Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9120 - pubb. 17/06/2013

Danno al lavoratore da cloruro di vinile e responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda

Tribunale Brindisi, 26 Aprile 2013. Est. Natali.


Cloruro di vinile - Nocività - Conoscenza dai primi anni del 1970 - Configurabilità.

Diritto comunitario - Prevalenza - Diritto interno - Vincolo interpretativo - Sussistenza - Vincolo applicativo - Sussistenza - 2112 c.c. - Obbligo solidale dell'acquirente per i crediti dei lavoratori - Configurabilità - Conoscenza o conoscibilità dei crediti stessi - Non necessità.

Organismo di diritto pubblico - Assoggettabilità alla medesima disciplina degli enti propriamente pubblicistici - Configurabilità - Effetti della Direttiva Cee n. 187/77 - Inclusione.

Direttiva - Interpretazione della normativa nazionale anteriormente emanata - Obbligo di interpretazione conforme - Sussistenza - giurisprudenza della Corte di Giustizia europea - Obbligo di interpretazione conforme - Sussistenza.

Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea - Obbligo di interpretazione conforme - Sussistenza - Ratio - Principio di primazia.

Trasferimento di azienda - Acquirente - Responsabilità solidale - Obbligazione risarcitoria del danno non patrimoniale subito dal lavoratore che abbia contratto malattia professionale - Configurabilità.

Previgente art. 2112 c.c. - Conoscenza o conoscibilità del rapporto obbligatorio - Configurabilità.

Danno non patrimoniale iure hereditario - Natura contrattuale contratto individuale di lavoro - Eterointegrazione ex lege ex art. 2087 c.c..

Morte a seguito di lesioni - Danno alla salute - Misura del 100% - Incidenza negativa sulla possibilità di recupero della salute - Configurabilità.

Morte a seguito di tumore - Danno - Quantificazione - Idoneità della patologia a debilitare il malato - Rilevanza - Configurabilità.



La nocività del cloruro di vinile, e la sua capacità di provocare danni irreversibili ed effetti cancerogeni, a livello epatico, erano indiscutibilmente ben note ai datori di lavoro del de cuius quanto meno dai primi anni del 1970, dal momento che, nel 1973, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto gli effetti cancerogeni del CVM. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

In applicazione del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, l’art. 2112 c.c., nella sua formulazione previgente, deve essere interpretato e, se necessario, integrato, già prima della novella, in senso conforme alle previsioni imperative della Direttiva Cee n. 187/77, in quanto dotata di immediata e diretta applicabilità, nella parte in cui (art. 3, punto 1 prima parte) sancisce l’obbligo solidale dell'acquirente per i crediti dei lavoratori al tempo del trasferimento, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità dei crediti stessi. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Anche a ritenere che la direttiva Cee n. 187/77 produca effetti solo verticali, nei rapporti fra Stato e cittadino, e non anche orizzontali, è indubbio che la M. s.r.l. in quanto partecipata, in via maggioritaria dallo Stato, acquisti la valenza comunitaria di organismo di diritto pubblico, con conseguente assoggettabilità alla medesima disciplina degli enti propriamente pubblicistici, nell’ambito della quale possono essere ricompresi anche gli effetti orizzontali della Direttiva Cee n. 187/77. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L’esistenza di una direttiva - al di là della sua immediata applicabilità per essere la stessa self executing - impone un’interpretazione della normativa nazionale, anche se anteriormente emanata, che concorra alla disciplina di un determinato ambito materiale, coerente con la direttiva e con la sua ratio; ciò, tenendo conto, altresì, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea relativa all'interpretazione della direttiva stessa, quale enunciata anche nell'ambito di procedure di interpretazione pregiudiziale previste dall'art. 177 del Trattato CEE. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il giudice nazionale deve uniformarsi all’interpretazione espressa dall'organo giurisdizionale comunitario, posto che soprattutto sul piano ermeneutico - come pure è stato affermato dalla Corte Costituzionale - l'ordinamento comunitario manifesta la sua prevalenza su quello nazionale, nel senso che, tra i molteplici possibili significati che possa presentare la norma statale interna, l'interprete è tenuto ad adeguarsi al significato che risulti più conforme al diritto comunitario. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Va affermata la responsabilità solidale dell’acquirente di azienda in relazione a tutte le obbligazioni dell’alienante verso i lavoratori (per quanto non conosciute né conoscibili), compresa quella avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal lavoratore che abbia contratto malattia professionale, a cagione di violazioni, poste in essere dall’alienante, degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c.. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Anche a voler obliterare il profilo relativo all’impatto della disciplina comunitaria nel diritto interno, deve ritenersi integrato il disposto del previgente art. 2112 c.c., nella parte in cui richiedeva la conoscenza o conoscibilità del rapporto obbligatorio, dovendosi ritenere che l’efficienza cancerogena del cloruro di vinile, concretamente utilizzato dai dipendenti, alle dipendenze dei precedenti datori di lavoro, era circostanza ben nota alla cessionaria M. s.r.l., al momento del suo subingresso nella gestione dell’azienda. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il danno iure hereditario ha natura contrattuale essendo il contratto individuale di lavoro integrato ex lege (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.). (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede, dal momento che il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l'ulteriore fattore "aggravante", rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perchè l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa: la salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") nè si stabilizza, ma degrada verso la morte; quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, ma non la "progressione" verso di esso, poichè durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nel caso di morte conseguente alla contrazione di un tumore, ai fini liquidatori, deve considerarsi l’idoneità della patologia de qua a debilitare il malato, privandolo gradualmente di tutte o alcune delle sue funzioni vitali, nonché, in generale, dell’impatto devastante che la stessa è idonea ad esercitare sull’equilibrio fisico del malato. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali



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