Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6760 - pubb. 13/12/2011

Infortunio sportivo, dolo e superamento del rischio consentito nella attività sportiva

Tribunale Piacenza, 15 Novembre 2011. Est. Morlini.


Infortunio sportivo - Lesioni personali ad un partecipante ad opera di altro partecipante. Fatto illecito - Condizioni - Dolo - Necessità. Assenza di dolo - Violazione di regole sportive - Modalità di rude violenza, irruenza o sleali - Volontà di mettere a rischio l'incolumità dell'avversario - Superamento del rischio consentito nell'attività sportiva.



Nel caso di infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da altro partecipante, il comportamento è pacificamente fonte di illecito civile se il fatto lesivo è dolosamente posto in essere in collegamento di mera occasionalità con la gara. Al di fuori di tale ipotesi, perché vi sia responsabilità risarcitoria civilistica è necessario non solo che sia configurabile la violazione delle regole sportive; ma anche che detta violazione sia posta in essere con modalità di rude violenza o irruenza, sleali o tali da mettere coscientemente a rischio l’incolumità dell’avversario, in modo che venga superato il cosiddetto rischio consentito nell’ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all’attività sportiva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale