Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8121 - pubb. 21/11/2012

Servizio di telefonia quale servizio universale diritto fondamentale del cittadino

Tribunale Brindisi, 08 Agosto 2012. Est. Natali.


Tutela cautelare - Telefonia fissa - Servizio “universale”- Rilievo comunitario.

Telefonia fissa - Tutela diritti costituzionalmente garantiti - Servizio strumentale.



Il servizio di telefonia - stante l’attuale assetto normativo, eterointegrato dall’ordinamento comunitario - rientra nella categoria dei c.d. servizi universali che il livello sovranazionale di tutela - cui è estranea la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi - riconosce quale oggetto di un diritto fondamentale del cittadino; ciò, essendo desumibile dallo stesso processo di liberalizzazione del mercato della telefonia, imposto dalle direttive comunitarie e che la normativa interna ha provveduto ad attuare (cfr. direttiva  n.2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica). (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Anche a disattendere tale valutazione in termini di “generale essenzialità” – ed è chiaro il rischio di contrasto che un’operazione concettuale di tale natura può innescare rispetto agli obblighi che derivano dal diritto comunitario, assistito dal principio di primautè – il servizio di telefonia fissa, nell’ipotesi che il ricorrente svolga attività d’impresa, acquista, prima facie, un ruolo essenziale nella tutela di beni primari quali quello dell’iniziativa economica. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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