Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1481 - pubb. 12/02/2009

Azione revocatoria e sequestro cautelare d'azienda

Tribunale Mantova, 23 Dicembre 2008. Est. Bernardi.


Azione revocatoria fallimentare e ordinaria - Controversia sulla proprietà o il possesso - Sussistenza - Sequestro giudiziario -  Ammissibilità.

Cessione a terzi dell'azienda oggetto della domanda ex art. 67 l.f. - Legittimazione passiva della società cedente - Sussistenza.

Azione revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. nei confronti del terzo subacquirente - Malafede del terzo - Prova presuntiva - Contenuto.



Attesa la natura restitutoria dell'azione revocatoria fallimentare e di quella ordinaria, non difetta il vincolo di strumentalità che deve intercorrere fra la misura cautelare richiesta (nella specie sequestro giudiziario) e la pretesa fatta valere nel merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non difetta la legittimazione passiva della società che abbia successivamente alienato ad altra società il ramo d'azienda oggetto del negozio di cui è stata chiesta la revoca ex art. 67 l.f., in quanto l'originaria obbligazione restitutoria non è venuta meno, non dipendendo da impossibilità sopravvenuta alla medesima non imputabile avendo la cedente posto in essere il negozio di cessione nella consapevolezza del danno arrecato alle ragioni dei creditori della società fallita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'avere svolto attività di consulenza finalizzata a risolvere la crisi di impresa della società poi fallita nei mesi che hanno preceduto le cessioni del ramo d'azienda dalla fallita ad una prima società e da questa ad una terza e l'essere il legale rappresentante della società terza subacquirente unitamente alla circostanza che nella seconda cessione venga fatto esplicito riferimento al primo atto di acquisto in cui si trova scritto che lo stesso è stato posto in essere da una società in liquidazione per un prezzo determinato dalle parti tenuto conto della rilevante situazione debitoria della società cedente, costituiscono sufficienti elementi per far ritenere in capo alla società terza subaquirente la conoscenza della revocabilità di entrambi gli atti e, quindi, la sua malafede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



 

Il Giudice Istruttore,

letto il ricorso promosso in corso di causa dal fallimento Z. s.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 670 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 700 c.p.c.;

rilevato che il ricorrente, ha chiesto il sequestro giudiziario o, comunque, l'emanazione dell'ordine di immediata riconsegna in favore del fallimento istante, del ramo di azienda oggetto degli atti di cessione posti in essere rispettivamente, in data 2-7-2008, fra Z. s.p.a. in liquidazione a P. V. s.r.l. e, in data 13-8-2008, fra P. V. s.r.l. a Pa. Vi. s.r.l.;

rilevato che il ricorrente ha sostenuto che la pretesa azionata nel merito ed in via cautelare troverebbe fondamento, quanto al primo atto di cessione, nella revocabilità dello stesso in virtù del disposto di cui all'art. 67 II co. l.f. atteso che la Z. s.p.a. è stata dichiarata fallita il 14-8-2008 e, quanto al secondo trasferimento, nella circostanza che tale atto sarebbe nullo per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. o ex art. 1344 c.c. per illiceità della causa ovvero, in via subordinata, revocabile ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. in quanto compiuto dal terzo in mala fede;

rilevato che la difesa di P. V. s.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso assumendo di non essere passivamente legittimata rispetto alla domanda non avendo più la disponibilità del ramo d'azienda in quanto ceduta al Pa. Vi. s.r.l., società già denominata M. E. s.r.l.;

osservato che la difesa del Pa. Vi. s.r.l. ha chiesto 1) che il procedimento venga sospeso in attesa della definizione del procedimento di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pendente avanti alla Corte d'Appello di Brescia nonché 2) il rigetto del ricorso, con riguardo sia al sequestro che al provvedimento ex art. 700 c.p.c. a) per nullità della domanda cautelare non essendo indicato il soggetto in concreto destinatario della invocata misura d'urgenza; b) per insussistenza dei presupposti di legge per l'operatività delle norme invocate dalla controparte; c) per difetto di strumentalità del sequestro giudiziario rispetto alla domanda di revocatoria;

esaminate le ulteriori note difensive dimesse;

