-9-1997 - data di deposito della domanda di ammissione della procedura di concordato preventivo - e fino alla data di effettivo pagamento per i crediti prededotti, la difesa della resistente rilevava, quanto al primo profilo che, trattandosi di una procedura unitaria avente come presupposto il medesimo stato di insolvenza, il decorso degli interessi doveva ritenersi sospeso sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata mentre, con riguardo all’altro aspetto, che nelle procedure concorsuali non è configurabile una mora debendi; g) che infondata era la pretesa di ottenere l’insinuazione al passivo degli importi in valuta estera secondo il tasso di cambio vigente al momento dell’effettivo pagamento dei crediti, vigendo il principio della cristallizzazione di tutti i crediti al momento della dichiarazione di fallimento. 

Esperita l'istruttoria orale e disposta la traduzione degli atti redatti in lingua straniera, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

L’opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.

Premesso che la disciplina delle responsabilità di Weir e di  Belleli nei rapporti interni e con i terzi è contenuta negli artt. 7, 14 e 17 del contratto di sub-consorzio e precisato che i richiami ai documenti si intendono fatti alle produzioni effettuate dalla Weir, prima di procedere all’esame delle singole voci di credito appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto va osservato che l’ultimazione delle commesse in corso (fra cui necessariamente quella di Ras Abu Fontas B) era prevista rispettivamente come modalità di attuazione del piano di risanamento e, poi, di attuazione del concordato (si vedano i decreti di ammissione ai benefici in questione intervenuti il 16-11-1995 per l’amministrazione controllata ed il 11-10-1997 per il concordato) sicché i crediti attinenti alla commessa de quo venuti in essere durante il periodo in cui la Belleli è stata ammessa a tali procedure (nei limiti della loro accertata sussistenza) vanno collocati al passivo in via prededotta ex art. 111 n. 1 l.f..

In proposito occorre rilevare che, per la costruzione degli impianti oggetto della presente vertenza, non erano previsti stati di avanzamento essendo invece stata concordata la consegna chiavi in mano (v. doc. n. 2 datato 23-12-1993) sicché deve ritenersi che l’appalto avesse una struttura unitaria: da ciò deriva l’infondatezza della tesi difensiva del fallimento che, richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 17-6-1995 n. 6852, afferma la natura chirografaria di larga parte dei crediti per cui è causa in quanto risalenti ad un momento anteriore all’ammissione della Belleli alla amministrazione controllata.

Inoltre va precisato che, alla ragione di credito che trovi il suo fondamento in un inadempimento verificatosi durante la procedura concorsuale minore ed in relazione ad un contratto la cui prosecuzione sia prevista come modalità di attuazione della procedura medesima, deve attribuirsi natura prededucibile (per l’affermazione del principio in generale v. Cass. 2-5-1994 n. 4236; Cass. 15-7-1992 n. 8590; Cass. 16-11-1989 n. 4892) dovendosi avere riguardo al momento in cui il fatto generatore della responsabilità è venuto in essere e non invece a quello, anteriore all’apertura della procedura, del sorgere del vincolo negoziale (argomentando da ciò la natura concorsuale dell’obbligazione risarcitoria), né sussiste plausibile ragione per discriminare, nell’ambito delle ragioni di credito sorte in relazione ad un contratto posto in essere al fine di perseguire le finalità proprie delle procedure concorsuali minori, quelle di natura risarcitoria rispetto alle altre, dovendosi avere riguardo in modo unitario alle obbligazioni scaturenti dalla medesima fonte negoziale.

Occorre poi rilevare che l’istruttoria esperita appare sufficiente ai fini della decisione sicché è superfluo dare ingresso alle prove orali già disattese in corso di istruttoria ed il cui espletamento la difesa della Weir ha nuovamente chiesto in sede di precisazione delle conclusioni.

