Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 956 - pubb. 01/07/2007

Assegnazione della casa coniugale e azione di recupero del terzo usufruttuario

Tribunale Mantova, 04 Febbraio 2003. Est. Bernardi.


Separazione coniugi – Usufrutto – Accessione – Assegnazione della casa coniugale della quale il coniuge non assegnatario è usufruttuario – Ammissibilità – Opponibilità del provvedimento di assegnazione al terzo titolare di diritto reale acquisito in epoca successiva all'assegnazione – Diritto dell'usufruttuario di conseguire il possesso della cosa previo inventario e garanzia ex art. 1002 c.c..



 


 


omissis

l’art. 155 c.c. ha carattere di norma eccezionale e consente di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario ancorché non sia il titolare o l’esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) o del diritto di proprietà ed è dettata nell’esclusivo interesse della prole minorenne o comunque nell’ipotesi di mancanza di autosufficienza economica dei figli.

Nondimeno l’opponibilità del provvedimento di assegnazione nei confronti del terzo titolare di un diritto reale ricorre solo quando la titolarità sia stata acquisita dopo l’indicato provvedimento mentre nel caso in cui l’acquisto del diritto sia anteriore questo non può essere pregiudicato dall’assegnazione dovendo l’opponibilità corrispondere al contenuto del titolo preesistente (vedasi per l’affermazione di tale principio Cass. 20-10-1997 n. 10258; Cass. 27-5-1994 n. 5236; Cass. 2-2-1993 n. 1258).

Ne deriva che il conflitto fra le rispettive posizioni soggettive deve essere risolto alla stregua della ordinaria disciplina dettata in materia di usufrutto.

Orbene va osservato che, ai sensi dell’art. 982 c.c., l’usufruttuario ha diritto a conseguire il possesso della cosa nei limiti peraltro di quanto statuito dall’art. 1002 c.c. che onera il titolare del diritto reale di fare l’inventario e di prestare idonea garanzia, in mancanza dei quali adempimenti egli non può conseguire il possesso.

omissis