Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 751 - pubb. 01/01/2007

Litispendenza e accertamento negativo del credito

Tribunale Mantova, 01 Luglio 2002. Est. Gibelli.


Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Eccezione di litispendenza o continenza con giudizio di accertamento negativo del credito – Criterio della prevenzione – Deroga convenzionale alla competenza per territorio – Pluralità di domande – Cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute in comparsa conclusionale – Incompetenza del giudice del giudizio.



 


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso per decreto ingiuntivo in data 13/7/00 (dep. il 14/7/00) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Filiale di Mantova in persona del Direttore pro tempore, esponeva:

1) di essere creditrice di Bianchi Paolo, residente in Magnacavallo, titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Magnacavallo nonché dei fideiussori Bianchi Carlo, residente in Magnacavallo, e Verdi Sabrina, pure residente in Magnacavallo, della complessiva somma di £.390.410.000 come risultava dal seguente dettaglio:

scoperto di conto corrente n.23490 con interessi al 30/6/00       £.49.961.654

scoperto di conto corrente n.284738 con interessi al 30/6/00     £.42.020.000

scoperto di conto corrente n.285906 con interessi al 30/6/00   £.200.000.000

prestito agrario n.4100 00333476000000 concesso in data 26/6/00 valuta 27/6/00 £.98.428.356=

2) che il credito era fondato su prova scritta come risultava dalla documentazione dimessa;

3) che, revocati gli affidamenti ed invitati i debitori all’adempimento delle proprie obbligazioni, questi non vi avevano provveduto;

4) che la proprietà immobiliare intestata a Bianchi Paolo ed Bianchi Carlo era gravata da ipoteche giudiziali iscritte in data 11/7/00 a favore della Banca di Credito Cooperativo Agro Bresciano;

5) che esisteva pertanto serio pericolo, nel ritardo, di grave pregiudizio per le ragioni di credito della Banca ricorrente.

Con decreto in data 15/7/2000, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Mantova ingiungeva a Bianchi Paolo, Bianchi Carlo e Verdi Sabrina di pagare immediatamente in via tra loro solidale alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. la somma di £.390.410.010 oltre interessi convenzionali ai tassi e con le decorrenze indicate nel ricorso nonché le spese e competenze del procedimento liquidate in £.3.139.600 oltre rimborso spese generali e successive occorrende.

Avverso tale decreto proponevano opposizione Bianchi Paolo, Bianchi Carlo e Verdi Sabrina i quali preliminarmente eccepivano l’esistenza di litispendenza o quantomeno di continenza in quanto ogni questione inerente la sussistenza e l’entità dei crediti di cui all’ingiunzione era stata precedentemente devoluta ad altro giudice. Infatti gli opponenti, con citazione notificata il 24 luglio 2000, avevano convenuto la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. avanti al Tribunale di Roma e la causa aveva ad oggetto l’accertamento negativo degli stessi crediti di cui all’ingiunzione. Gli opponenti chiedevano quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Si costituiva ritualmente l’ingiungente opposta che rilevava come il riconoscimento del rapporto di continenza avrebbe potuto portare soltanto ad una pronuncia di sospensione della presente causa in attesa della definizione di quella pendente avanti il Tribunale di Roma. La B.N.L. S.p.a. chiedeva quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Con ordinanza in data 21/2/2001 il G.I., rilevato che avanti il Tribunale di Roma la B.N.L. S.p.a. aveva eccepito l’incompetenza per territorio di quel Giudice, rinviava all’udienza del 29/5/2001 per conoscere la decisione sul punto del Tribunale di Roma, impregiudicata ogni decisione in ordine all’eccezione pregiudiziale sollevata dagli opponenti. Gli opponenti depositavano poi in data 22/3/2001 “istanza per modifica di ordinanza” con la quale rilevavano tra l’altro che il Tribunale di Roma aveva ritenuto che:”… l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non appare idonea a definire il giudizio giacchè dalla clausola apposta ai contratti intercorsi tra le parti che attribuiva la competenza a conoscere le controversie scaturenti all’Autorità giudiziaria del luogo in cui si trovava la dipendenza della B.N.L. che aveva eseguito le operazioni non emergeva in modo inequivoco la volontà delle parti di considerare tale foro come esclusivo ai sensi dell’art.29 comma II c.p.c. …” e chiedevano la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. Il G.I. rinviava ogni decisione alla già fissata udienza del 29/5/2001. La causa, a seguito di rinvio di ufficio, perveniva quindi all’udienza del 6/11/2001 all’esito della quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come sopra riportate, all’udienza del 26/3/2002 la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa dell’ingiungente opposta ha ravvisato nella comparsa conclusionale degli opponenti espressioni “sconvenienti ed offensive” ed ha chiesto al Giudice di volerne disporre la cancellazione “con ogni conseguente provvedimento ex art.89 c.p.c. e/o 598 c.p.”