Da ultimo va aggiunto che appare fondata l’eccezione (tempestivamente sollevata) di incapacità del teste William Curie, qualificatosi come dipendente della Weir con funzioni di direttore finanziario, segretario di amministrazione e componente del board di tale società atteso che costui ha la legale rappresentanza della società opponente come si desume dalla circostanza egli si è qualificato come amministratore e legale rappresentante della Weir nella procura speciale con la quale è stato conferito il mandato defensionale: delle dichiarazioni dallo stesso rese non si potrà quindi tenere alcun conto.

Nel merito va detto, quanto al credito di US$ 90.000 relativo alla fattura n. 8920 del 19-3-1998 (già ammesso in via chirografaria), che lo stesso concerne la restituzione di somme già anticipate dal committente (e percepite da Belleli) per l’eliminazione della fornitura dei tube inserts originariamente prevista in contratto: posto che l’accordo fra il committente e la Weir per la restituzione dell’importo in questione fu raggiunto il 13-3-1996 (v. doc. 8), che il consenso al rimborso fu manifestato da parte della Belleli con fax del 21-3-1996 (v. doc. 9) e che, comunque, la fornitura de quo doveva venire effettuata nei primi mesi del 1996 (vedasi il project master schedule di cui al doc. 5 nonché le dichiarazioni rese dai testi escussi), ne deriva che il credito in questione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, va ammesso al passivo in via prededotta chirografaria con esclusione degli interessi non risultando un atto di messa in mora antecedente alla domanda di ammissione al passivo laddove, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la mora ex re di cui all’art. 1219 n. 1 c.c. è configurabile unicamente nell’ipotesi di illecito extracontrattuale (cfr. Cass. 27-1-1996 n. 637; Cass. 19-5-1989 n. 2395; Cass. 25-10-1982 n. 5580).

Occorre poi precisare che trattandosi di credito scaduto alla data di emissione della fattura (19-3-1998), la posta in questione va ammessa al passivo secondo il tasso di cambio corrente in quel momento (pari a £ 1.802 per 1 US$) e, quindi, per euro 83.758: dall’importo già ammesso al passivo in via chirografaria va quindi detratto quello di £ 152.190.000 (US$ 90.000 x 1691) sicché la Weir risulta insinuata in via chirografaria per £ 103.759.987 pari ad euro 53.587,00.

In ordine al credito documentato dalla fattura n. 8824 del 20-3-1998 pari a US$ 1.707.441 e concernente i lavori di verniciatura interna dei cinque evaporatori (internal painting application) eseguiti dalla Weir al posto della Belleli occorre in primo luogo osservare che si trattava di opere di esclusiva competenza della resistente come si desume dall’appendice 1 parte A del contratto di sub-consorzio (v. doc. 5). L’assunto difensivo della società fallita secondo cui essa non sarebbe stata tenuta ad effettuare le lavorazioni in quanto, mentre il contratto prevedeva la loro esecuzione in officina, l’Engineer (si vedano le concordanti dichiarazioni testimoniali) aveva poi ordinato di effettuarle in Qatar (ove la Belleli non aveva alcun stabilimento insediato invece in Arabia Saudita) il che avrebbe comportato una completa modifica dell’accordo oltre ad un aumento considerevole dei costi, non può ritenersi fondata atteso che, anche a prescindere dal notare come dal tenore delle pattuizioni contrattuali non sia possibile desumere l’impegno della Belleli ad eseguire i lavori solo in Arabia Saudita, l’art. 5a del contratto di sub-consorzio (v. doc. 5) prevede che i lavori di competenza dello stesso  comprendono ogni aggiunta o modifica che possa essere ordinata ai sensi del contratto principale. Inoltre l’art. 3.2.1 delle condizioni generali del contratto principale (v. doc. 2 dell’opponente) impone all’appaltatore di eseguire i lavori in conformità delle decisioni adottate dall’Engineer stabilendo, in caso di contestazioni, l’obbligo di eseguire comunque le istruzioni ricevute salva la facoltà di richiedere al committente, mediante iscrizione di una riserva, il rimborso degli eventuali maggiori costi sostenuti (v. art. 3.14 delle condizioni generali): l’art. 7e del contratto di sub-consorzio dispone poi che ciascuna delle parti dell’accordo sia responsabile per le proprie attività come se fosse l’appaltatore principale del committente. Avendo la Belleli rifiutato di eseguire i lavori in questione (vedasi lettere prodotte sub 11 e 24) la Weir, in conformità degli obblighi contrattuali (v. art. 14a ai sensi del quale ogni membro del sub-consorzio è responsabile verso l’altro per l’esatta, completa e tempestiva esecuzione delle attività di propria competenza e 17a secondo cui ciascuna delle predette parti è tenuta a porre rimedio agli eventuali difetti nei lavori di propria competenza e a sopportare tutte le spese inerenti) ha dovuto comunque provvedervi e la prova della loro effettiva esecuzione si desume dalle dichiarazioni di tutti i testi sentiti, dagli ordini di acquisto (purchase orders: v. doc. 10a; 10b; 10c; 25) nonché dai documenti contabili (v. doc. 26 e 27).

