Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12794 - pubb. 10/06/2015

Effetti del concordato preventivo sui rapporti bancari pendenti in mancanza di autorizzazione ex articolo 169 bis L.F.

Tribunale Ancona, 03 Giugno 2015. Est. Manuela Mari.


Concordato preventivo – Scioglimento dai contratti in corso di esecuzione – Atto di straordinaria amministrazione – Autorizzazione giudiziale – Necessità

Comunicazione di sospensione degli affidamenti bancari – Risoluzione del rapporto – Esclusione

Concordato preventivo – Anticipazione in conto corrente bancario – Patto c.d. di compensazione o di elisione nel conto di partite di segno opposto in favore della Banca – Efficacia

Concordato preventivo in continuità – Applicabilità dell’art. 45 legge fall. in virtù del rinvio di cui all’art. 169 legge fall. – Formalità per rendere opponibile ai terzi la cessione di crediti



La disposizione di cui all’art. 169-bis legge fall., nel richiedere l’autorizzazione giudiziale allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, impone di qualificare quale atto di ordinaria amministrazione l’esercizio del diritto di recesso dell’imprenditore richiedente il concordato preventivo. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)

La comunicazione di sospensione degli affidamenti bancari da parte della banca, diversamente dall’ipotesi del recesso con conseguente intimazione al rientro, non è idonea a determinare la risoluzione del rapporto. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, va confermato il principio enunciato dalla Cassazione - da ultimo nella pronuncia n.17999/2011 - secondo cui se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l'imprenditore, nè gli organi concorsuali hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)

E’ discutibile se in un’operazione di cessione di crediti la società in concordato preventivo con continuità possa essere qualificata come soggetto terzo ai fini previsti dall’art. 45 L.F. siccome richiamato dall’art. 169 L.F.. (Matteo Tassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Tassi


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