Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10623 - pubb. 19/06/2014

La ritenuta impossibilità del piano a liberare risorse sufficienti a pagare neanche in minima parte i creditori chirografari costituisce motivo di inammissibilità della domanda di concordato preventivo

Appello Ancona, 26 Marzo 2014. Est. Annalisa Gianfelice.


Concordato preventivo – Valutazione della completezza e del procedimento di stima dell’attestatore



Rientra nei poteri di controllo che spettano al tribunale la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

La ritenuta impossibilità del piano a liberare risorse sufficienti a pagare neanche in minima parte i creditori chirografari costituisce motivo di inammissibilità della domanda ex art. 160 lett. A) legge fallimentare valutabile anche in sede di omologazione. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Compete al tribunale valutare la completezza del procedimento di stima adottato dall’attestatore e che la relazione non violi i doveri di trasparenza e corretta informazione nei confronti del ceto creditorio. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

(nel caso di specie, lo stimatore non aveva evidenziato gli elementi di dubbia realizzabilità della proposta tra cui la valutazione del contratto estimatorio che prevedeva la facoltà di restituzione della intera merce alla procedura concorsuale dopo due anni e che la stima del crediti era stata effettuata non sulla base di un serio ed attento vaglio ma su dati contabili ed informazioni di provenienza unilaterale dell’impresa proponente il concordato). (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Arturo Pardi – Pesaro


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