Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 376 - pubb. 01/01/2007

Ricorsi per dichiarazione di fallimento e rito applicabile

Tribunale Mantova, 25 Agosto 2006. Est. Bernardi.


Ricorso per dichiarazione di fallimento depositato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e definito successivamente – Disciplina applicabile.



La sentenza di fallimento emessa a seguito di ricorso presentato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e deciso in data successiva è disciplinata dalla normativa previgente ai sensi dell’art. 150 del predetto decreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

SENTENZA

Avente per oggetto: dichiarazione di fallimento.

Letto il ricorso n. 107/06 con il quale F. P. s.p.a. chiede che venga dichiarato il fallimento della società A. s.r.l.;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in conformità di quanto richiesto in considerazione dell'entità del passivo, dell'esistenza di procedure esecutive e della cessazione dell’attività di impresa, insolvenza peraltro non negata dal legale rappresentante della società;

ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 9 del  R.D. 16.3.1942 n. 267  poiché  la  sede  principale  dell’impresa  della  debitrice si trova in S. via V. n. 191/197;

ritenuto che la predetta società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell’art. 1 del R.D. citato, in quanto è imprenditore commerciale esercente attività di progettazione, costruzione, riparazione, vendita e installazione di camini, canne fumarie, refrattari isolanti ed altro;

ritenuto che il ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato presentato il 16-6-2006 e che, intervenendo la decisione in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/06, ai sensi dell’art. 150 di tale decreto la sentenza deve essere emessa secondo quanto previsto dalla normativa previgente atteso che tale tipo di provvedimento è l’atto che (unitamente al decreto di rigetto) definisce il procedimento instaurato ex art. 6 l.f. i cui contenuti ed effetti risultano integralmente regolati dal r.d. 267/42, interpretazione questa che appare conforme all’intenzione del legislatore quale emerge dalla relazione ministeriale ove si evidenzia che la finalità sottesa alla norma transitoria è quella di evitare il concorso di discipline diverse susseguentesi nel tempo nell’ambito della stessa procedura;

P.Q.M.

(omissis)

Così deciso in Mantova, li 25-8-2006.