Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 750 - pubb. 01/01/2007

Appalto e riconoscimento dei vizi

Tribunale Mantova, 01 Giugno 2002. Est. Gibelli.


Appalto – Garanzia per le difformità e i vizi dell’opera – Decadenza e prescrizione – Riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore ed impegno ad eliminarli – Conseguenze – Nuova ed autonoma obbligazione – Termini ex art. 1667 c.c. – Inapplicabilità.



 


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 2/7/99 Bianchi Paolo e Verdi Nadia, entrambi residenti in Curtatone, evocavano in giudizio la Alfa Sistemi S.r.l., con sede in Mantova, nonché il geom. Carletti Walter, residente in Roverbella, esponendo:

1) di avere conferito con contratto in data 2/11/94 a sensi degli artt.1655 e 1656 c.c. alla Alfa Sistemi S.r.l. con sede in Mantova irrevocabile incarico per la verifica ed attuazione alle migliori condizioni di realizzabilità dei lavori edili per la costruzione di una casa di civile abitazione da edificarsi su terreno di proprietà di parte attrice e sito in Curtatone località Eremo; e che con tale contratto essi avevano altresì autorizzato la Alfa Sistemi S.r.l. a procedere alla sottoscrizione di contratti d’appalto diretti con gli esecutori delle opere sostanzialmente stipulando un contratto di appello con autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dell’opera;

2) che la costruzione oggetto del contratto, una volta ultimata, era stata consegnata ai committenti i quali vi avevano trasferito la loro abitazione; -

3) che, successivamente, e precisamente nel corso della primavera – estate 1996, gli attori avevano constatato l’esistenza di piccole crepe nella pavimentazione della cucina della costruzione ed il fatto era stato immediatamente denunciato alla Alfa Sistemi S.r.l. la quale si era impegnata ad inviare un proprio incaricato presso l’abitazione allo scopo di accertare l’inconveniente lamentato e le sue cause;

4) che la Alfa Sistemi S.r.l. aveva onorato l’impegno assunto inviando i propri tecnici geom. Tizio e Caio i quali, visionate le crepe sulla pavimentazione, avevano dichiarato che ben poteva trattarsi di semplici e normali fessurazioni da assestamento non costituenti difetto dell’opera e che occorreva attendere il decorso di altro tempo per accertare il formarsi di eventuali nuove fessurazioni poiché solo in tal caso si sarebbe potuto stabilire la sussistenza o meno di vizi dell’opera; _

5) che in epoca successiva, precisamente in data 14/2/98, gli attori avevano constatato un improvviso e repentino aggravamento della situazione evidenziando un considerevole aumento delle crepe, con più ampie fessurazioni nonché un notevole abbassamento dei pavimenti in tutta la casa;

6) che gli attori, seriamente preoccupati, avevano dato immediato incarico ad un tecnico di fiducia, il geom. Fabrizio Bernardelli, affinché provvedesse ad accertare la situazione dei luoghi ed il professionista, in data 20/2/98 a seguito di sopralluogo, aveva riscontrato “cavillature nei tavolati interni, abbassamento degli stessi, crepe ed abbassamenti delle soglie delle porte in progressivo aumento”; e che con lettera raccomandata A.R. 27/2/98 ricevuta dalla Alfa Sistemi il 2/3/98 era stata inviata all’appaltatore formale denuncia dei vizi e difetti dell’opera;

7) che la Alfa Sistemi, con lettera 3/3/98, aveva riscontrato la formale denuncia informando gli attori di aver conferito incarico a un tecnico di fiducia di riscontrare i danni lamentati assumendosi la responsabilità degli stessi ed impegnandosi a provvedere alla loro rimozione;

8) che, con lettera 23/4/98, la Alfa S.r.l. a mezzo dell’Avv. Giovanni Mevio, dopo aver premesso che la società non aveva direttamente eseguito i lavori, aveva comunicato la necessità di convocare le ditte esecutrici delle opere per la contestazione dell’esistenza dei vizi mentre, con successiva lettera datata 2/7/98, l’Avv. Mevio aveva allegato, in esito agli accertamenti tecnici eseguiti dalla Alfa S.r.l., relazione tecnica redatta dal geom. Sempronio e comunicato che la società era disponibile ad eseguire gli interventi indicati nella relazione medesima;