ritenuto che non vi è ragione per disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento atteso che la sospensione necessaria del processo (istituto finalizzato ad evitare il conflitto fra giudicati) può essere disposta solo quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere (cfr. Cass. 26-7-2004 n. 14060), fattispecie che non ricorre nel caso concreto sia perché sono diversi i soggetti del giudizio di reclamo ex art. 18 l.f. rispetto a quelli del presente procedimento (cfr. Cass. 21-1-2003 n. 858; Cass. 18-6-2002 n. 8741; Cass. 29-5-2001 n. 7280) sia perché il fallimento della società Z. è una questione che non deve essere esaminata nel presente giudizio sicché può tuttalpiù ritenersi che tale dato costituisca un mero presupposto logico ma non certamente tecnico-giuridico, dovendosi peraltro rilevare che la sospensione del giudizio non impedirebbe comunque la emanazione di provvedimenti cautelari (cfr. art. 669 quater I co. c.p.c.);

ritenuto che, anche ove la Corte d'Appello disponga la sospensione della liquidazione ex art. 19 l. fall., ciò avrebbe riflesso unicamente sulla attività di liquidazione in senso stretto dell'attivo e cioè su quella diretta alla monetizzazione dei singoli cespiti del patrimonio fallimentare ma non sui giudizi concernenti le azioni revocatorie le quali di per sé sono finalizzate unicamente a recuperare alla massa del fallimento i beni che ne sono usciti in violazione delle regole sulla par condicio;

ritenuto che è infondato l'assunto difensivo secondo cui sarebbe incerto il destinatario delle misure cautelari richieste in quanto attraverso l'esame del ricorso cautelare e dell'atto di citazione (peraltro in esso espressamente richiamato) risulta evidente che le misure urgenti sono state chieste nei confronti, rispettivamente, di P. V. s.r.l. sul presupposto della fondatezza dell'azione ex art. 67 II co. l. fall. e del Pa. Vi. s.r.l. su quello invece della ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 1414 e 1344 c.c. nonché 66 l.f. e 2901 c.c.;

considerato che attesa la natura restitutoria dell'azione revocatoria fallimentare ed ordinaria non difetta il vincolo di strumentalità che deve intercorrere fra la misura cautelare richiesta e la pretesa fatta valere nel merito dovendosi ritenere legittimato a richiedere il sequestro giudiziario anche chi intenda far valere una azione contrattuale che, ove accolta, comporti una condanna alla restituzione di un bene (cfr. in termini generali Cass. 16-11-1994 n. 9645; Cass. 19-10-1993 n. 10333; Cass. 18-7-1987 n. 6324; Cass. 15-10-1986 n. 6038; per specifici precedenti si vedano Trib Genova 10-3-1998, in Foro It., 1998, I, 1997; Trib. Bologna 29-10-1996 in Dir. Fall. 1997, II, 1039Trib. Napoli 30-7-1996 in Fall., 1997,411; Trib. Roma 7-5-1991 in Dir. Fall. 1991, I, 998) sicché deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, sussista una controversia sulla proprietà o il possesso;

osservato quanto al fumus che, con riguardo al primo atto di cessione di ramo d'azienda (compiuto il 2-7-2008 e, quindi, nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento) la conoscenza dello stato di insolvenza della cedente da parte del legale rappresentante della società P. V. s.r.l. può, almeno nei limiti della cognizione sommaria propria del presente giudizio, dedursi dall'esistenza di ben quindici protesti per circa euro 250.000,00 levati nell'arco temporale fra gennaio e giugno 2008, dalle risultanze del bilancio chiuso al 31-12-2007 (pubblicato presso la Camera di Commercio e che è ragionevole sia stato esaminato dall'acquirente nel momento della stipula della cessione del ramo d'azienda se non altro al fine di valutare la congruità del corrispettivo della vendita) che evidenzia una perdita di esercizio pari ad euro 4.876.818, dalla relazione al predetto bilancio in cui l'amministratore ha dichiarato che "la situazione finanziaria è ormai deteriorata al punto da non consentire il regolare pagamento dei creditori" ed ha chiarito che, ove non si addivenga alla ricostituzione del capitale sociale si dovrà mettere la società in liquidazione ed infine dalla relazione del collegio sindacale ove si trova scritto che "la produzione continua a diminuire portando la società ad una crisi di mercato e ad una forte tensione con il sistema bancario";

