Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6968 - pubb. 29/02/2012

Violazione delle norme in materia edilizia e rilevanza della licenza o concessione edilizia nei rapporti tra privati

Tribunale Brindisi, 15 Dicembre 2011. Est. Natali.


Violazione delle norme in materia edilizia – Rilevanza pubblicistica – Rilevanza nei rapporti tra privati – Conseguenze.



La violazione delle norme in materia edilizia assume rilevanza su due piani distinti: l'uno di carattere meramente amministrativo, concernente la lesione dell'interesse pubblico acchè le costruzioni siano realizzate in ossequio alle regole imposte dalla P.A.; l'altro, di carattere privatistico, riguardante le posizioni giuridiche soggettive di coloro che dall'opera illegittimamente realizzata possono patire un qualche pregiudizio; ciò, ogniqualvolta le disposizioni legislative abbiano valenza integrativa della normativa in materia di tutela della proprietà individuale. Per contro, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dai piani regolatori generali locali.  Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), ovvero il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione del codice civile e degli strumenti urbanistici locali; quanto la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopra indicate (cfr. Cass. Civ. n. 6038 dell' 11.5.2000). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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