9) che, con raccomandata 13/7/98, gli attori a mezzo dell’Avv. Valli avevano dichiarato la totale disponibilità a consentire la realizzazione di tutti gli interventi descritti nella citata relazione tecnica e che, con la medesima lettera, gli attori avevano contestato i tentativi di addebitare ad essi una qualsiasi responsabilità per i danni emersi precisando di non essere mai stati interpellati nel corso della realizzazione dell’opera;

10) che nel corso dell’estate e dell’autunno 1998 la Alfa S.r.l., avvalendosi dell’opera del proprio tecnico e di quella delle ditte artigiane esecutrici dei lavori, si era adoperata allo scopo di accertare le cause dei vizi e per rimuoverle ma senza risultato alcuno tanto che nel mese di ottobre 1998, in occasione di un ultimo sopralluogo, il tecnico della Alfa gom. Sempronio aveva rinunciato a procedere oltre affermando in particolare che non si poteva procedere oltre negli interventi in quanto la sostituzione delle mattonelle cavillate procurava altre micro fessurazioni dovute all’inconsistenza del sottofondo con il reale rischio di peggiorare ulteriormente la situazione;

11) che i danni subiti dagli attori, pur non essendo quantificabili allo stato degli atti, erano estremamente rilevanti e che, inoltre, nell’esecuzione degli interventi diretti a ricercare le cause dei vizi lamentati la Alfa aveva provocato ulteriori danni per la necessità di affrontare i costi di pulizia di tutta la casa;

12) che, in occasione di un controllo presso il Comune di Curtatone al fine di ottenere il rilascio di copia della concessione edilizia, era emerso che la Alfa S.r.l. aveva affidato incarico di progettazione e direzione lavori al geom. Carletti Walter, mai conosciuto e veduto dagli attori, e certamente corresponsabile nella causazione dei danni descritti se non altro per il fatto che non aveva mai eseguito alcuna attività di vigilanza e di effettiva direzione dei lavori;

Ciò premesso Bianchi Paolo e Verdi Nadia chiedevano l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. In via istruttoria gli attori chiedevano ammettersi consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare l’esistenza dei vizi e difetti lamentati, le loro cause e i costi necessari alla loro eliminazione nonché l’ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in premessa. Si costituiva ritualmente la Alfa Sistemi S.r.l. la quale anzitutto contestava la qualificazione del contratto concluso inter partes in termini di appalto dovendosi ravvisare invece un contratto di mandato e, per l’ipotesi che tale prospettazione fosse rigettata, eccepiva la prescrizione del diritto ex artt. 1669 e 1667 c.c. – La convenuta Alfa eccepiva poi la nullità dell’atto di citazione non essendo evidenziati quali vizi o difetti fossero lamentati e chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione al fine di chiamare in causa gli esecutori delle opere e cioè la Edil….di …. & C. S.n.c., Carli Claudio e la S.n.c. Tecno di …. Nel merito comunque la Alfa Sistemi S.r.l. contestava quanto ex adverso dedotto ed insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Si costituiva pure ritualmente il convenuto Carletti il quale preliminarmente eccepiva la prescrizione dell’azione proposta dagli attori ex art.2226 c.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Differita l’udienza di prima comparizione per consentire la chiamata dei terzi, all’udienza del 1/2/2000 si costituiva dei terzi chiamati la sola Tecnoposa che chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiararsi prescritta ogni azione proposta nei confronti della società concludente ed in ogni caso respingersi in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate contro la Tecnoposa disponendone l’estromissione dal presente giudizio”. Rinnovata la notificazione ai convenuti Carli Claudio e Edil… questi si costituivano alla successiva udienza del 6/6/2000. in particolare Edilvalbusa S.n.c. eccepiva la prescrizione di qualsiasi azione per garanzia e per vizi proponibile nei suoi confronti ed in ogni caso contestava decisamente qualsiasi responsabilità in merito agli asseriti danni lamentati dagli attori. Faccioli Claudio, dal canto suo, eccepiva la prescrizione dell’azione nonché la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art.164 c.p.c. in relazione all’art.163 n.3 c.p.c. e, nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda. Con memoria ex art.180,2° comma c.p.c., in data 13/10/2000 la difesa di Faccioli Claudio eccepiva il deposito tardivo dell’atto di citazione per chiamata di terzo, eccezione cui la difesa di Alfa Sistemi S.r.l. replicava con memoria 13/12/2000.

