Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30357 - pubb. 21/12/2023

Le misure cautelari, nella composizione negoziata, non possono avere un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive

Tribunale Milano, 22 Novembre 2023. Est. Barbieri.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Misure cautelari – Sovrapponibilità



Il Tribunale di Milano, con questa ordinanza, ha dichiarato inammissibile l'istanza di misure cautelari presentata da una società in composizione negoziata, la quale aveva chiesto che venissero sospese, sino alla scadenza del termine annuale della composizione negoziata, l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi detenuti da specifici creditori.


Il Tribunale ha ritenuto l'istanza inammissibile per due motivi:
- in primo luogo, le misure cautelari e le misure protettive sono due istituti distinti, con contenuti e finalità differenti. Le misure protettive, di cui all'art. 19 CCI, hanno una durata massima di 240 giorni, mentre le misure cautelari, di cui all'art. 17, possono avere una durata coerente con quella delle trattative, ma non possono avere un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli delle misure protettive;
- in secondo luogo, il termine di durata massima delle misure protettive era stato, nella specie, interamente consumato.


Se ne può dunque ricavare la seguente massima:


“Le misure cautelari, nella composizione negoziata, non possono avere un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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