Al riguardo si rileva che a norma dell’art.82,2° comma c.p.c., il potere del Giudice di disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive riguarda la fase istruttoria; ancora si rileva che in tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del processo quando i danni si manifestano in uno stadio processuale in cui non è possibile farli valere tempestivamente avanti al Giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado) l’azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al Giudice competente secondo le norme ordinarie (Cass. Civ. Sez. III 7/8/2001 n.10916).

Ciò premesso si osserva quanto segue.

L’eccezione di continenza sollevata dalla difesa degli opponenti è fondata.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte sussiste rapporto di continenza tra la domanda di condanna al pagamento di un debito e quella di accertamento negativo del medesimo debito avendo le due liti ad oggetto domande contrapposte scaturenti dal medesimo titolo negoziale (Cass. Civ. Sez. II 21/12/1994 n.11023).

Ciò è quello che si è verificato appunto nel caso di specie.

E’ stato pure affermato dalla Suprema Corte che, qualora tra due cause vi sia un rapporto di continenza, per individuare il Giudice competente non occorre stabilire quale sia la causa contenente e quale quella contenuta poiché il criterio da seguire è solo quello della prevenzione, sempre che il Giudice preventivamente adito sia competente per la causa successivamente proposta (Cass. Civ. Sez. III 15/2/2001 n.2214).

Si tratta quindi accertare, anzitutto, quale sia la causa preventivamente adita e poi verificare se il Giudice preventivamente adito sia competente anche in relazione alla causa proposta successivamente.

Nel caso come quello di specie in cui una delle cause sia di opposizione a decreto ingiuntivo occorre porre a raffronto la data di notificazione del ricorso e del decreto atteso che questa determina la pendenza della lite (art.643 c.p.c.). e la data di notifica dell’atto introduttivo dell’altro giudizio.

Nel caso di specie è pacifico che l’atto di citazione avanti al Tribunale di Roma sia stato notificato un giorno prima (24/7/2000) rispetto alla data della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto.

Giudice preventivamente adito è quindi il Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma è da ritenere competente a conoscere della presente causa ai sensi degli artt.20 e 1182,3° comma c.p.c.

Anzitutto deve considerarsi quanto già affermato dal G.I. della causa pendente avanti al Tribunale di Roma a fronte del richiamo, da parte della difesa della B.N.L. S.p.a., all’art.19 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, a sostegno dell’eccezione, in quella sede sollevata, di incompetenza per territorio.

Invero è costante l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui clausole del tipo di quella in questione non sono idonee a fondare la deroga di competenza, non essendo a tal fine sufficiente stabilire, in modo generico, che per ogni controversia sarà competente il foro convenzionale (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 15/2/2001 n.2214).

Ancora va ricordato che, in tema di competenza per territorio, ai fini della individuazione del luogo nel quale l’obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del creditore cui fa riferimento il comma 3 dell’art.1182 c.c. si identifica, nei riguardi di una società, con la sua sede principale anche nel caso in cui vi sia una filiale giacché quest’ultima non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell’imprenditore, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito dalla filiale (Cass. Civ. Sez. III 2/5/1997 n.3778).