Con memoria autorizzata ex art.183 c.p.c. in data 19/12/2000 la difesa degli attori quantificava i danni subiti nella misura di £.100.000.000 “o comunque nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio”. Con ordinanza resa all’udienza del 2/10/2001 il G.I. rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni stante la sollevata eccezione di prescrizione. All’udienza del 5/3/2002 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di nullità dell’atto di citazione, che la sola difesa di Faccioli Claudio (a differenza di quella di Alfa Sistemi S.r.l.) ha formulato anche in sede di prescrizione delle conclusioni, non è fondata.

Sul punto devono condividersi le argomentazioni della difesa degli attori di cui alla comparsa conclusionale.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda ai sensi dell’art.164 c.p.c. non ricorre quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui richiede il riscontro, sia - come nel caso di specie – comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 1/6/2001 n.7448).

Ancora deve considerarsi la tesi prospettata dalla difesa degli attori circa la qualificazione giuridica del contratto concluso tra Pisolini Paolo e Verdi Nadia, da un lato, e la Alfa Sistemi S.r.l. dall’altro, in termini di appalto.

Come è noto è la natura della prestazione promessa che distingue il contratto di appalto da quello di mandato. L’appaltatore svolge una attività di carattere materiale perché si obbliga a compiere per altri verso un corrispettivo un’opera o un servizio; il mandatario, con o senza rappresentanza, esplica invece un’attività giuridica dato che compie uno o più atti giuridici per conto del mandante. _

Nel caso di specie, al di là della formulazione del contratto, che la stessa difesa delle parti attrici riconosce essere “imprecisa”, decisiva in particolare, unitamente agli altri elementi che sono stati indicati dalla difesa degli attori in comparsa conclusionale, appare la chiara affermazione di cui al punto 1) secondo cui “le opere per cui viene conferito l’incarico sono le seguenti: costruzione di casa di civile abitazione” con ciò indicandosi quindi un’attività meramente esecutiva.

La difesa del convenuto Carletti ha prodotto, tra l’altro, in copia la dichiarazione di nuova costruzione in data 30/6/1995 sottoscritta dallo stesso Carletti e dal Verdi, documento che inficia la tesi degli attori (già di per sé scarsamente credibile in base all’id quod plerumque accidit) secondo cui gli stessi sarebbero venuti a conoscenza dell’identità del progettista e del direttore dei lavori solo poco prima di spiccare l’atto introduttivo del giudizio. Si deve invece ritenere che la generica (e imprecisa) formulazione del contratto di appalto comprendesse nei termini “verifica ed attuazione ….. dei lavori edili …..” non solo la realizzazione ma anche la progettazione e direzione lavori in concreto poi affidati da Alfa Sistemi S.r.l. a Carletti Walter. _

Le argomentazioni della difesa degli attori devono condividersi anche laddove la stessa afferma che, dalla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti quale contratto d’appalto, consegue che il termine di prescrizione per la proposizione dell’azione è quello biennale previsto dall’art. 1667 c.c. - _

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità dell’appaltatore le disposizioni dell’art. 1669 c.c. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell’opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell’art. 1667 c.c. riguardano l’ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto ovvero sia stata eseguita senza il, rispetto delle regole della tecnica (Cass. Civ. Sez. II 1/3/2001 n.3002; Cass. Civ. Sez. II 21/4/1994 n.3794; Cass. Civ. Sez. II 18/8/1993 n.8750).

Nel caso di specie ciò di cui ci si duole, a quanto emerge dagli atti, appare appunto dovuto al marcato rispetto delle regole della tecnica.

I convenuti e i terzi chiamati hanno eccepito l’intervenuta precisazione dell’azione.