ritenuto che, essendo fondata l'azione ex art. 67 l.f., la circostanza che la società P. V. s.r.l. non abbia più la disponibilità dell'azienda non incide sulla sua legittimazione passiva non tanto perché ove essa non possa provvedere alla restituzione del ramo d'azienda sarebbe comunque tenuta al pagamento del corrispettivo (ove la sua obbligazione fosse solo questa difetterebbe il nesso di strumentalità fra il sequestro giudiziario e l'azione proposta nel merito) ma in quanto l'originaria obbligazione restitutoria non è venuta meno, non dipendendo da impossibilità sopravvenuta ad essa non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.) avendo la società P. V. s.r.l. ceduto il ramo d'azienda nella consapevolezza del danno arrecato alle ragioni dei creditori della società Z. s.p.a.;

considerato, quanto alla misura richiesta nei confronti del Pa. Vi. s.r.l., che, allo stato, non paiono sussistere sufficienti indizi per ritenere che l'operazione posta in essere da tale società sia affetta da nullità per simulazione assoluta ovvero per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. se non altro perché il termine per il pagamento del prezzo, secondo le previsioni negoziali, non è scaduto ed in quanto nessuna indicazione è stata fornita circa l'assoluta irrisorietà del corrispettivo;

ritenuto, quanto alla azione proposta in via subordinata ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., che appare sussistere l'eventus damni atteso che la società Pa. Vi. sr.l., acquisendo il ramo d'azienda della P. V. s.r.l. (con atto posto in essere il giorno successivo a quello fissato per la comparizione della Z. s.p.a. avanti al tribunale fallimentare ex art. 15 l. fall.) ha consapevolmente determinato il totale svuotamento patrimoniale di quest'ultima, consentendole così di rendersi inadempiente agli obblighi restitutori nei confronti della massa dei creditori del fallimento Z.;

osservato, quanto al consilium fraudis, che il legale rappresentante del Pa. Vi. nei mesi che hanno preceduto le due cessioni risulta essere stato (per come emerge da notizie di stampa allegate al ricorso, peraltro non smentite nel loro contenuto), il consulente esterno della società Z. s.p.a. avendola assistita nelle trattative con i creditori ed i sindacati finalizzate a trovare una soluzione alla crisi di tale impresa sicché deve ritenersi che egli fosse a conoscenza dei contenuti dei due atti di vendita e, quindi, della revocabilità di entrambi apparendo essere stato il vero e proprio artefice della complessa operazione né può andare sottaciuto che nella seconda cessione viene fatto esplicito riferimento al precedente atto di acquisto del 2-7-2008 che risulta posto in essere da una società in liquidazione per un prezzo, euro 3.000,00, determinato dalle parti in tale misura "tenuto conto della rilevante situazione debitoria della società cedente" come vi si trova scritto, elementi questi aventi una sicura valenza indiziaria in ordine alla sussistenza della malafede da parte del terzo acquirente (cfr. Cass. 3-9-1999 n. 9271, Cass. 21-3-1996 n. 2423);

considerato quanto al periculum in mora che è opportuno provvedere alla custodia temporanea del ramo d'azienda sussistendo il pericolo di dispersione dei cespiti e del loro deterioramento con rischio di perdita di valore dell'azienda;

ritenuto che ogni ulteriore profilo risulta assorbito;

ritenuta l’opportunità di nominare custode la dott. F. F.;

P.T.M.

visti gli artt. 669 quater, 669 sexies, 670 e segg. c.p.c. dispone in favore del curatore del fallimento Z. s.p.a. in liquidazione il sequestro giudiziario nei confronti delle società P. V. s.r.l. e Pa. Vi. s.r.l. (già M. E. s.r.l.) del ramo d'azienda composto dai beni elencati negli atti di cessione rispettivamente n. * rep. notaio dott. * del * e n. *. notaio dott. * del 13-8-2008;

nomina quale custode la dott. *.

Si comunichi alle parti ed al custode.

Mantova, li 23-12-2008.

Il Giudice Istruttore

dott. Mauro Bernardi


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