Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 720 - pubb. 01/07/2007

Contratti agrari e canone superiore a quello legale

Tribunale Mantova, 21 Marzo 2003. Est. Bernardi.


Contratti agrari - Canone superiore a quello previsto dalla legge - Richiesta di restituzione - Dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 l. n. 203/1982 (C.Cost. 5 luglio 2002 n. 318) - Infondatezza della domanda.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 9-10-2001 i ricorrenti assumevano di essere stati affittuari, sino al 10-11-2000, di un fondo denominato San Marco sito in Magnacavallo di proprietà dell’Istituto San Paolo e fratelli e di avere versato, a partire dal 10-11-1980, un canone superiore a quello previsto dalla legge nella misura di circa £ 35.000.000 di cui chiedevano ora la restituzione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, ai sensi dell’art. 28 della legge 11-2-1971 n. 11.

L’ente morale si costituiva assumendo che il rapporto sarebbe cessato con la fine dell’annata agraria 1996/1997 mentre nel 1998 era stato stipulato un nuovo contratto ai sensi però dell’art. 45 della legge 203/82 sicché sarebbe decorso il termine triennale di prescrizione.

Nel merito l’istituto contestava la congruità della somma ex adverso pretesa nonché la rivalutabilità della medesima e rilevava che, dall’eventuale importo spettante ai ricorrenti, avrebbe dovuto detrarsi quanto ancora spettava all’istituto per affitto ed acqua relativamente all’annata 1998/1999 e per acqua con riguardo all’annata 1999/2000.

Esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u. la causa veniva discussa all’udienza del 21-3-2003 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo va disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dal resistente atteso che dalla documentazione in atti e dall’istruttoria orale emerge come il rapporto con i ricorrenti si sia continuativamente protratto sino alla data del rilascio avvenuto nel novembre 2000, non potendosi riconoscere alla pattuizione intervenuta nel 1998 valore di novazione difettando sia l’animus novandi sia l’aliquid novi avendo essa ad oggetto il medesimo fondo rustico.

Quanto alla domanda di restituzione della differenza fra canone effettivamente versato ed equo canone, va rilevato che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 203/82 (vedasi C.Cost. 5-7-2002 n. 318) deve ritenersi venuto interamente meno il criterio legale di determinazione del canone d’affitto. Né può ritenersi che, per effetto della declaratoria di illegittimità, siano tornate in vigore le  norme in precedenza vigenti: da un lato va infatti osservato che l’art. 3 della legge 10-12-1973 n. 814 e l’art. 3 della legge 11-2-1971 n. 11 facevano entrambi riferimento al reddito domenicale del 1939 (oggetto della censura della Corte), dall’altro che l’art. 3 della legge 12-6-1962 n. 567 (fondato su diverso criterio) deve considerarsi implicitamente abrogato dalla legge 11/71 che, contemplando una differente modalità di calcolo del canone, ha inteso sostituire la disciplina precedentemente in vigore perché già a quel tempo inadeguata.

Va ancora aggiunto che la stessa Corte Costituzionale ha escluso che possano trovare applicazione i nuovi estimi catastali in quanto i criteri fissati nella legge 203/82 erano stati a quel modo determinati proprio perché si era tenuto conto delle risultanze del catasto del 1939.

Né appare possibile una applicazione diretta dell’art. 44 cost. atteso che siffatta disposizione ha mero contenuto programmatico la cui attuazione è rimessa alla esclusiva discrezionalità del legislatore.

La recente pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta nel corso del giudizio giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, così giudica:

respinge la domanda dei ricorrenti e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.