A norma dell’art. 1667, 3° comma c.c., l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. E’ quindi fondamentale accertare quando, nel caso di specie, è avvenuta la consegna dell’immobile. Pur in assenza di una data precisa è comunque possibile collocare la consegna dell’immobile di cui si discute, sulla base di quanto emerge dagli atti, nell’estate del 1995. Risulta infatti che i lavori sono stati ultimati il 31/5/1995 (doc. 10 del fascicolo di parte Carletti) e che in data 15/6/2002 è stato effettuato il collaudo statico (doc. 11 dello stesso fascicolo). La difesa del Carletti ha affermato, in comparsa di costituzione e risposta, che la sottoscrizione della dichiarazione di nuova costruzione da parte del Pisolini è avvenuta il 30/6/1995 “presso l’abitazione di cui è causa che già era abitata dagli attori”. Vero è che la difesa degli attori, in memoria 19/12/2000, ha contestato “formalmente ed integralmente tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni contenute nelle comparse di costituzione dei convenuti e dei terzi chiamati …..” e però gli stessi attori hanno affermato, in atto di citazione, che “la costruzione oggetto del contratto, una volta ultimata veniva consegnata ai committenti, i quali vi trasferivano la propria abitazione”. Come si è visto i lavori sono stati ultimati in data 31/5/1995. La consegna è quindi avvenuta poco dopo in quella stessa estate e gli asseriti vizi hanno incominciato a manifestarsi più avanti; si legge infatti ancora in atto di citazione che “successivamente – rispetto all’ingresso nella nuova abitazione n.d.r. – e precisamente nel corso della primavera – estate 1996 i sig.ri Bianchi e Verdi constatavano l’esistenza di piccole crepe nella pavimentazione …..”, il che ha trovato conferma in quanto personalmente dichiarato dal Bianchi all’udienza del 20/11/2000 (“….. ci siamo accorti per la prima volta di tali inconvenienti verso la fine della primavera 1996”).

L’atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 7 luglio 1999. L’eccezione peraltro deve essere rigettata.

E’ agli atti (doc. 10 del fascicolo di parte attrice) lettera in data 2/7/98 a firma del legale dei convenuti ed indirizzata al legale degli attori del seguente letterale tenore: “Faccio seguito alle mie precedenti, all’esito dei sopralluoghi a degli accertamenti tecnici, Le invio la relazione tecnica redatta dal Geom. Giuseppe Sempronio. La ALFA, d’accordo con le ditte esecutrici, si dichiara disponibile ad eseguire gli interventi previsti nella relazione; mi permetto di evidenziare l’urgenza dell’esecuzione di detti interventi (prima dell’accensione dell’impianto di riscaldamento) perché con la stagione fredda molto probabilmente si verificherebbero nuove cavillature e microfessurazioni. Conseguentemente è evidente che di un eventuale aggravamento del danno dovrà rispondere solo la committente.

In attesa di un cenno di riscontro, porgo cordiali saluti”. _

Segue la firma. Alla predetta lettera raccomandata a mani è allegata la relazione tecnica del geom. Sempronio in data 10 giugno 1998.

Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte l’impegno dell’appaltatore di eliminare i vizi dell’opera oggetto del contratto di appalto comporta l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., e soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni (Cass. Civ. Sez. II 30/1/2001, n. 1320; Cass. Civ. Sez. II 10/5/2000 n. 5984; Cass. Civ. Sez.II 22/10/1997, n. 10364; Cass. Civ. Sez. II 7/7/1995 n. 7495). E’ stato infatti ritenuto che l’impegno dell’appaltatore di provvedere all’eliminazione dei vizi dell’opera si configura come un implicito, unilaterale riconoscimento della esistenza di tali vizi, e comporta quindi la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente; se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito, ricorre una rinuncia a far valere l’inoperatività della garanzia prevista dall’art. 1667 c.c. per inosservanza dei termini di decadenza e prescrizione ivi previsti. In particolare è stato precisato che il carattere di novità riguarda la fonte dell’obbligazione (nascendo quest’ultima dall’impiego dell’appaltatore di eliminare i vizi) mentre il suo oggetto è relativo alla rimozione dei medesimi vizi conseguenti all’inadempimento dell’originaria obbligazione sorta con il contratto di appalto e riconosciuti, esplicitamente o implicitamente, dall’appaltatore. E’ stato ancora precisato che la nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, non necessita di alcuna accettazione formale della controparte cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex adverso riconosciuti e quindi svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario (Cass. Civ. Sez. II 10/5/2000, n. 5984).

Nel caso di specie non solo vi è stato il riconoscimento dei vizi ma anche vi è stato l’impegno ad eliminarli ed anzi sono stati eseguiti una serie di interventi finalizzati in tal senso. Va ricordato che il riconoscimento dei vizi (peraltro implicito nell’impegno ad eliminarli) va ritenuto sussistente anche se l’appaltatore, ammessa l’esistenza dei vizi, contesti o neghi in qualsiasi ragione la propria responsabilità (Cass. Civ. Sez. II 11/8/1990 n. 8202). L’azione pertanto deve ritenersi non prescritta.

La causa deve essere rimessa in istruttoria per l’ulteriore corso e a ciò si provvede con separata ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Rigetta l’eccezione di prescrizione dell’azione;

2) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

3) Spese al definitivo.