Né va sottaciuto che la stessa Belleli aveva comunque richiesto di emettere gli ordini di esecuzione dei lavori (v. doc. 24) e che  il teste Bosi ha confermato che la Weir aveva trasmesso alla Belleli i preventivi di spesa.

L’entità dei costi sostenuti risulta quindi provata dalla documentazione sopra richiamata nonché dalle affermazioni rese dai testi escussi: va infine aggiunto che l’istante ha dato correttamente atto delle detrazioni operate (v. doc. 10d e 10e) anche in relazione agli accordi intervenuti circa il parziale addebito dei costi di verniciatura alla Sadelmi (v. doc. 30 nonché dichiarazioni rese dai testi in risposta al capitolo 7).

Per tale voce l’importo spettante alla Weir ammonta dunque al controvalore in euro di US$ 1.707.441 al cambio del 20-3-1998 pari ad  € 1.589.039 (essendo 1.802/1 il rapporto lira-dollaro) che va ammesso al passivo in via prededotta chirografaria (trattandosi di lavori eseguiti o da eseguire fra il 1996 e la prima metà del 1997), cui debbono aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data della fattura sino a quella di dichiarazione di fallimento ex art. 1219 II co. n. 3 c.c..

In proposito va precisato che gli interessi sull’importo in questione non possono essere riconosciuti fino alla data dell’effettivo pagamento come chiesto dalla difesa dalla Weir in quanto, pur trattandosi di crediti prededotti, nella procedura fallimentare non è concepibile una mora debendi in relazione ai tempi ed alle modalità dei pagamenti da effettuarsi esclusivamente secondo i piani di riparto stabiliti dal Giudice Delegato (cfr. Cass. 27-6-1997 n. 5772; Cass. 20-11-1987 n. 8556).

In relazione ai crediti espressi in ryal (pretesi in relazione ad asseriti inadempimenti della resistente per mancata o difettosa fornitura di materiali e attrezzature cui l’opponente afferma di avere dovuto rimediare a proprie spese)  e contestati dalla difesa del fallimento nell’an e nel quantum nonché sotto il profilo della effettiva esecuzione da parte della Weir degli interventi riparatori, occorre esaminare partitamente le sette voci che compongono tale domanda, tenendo conto che si avrà riguardo esclusivo agli importi pretesi con l’istanza di ammissione al passivo, non sempre coincidenti con quelli chiesti poi in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo consentito proporre, in sede di giudizio ex art. 98 l.f., domande di contenuto più ampio rispetto a quello originariamente fatto valere (cfr. Cass. 25-1-1993 n. 845; Cass. 13-12-1989 n. 5570).

1) Mancata fornitura di materiali: per tale richiesta va osservato che la stessa Belleli (v. doc. 13) aveva riconosciuto trattarsi di un onere cui essa avrebbe dovuto provvedere; la produzione dei documenti contabili concernenti gli ordini d’acquisto dei pezzi mancanti (v. doc. 33), peraltro a suo tempo inviati alla Belleli (v. doc. 13), comprovano adeguatamente il credito pari a QR 176.682.

