Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 626 - pubb. 01/07/2007

Usucapione di beni di ente pubblico non territoriale

Tribunale Mantova, 02 Febbraio 2004. Est. Carla D'Ambrosio.


Usucapione di beni di proprietà A.L.E.R., già I.A.C.P. - Eccezione di indisponibilità ex artt. 830 e 828, II co. c.p.c. - Appartenenza ad ente pubblico non territoriale - Effettiva destinazione a pubblico servizio - Necessità.



L'indisponibilità e quindi l'inusucapibilità dei beni di cui agli artt. 830 e 828, II co. c.c. appartenenti agli enti pubblici non territoriali non dipende esclusivamente dalla loro appartenenza a detti enti pubblici, bensì dalla loro effettiva destinazione ad un pubblico servizio.


 


omissis

Visti gli artt. 830 c.c. e 828 II comma c.c. che stabiliscono che i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano;

ritenuto che pertanto l’indisponibilità dei suddetti beni non deriva direttamente dalla loro appartenenza ad un ente pubblico non territoriale, ma dalla loro effettiva destinazione ad un pubblico servizio;

rilevato che, alla luce dei documenti prodotti, non risulta provata la destinazione del bene di cui è causa ad un pubblico servizio e che quindi, l’eccezione di inusucapibilità del terreno de quo non appare fondata;

considerato che pertanto si rende necessario procedere alla rimessione in istruttoria del presente giudizio, per l’accertamento dei fatti dedotti dagli attori;

ritenute ammissibili e rilevanti le prove dedotte ai capitoli da 1 a 15, della memoria istruttoria attorea depositata il 15/03/2002

P. Q. M.

Revoca l’ordinanza del 04.09.2002

R I M E T T E

la causa in istruttoria, ammette le prove dedotte ai capitoli da 1 a 15 della memoria istruttoria attorea depositata il 15/03/2002, fissa per l’assunzione delle testimonianze e per l’interpello di parte convenuta l’udienza del 14 giugno 2004, ore 10.00, autorizzando la citazione di tre testi indicati dall’attore, riservandosi all’esito l’ammissione della richiesta Ctu.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Castiglione delle Siviere, lì 2.02.2004.