Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6787 - pubb. 20/12/2011

Surroga Inail e danno morale

Tribunale Mantova, 11 Ottobre 2011. Est. Bernardi.


Diritto di surroga dell’INAIL - Oggetto - Danno non patrimoniale - Danno morale - Spettanza - Esclusione - Danno differenziale - Componenti.



Poiché il danno morale costituisce una voce risarcitoria dotata di propria autonomia, il diritto di surroga dell’INAIL si esercita su quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale nonché di danno non patrimoniale ma avuto riguardo esclusivamente al danno biologico permanente inteso come lesione della integrità psicofisica della persona; pertanto, rispetto al danno biologico permanente calcolato secondo le indicazioni della c.d. tabella milanese, va detratta una percentuale che corrisponde al danno non patrimoniale non avente carattere biologico e destinato a ristorare le sole sofferenze morali dell’infortunato. Alla vittima dell’infortunio spetta  pertanto il danno biologico temporaneo, il danno non patrimoniale permanente di natura morale nonché il danno biologico permanente non oggetto di surroga da parte dell’INAIL (costituito dalla differenza fra il danno biologico calcolato secondo i criteri civilistici e la rendita riconosciuta dall’ente previdenziale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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