 2) Costi sostenuti dalla Weir per procedere alla sistemazione di due gru Semi Goliath (la cui fornitura competeva alla Belleli: v. appendice 1 parte A n. 2 del sub-consorzio): siffatta pretesa  trova fondamento nelle dichiarazioni rese dai testi escussi concordi nell’affermare che tali mezzi presentavano difetti all’impianto elettrico non riparati dalla Belleli; l’esecuzione dei lavori e la loro stretta inerenza ai difetti risultano provati dai documenti di cui all’affoliazione n. 33 nonché dalle deposizioni assunte sicché va riconosciuto il credito di QR 368.000.

3) Riverniciatura delle parti di passaggio e delle scale degli evaporatori: i difetti di tali lavori emergono dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite nel corso dell’istruttoria ma occorre rilevare che i testi Bosi e Pedrelli hanno affermato che i vizi erano anche imputabili ad erronea progettazione da parte della Sadelmi che aveva scelto il tipo di vernice poi applicata dalla Belleli. Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto anche conto del fatto che fra la Weir e la Sadelmi è poi intervenuto un accordo per la sistemazione delle rispettive pendenze appare equo riconoscere nella misura della metà il credito vantato (documentato nel quantum dalle contabili prodotte sub 35) liquidato così in QR 309.654, con integrale esclusione invece dell’importo di QR 31.000 preteso a titolo di rifusione dei costi amministrativi e delle spese generali (asseritamente connessi alle attività di affidamento degli appalti), mancando adeguata prova che l’opponente abbia dovuto affrontarli ed essendo stata la loro quantificazione effettuata in modo forfettario senza alcun supporto neppure indiziario.

4) Sistemazione delle valvole: il teste Halton ha confermato che le spese sostenute dalla Weir per la fornitura di quelle mancanti e per la loro verniciatura erano a carico della Belleli mentre l’effettuazione dei lavori e la determinazione dei costi risultano provati dalle fatture prodotte sub 36 per un totale di QR 24.825; per quanto attiene invece ai costi, affrontati in economia dalla Weir onde provvedere alla rimozione ed alla riparazione delle valvole, non va riconosciuto alcun importo perché non richiesto con l’istanza di insinuazione al passivo.

5) Sostituzione dei rubber bellows: premesso che i testi escussi hanno affermato che tali componenti erano a carico della Belleli, che essi presentavano difetti e che quest’ultima provvide solo in parte alla loro sostituzione, in difetto di precisa documentazione contabile circa il loro costo, va liquidato in via equitativa l’importo di QR 44.250 pari alla metà di quanto preteso.

6) Completamento dei disegni as built: si tratta di costi che la Weir sostiene di avere dovuto affrontare per predisporre i disegni che riflettono gli impianti come effettivamente costruiti e consegnati. Al riguardo va detto che l’obbligo della Belleli era limitato alla collaborazione per la predisposizione di tali disegni e, in considerazione delle contrastanti dichiarazioni rese sul punto dai testi circa l’effettivo contenuto di tale dovere di cooperazione, siffatta voce di credito non può essere riconosciuta. 

7) Riparazione e sostituzione di small bore pipes: sul punto sussiste contrasto fra i testi in ordine alla imputabilità alla Belleli di difetti concernenti le tubature di piccolo diametro, attribuibile secondo gli ex dipendenti della Belleli a difetti della  progettazione facente capo alla Weir, dichiarazioni che si ritiene di privilegiare posto che provengono da soggetti del tutto disinteressati (a differenza del teste Halton tuttora dipendente della Weir) sicché non può dirsi raggiunta la prova dell’inadempimento da parte di quest’ultima, dovendosi inoltre osservare che non è stata prodotta alcuna documentazione contabile comprovante i costi sostenuti: il credito pertanto non può venire ammesso.

Complessivamente i crediti concernenti le voci sopra esaminate assommano quindi a 923.411 ryal (corrispondenti a 3.361.216 US$ al cambio di 3.64 QR per 1 US$ e quindi ad euro 236.092 al cambio di  £ 1.802 per 1 US$ alla data della fattura n. 8918 del 19-3-1998) e vanno collocati al passivo in via prededotta chirografaria con esclusione peraltro degli interessi non essendo configurabile una mora ex re come sopra chiarito.