E’ vero che in tema di contratti bancari regole particolari sono dettate dagli artt.1834 comma 2 e 1843 comma 2 c.c.; però è anche vero che l’apertura di credito non è uno dei contratti che rilevano nel caso di specie unitamente ad altri per i quali valgono invece le regole ordinarie.

Si deve quindi applicare il principio, valevole nel caso di pluralità di domande contro la stessa parte (come nel caso di obbligazioni interdipendenti e connesse in quanto nascenti da un medesimo titolo), secondo cui il Giudice territoriale competente a decidere l’una lo è anche a decidere l’altra (Cass. Civ. Sez. III 26/11/1998 n.11980.

A questo punto deve essere affrontata la questione in ordine ai poteri del Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo qualora innanzi a lui sia eccepita la continenza tra la domanda proposta in sede monitoria e quella precedentemente formulata innanzi ad altro Giudice.

Gli opponenti hanno richiamato l’orientamento secondo cui il Giudice dell’opposizione deve dichiarare, con pronuncia esecutiva della sua competenza funzionale, l’incompetenza del Giudice che ha pronunciato il decreto e la nullità dello stesso (in tal senso Cass. Civ. 14225/99; Cass. Civ. 13547/99; Cass. Civ. 11119/99; Cass. Civ. 2352/99; Cass. Civ. 1571/98; Cass. Civ. 2837/97; Cass. Civ. 2709/96; Cass. Civ. 10594/95).

L’ingiungente opposta dal canto suo ha richiamato l’altro orientamento secondo cui il Giudice dell’opposizione ove sussista rapporto di continenza con altra causa pendente davanti a Giudice diverso non può rimetterla a detto Giudice ma deve deciderla, salvo la sospensione prevista dall’art.295 c.p.c., se ne ricorrano i presupposti (in tal senso Cass. Civ. 13950/99; Cass. Civ. 3745/96; Cass. Civ. 5385/95; Cass. Civ. 6838/93).

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte che, con sentenza 23/7/2001 n.10011, hanno affermato il principio secondo cui, qualora il decreto ingiuntivo sia notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell’opposizione è tenuto ad annullare l’ingiunzione e a rimettere le parti davanti al Giudice della casa preveniente e non può invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell’opposizione, oppure sospenderla, ex art.295 c.p.c., in attesa della decisione dell’altra controversia. Hanno osservato tra l’altro le Sezioni Unite Civili con la decisione testè richiamata che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza per continenza con l’altra causa precedentemente proposta costituisce esercizio della competenza funzionale ed inderogabile del Giudice dell’opposizione a conoscere della stessa e che quello che si trasferisce al Giudice preventivamente adito non è la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste a seguito della pronuncia di incompetenza, ma una causa che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario sulla base della previsione dell’art.645, comma 2 c.p.c. -

Si deve pertanto annullare il decreto qui opposto per incompetenza ad emetterlo del Giudice che lo ha emesso essendo competente il Tribunale di Roma e rimettere le parti davanti al Giudice preventivamente adito, competente anche per la causa successivamente proposta.

Va ordinata ai Conservatori dei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere e di Cremona la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto opposto.

Le spese della fase monitoria restano a carico della parte che le ha anticipate.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del sopra richiamato contrasto giurisprudenziale, per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza e deduzione disattesa così provvede:

1) Dichiara la nullità del decreto opposto;

2) Dichiara la continenza tra la causa proposta davanti al Tribunale di Roma e rubricata al n.54353/2000 R.G. A.C. e quella proposta avanti al Tribunale come in epigrafe;

3) Fissa il termine di giorni 60 (sessanta) per la riassunzione;

4) Ordina ai Conservatori dei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere e di Cremona di procedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza del decreto ingiuntivo n.872/00 D.I. e n.2574/00 R.G. Trib. Mantova;

5) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.