Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2124 - pubb. 16/04/2010

Privilegio del lavoratore autonomo e dell’artigiano, distinzione e ratio

Tribunale Vicenza, 12 Giugno 2008. Est. Limitone.


Fallimento – Stato passivo – Prestatore d’opera autonomo e artigiano – Caratteristiche – Privilegio spettante a ciascuno.



Il lavoratore autonomo ex art. 2222 codice civile presta la propria opera senza vincolo di subordinazione e con prevalenza del proprio lavoro su tutti gli altri fattori di produzione (compreso il lavoro dei dipendenti), mentre nell’impresa artigiana (secondo la legge di settore), la prestazione lavorativa complessiva (compresa la manodopera dipendente) è prevalente sugli altri fattori di produzione; di conseguenza, spetta al piccolo imprenditore il privilegio ex art. 2751bis, n. 2, codice civile, ed invece all’artigiano (secondo la legge di settore) quello ex art. 2751bis, n. 5, codice civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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