Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18688 - pubb. 22/12/2017

Credito del lavoratore non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare e intervento del Fondo di garanzia I.N.P.S.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 04 Dicembre 2017. Est. Simona Cangiano.


Fallimento - Credito del lavoratore non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare - Intervento del Fondo di garanzia I.N.P.S.



Il lavoratore non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare non ha possibilità di fare richiesta di intervento al Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare di cui all’art. 5 D.lgs. 80/92, presupposto per il cui intervento è l’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare.

Pertanto, non essendo riuscito a recuperare dal datore di lavoro il credito maturato a titolo di TFR e non potendo più fare ricorso al Fondo di Garanzia ex art. 5 D.lgs. 80/92, ove mai non potesse nemmeno chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/82, il lavoratore rimarrebbe praticamente privo di tutela, in spregio alla Direttiva 80/987/CEE, l’adeguamento alla quale ha consentito al lavoratore iscritto ad un Fondo di Previdenza Complementare il ricorso al Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare e, dunque, ampliato la tutela del lavoratore rimasto insoddisfatto dal datore di lavoro.

In detta ipotesi, deve dunque ritenersi sussistente l'obbligo del Fondo di Garanzia ex lege 297/1982 di corrispondere al ricorrente la quota di TFR che residua dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società fallita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pietro Troianiello


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