Per quanto concerne la pretesa di insinuazione in via prededotta condizionale di somme che Weir Ltd. poteva essere contrattualmente tenuta a corrispondere al committente ed a Sadelmi, occorre precisare che i crediti avevano ad oggetto a) l’importo delle penali per ritardo (liquidated damages) pretese dal committente nei confronti del consorzio principale a causa del ritardo nella consegna dei lavori dovuto a inadempimenti di Belleli b) l’importo preteso da Sadelmi nei confronti della Weir per danni subiti dalla prima per effetto dei ritardi di Belleli nella consegna degli evaporatori; c) l’importo preteso dal committente nei confronti della Weir a causa di mancate forniture di attrezzatura rientranti fra quelle di pertinenza della Belleli.

In proposito va osservato che i ritardi di Belleli nel completamento dei lavori risultano provati sia dai documenti prodotti (in particolare vedasi gli allegati al doc. 18 in cui è contenuto il prospetto dei ritardi rispetto alle pattuizioni contrattuali riprodotto anche sub 17, 19, 20, 40) che dalle unanimi affermazioni espresse dai testi.

Quanto alla voce sub c) va osservato che la documentazione dimessa non appare idonea a suffragare l’assunto dell’opponente atteso che, a fronte delle contestazioni sollevate dal committente, risulta solo che la ABB si era riservata ogni valutazione ed accertamento.

Ciò premesso va detto che, all’udienza del 9-4-2003, la difesa dell’opponente depositava atto di transazione intervenuto il 29-1-2003 fra il committente e la Alstom Power Generation AG (già ABB Kraftwerke che svolgeva funzioni di consortium leader ed unica controparte del committente: v. art. 2 del contratto principale) che prevede, in sintesi, il pagamento da parte del consorzio principale della somma di US$ 20.000.000 a tacitazione di ogni pretesa mentre, in data 11-2-2004, i membri del consorzio principale hanno stipulato con Alstom Power Italia (già Sae Sadelmi) un accordo avente ad oggetto la suddivisione fra loro degli oblighi assunti con il committente in forza della transazione del 29-1-2003, accordo in base al quale la Weir avrebbe pagato alla Alstom Power Generation l’importo di US$ 4.000.000, pagamento effettivamente intervenuto il 29-9-2004.

In proposito va detto che l’opponente ha prodotto la scrittura del 11-2-2004, la fattura emessa dalla Alstom P.G. il 23-7-2004 e la quietanza di pagamento (vedasi rispettivamente docc. 43-44-45) unitamente alla comparsa conclusionale chiedendo in proposito di essere rimessa in termini ex art. 184 bis c.p.c. e che la difesa del fallimento, pur eccependo la tardività delle produzioni, ha preso compiutamente posizione in ordine alle stesse nella memoria di replica sostenendone l’irrilevanza o comunque l’inopponibilità.

Ritiene il Collegio che la richiesta formulata ex art. 184 bis c.p.c. sia fondata in quanto si tratta di documenti formatisi dopo che erano decorsi i termini di cui all’art. 184 c.p.c. e che la loro in parte ritardata produzione (in particolare del documento n. 43) appaia giustificata dai tempi ragionevolmente necessari onde provvedere a tale incombente da parte di una società straniera qual è l’opponente: l’articolata difesa svolta nel merito dal fallimento (che non ha prospettato sul punto eventuali istanze  istruttorie) esclude inoltre qualsiasi profilo di violazione del diritto di difesa, rendendo peraltro inutilmente gravosa una rimessione della causa in istruttoria.

Risultando provata la responsabilità della Belleli per i ritardi determinatisi nell’esecuzione dei lavori e tenuto conto della documentazione sopra richiamata, degli accordi raggiunti con il committente da parte dei membri del consorzio, del loro convergente interesse a ridurre al minimo le penalità nonché del contenuto delle pattuizioni contrattuali sul punto, può ritenersi determinato in US$ 4.000.000 il danno imputabile al sub-consorzio costituito fra la Weir e la Belleli: peraltro le espressioni adoperate negli accordi transattivi sono talmente vaghe che non è possibile stabilire se gli importi riconosciuti alle controparti riguardassero unicamente inadempimenti della Belleli ovvero anche della Weir e, d’altro canto, dagli allegati al documento 18 emergono ritardi e difetti attribuibili alla Weir (vedasi in particolare le sezioni 1 e 7 ove si menzionano ritardi nelle opere di finitura ed in quelle civili nonché i fax datati 15-6-1996 e 16-9-1996) sicché deve ritenersi trovi applicazione la clausola di cui all’art. 14b paragrafi IV e V secondo cui, ove richieste di risarcimento di ABB, del consorzio principale o del committente, siano originate da causa attribuibile sia a Weir che a Belleli, la relativa responsabilità si divide fra di esse, se difficilmente determinabili, in proporzione della rispettiva quota dei lavori: ne deriva che il credito dell’opponente va liquidato nella somma di US$ 2.200.000 (55% di US$ 4.000.000) che viene conseguentemente ammessa al passivo in via prededotta chirografaria per il controvalore di euro 1.873.602, tenendo conto del fatto che il tasso di cambio vigente al 19-11-1998 - data di dichiarazione del fallimento della Belleli-  era pari a £ 1.649 per 1 US$, e ciò ai sensi dell’art. 59 l.f., norma applicabile a tutti i crediti per i quali la quantità di moneta legale è soggetta a variazioni fra cui rientrano anche quelli denominati in valuta estera (cfr. Cass. 16-1-1982 n. 268; App. Bologna 10-4-1987 in Dir. Fall.,1988,II,456).

Tale somma non può essere maggiorata degli interessi sia perché non richiesti con la domanda tempestiva sia perché, come sopra specificato, non è concepibile nell’ambito della procedura concorsuale una mora debendi.

Non può trovare poi accoglimento la domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi sulle somme rispettivamente di  UK£  37.111 (ammessa al passivo in via chirografaria) nonché di £ 1.611.241.434 (ammessa in via prededotta) atteso che, quanto alla prima voce, trattandosi di credito risarcitorio, manca la prova della messa in mora antecedente all’istanza di insinuazione (v. giurisprudenza sopra richiamata) mentre, quanto alla seconda, va ribadito che non è configurabile nell’ambito della procedura fallimentare una mora debendi.

Del tutto infondata è la pretesa da parte della Weir di ottenere l’ammissione al passivo delle somme denominate in valuta estera in base al tasso di cambio vigente al momento dell’effettivo pagamento da parte della procedura: in proposito va infatti rilevato che per i crediti non scaduti alla data di dichiarazione di fallimento vale il principio contenuto nell’art. 59 l.f. per cui essi concorrono secondo il loro valore a tale data (cfr. Cass. 268/1982 cit.) mentre per quelli scaduti si deve avere riguardo al tasso corrente al momento della scadenza del credito.

La particolare complessità della controversia, il necessario espletamento di attività istruttoria e la parziale reciproca soccombenza giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite mentre le spese di traduzione vengono poste interamente a carico dell’opponente.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

in parziale accoglimento dell’opposizione ammette Weir Westgarth Ltd. al passivo del fallimento Belleli s.p.a. in liquidazione per i seguenti importi:

a) euro 83.758 (controvalore di US$ 90.000) in via prededotta chirografaria anziché in via chirografaria come statuito nel decreto di esecutività dello stato passivo con la conseguenza che la Weir va ammessa, in via chirografaria, per la minore somma di £ 103.759.987 pari ad euro 53.587,00;

b) euro 1.589.039 (controvalore di US$ 1.707.441) in via prededotta chirografaria oltre agli interessi al tasso legale dal 20-3-1998 sino al 19-11-1998;

c) euro 236.092 (controvalore di 923.411 QR) in via prededotta chirografaria;

d) euro 1.873.602 in via prededotta chirografaria;

ordina la conseguente modifica dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell’opponente quelle di traduzione.