Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 478 - pubb. 01/01/2007

Esclusione dell'affidamento condiviso e sospensione del diritto di visita

Tribunale Mantova, 30 Gennaio 2007. Pres., est. Scaglioni.


Modificazione delle condizioni di divorzio – Minore di anni quattordici affidato ad un solo genitore – Rifiuto del minore a vivere con il genitore affidatario – Accertamento della consapevolezza della decisione e della sussistenza di comportamenti inadeguati del genitore affidatario – Affidamento condiviso – Esclusione – Sospensione del diritto di visita e di frequentazione.



In caso di rifiuto del minore a vivere con il genitore affidatario, ove il Tribunale, anche mediante l’ascolto dello stesso, accerti che la decisione è stata adottata con consapevolezza e che è giustificata da condotte inadeguate del genitore, va disposto l’affidamento del minore stesso all’altro coniuge e va escluso l’affidamento condiviso.
Per evitare un innalzamento del livello di conflittualità fra minore e genitore già affidatario possono essere sospese per un certo periodo le visite e le frequentazioni. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


 


omissis

-  a scioglimento della riserva osserva:

-  con ricorso depositato in Cancelleria in data 31/08/2006 A. G. ha richiesto la modificazione delle condizioni di divorzio concernenti l’affidamento della figlia ** di quasi anni 14.

-  Ha sostenuto che, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario con sentenza ***, il Tribunale di Mantova aveva affidato la minore alla madre, disciplinando per lui le modalità di visita e di frequentazione.

-  Queste disposizioni erano state successivamente parzialmente modificate con provvedimenti del Tribunale in data 06/11/2003 e della Corte d’Appello di Brescia, in sede di reclamo, in data 31/03/2004.

-  Il signor A. a sostengo della domanda ha segnalato che negli ultimi mesi si era radicalizzata una situazione di forte contrasto fra la madre ed **, sicché quest’ultima aveva deciso di trasferirsi stabilmente presso la sua abitazione, rifiutando ostinatamente di continuare a vivere presso la mamma.

-  Ha soggiunto che il conflitto insorto nei mesi precedenti si era fortemente acuito, a causa della incapacità della madre a svolgere le proprie funzioni genitoriali.

-  Ritenendo, pertanto, che la condotta della signora X fosse pregiudizievole per l’interesse della figlia, ha chiesto l’affidamento esclusivo della minore a lui, previa audizione della minore stessa.

-  Ha sottolineato che i rapporti di ** con * e * (suoi figli di secondo letto) e con l’attuale moglie erano ottimi, che la bambina nella nuova abitazione aveva a disposizione una sua camera da letto ed un luogo adeguato per lo studio.

-  Ha chiesto quindi di essere contestualmente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per la figlia alla madre, che avrebbe dovuto essere onerata del pagamento della metà delle spese mediche e scolastiche necessarie per **.

-  Nel caso in cui la signora X si fosse opposta all’affidamento a lui della figlia, ha domandato che la stessa fosse condannata a corrispondergli l’assegno di mantenimento nella misura da lui corrisposta.

-  Stabilita la comparizione delle parti e comunicato il decreto al P.M. che nulla ha opposto, .si è costituita in giudizio la signora X  ed, alla prima udienza fissata per il 05/10/2006, le parti concordemente hanno richiesto un rinvio dell’udienza con concessione di termine per ulteriori deduzioni.

-  Nella comparsa di risposta, depositata il 22/09/2006, X, dopo aver evidenziato le traversie e le sofferenze asseritamene subite ad opera del coniuge successivamente alla nascita di **, ha negato qualunque fondamento alle affermazioni del A. ed, anzi, ha insistito nel ribadire che il suo rapporto con ** era ottimo e che tale era pure quello della bambina con i nonni materni; ha quindi escluso che esistesse alcuna situazione conflittuale fra lei e la figlia.

-  Ha precisato che ella aveva soltanto cercato di porre qualche divieto o limitazione alla figlia che pretendeva di incontrare un coetaneo “le cui qualità morali e familiari non collimavano con il vissuto” della fanciulla, la quale nel frattempo aveva iniziato a frequentare un’amica, i cui genitori, dopo avere caricato le ragazzine sulla loro autovettura le avevano lasciate sole sino a tarda ora.

-  Ha sostenuto che ** aveva preferito rimanere con il padre, in quanto questi la lasciava libera e senza alcuna sorveglianza “ad ogni ora del giorno e della sera”; ha asserito che mentre lei stessa aveva sempre tenuto un atteggiamento responsabile, inculcando nella figlia l’amore per il padre e per i suoi due figli, considerati da ** come suoi fratelli, il A. non aveva mancato occasione per denigrarla e per considerarla “inidonea o peggio pazza”..

-  In particolare denunciando i comportamenti antieducativi del A. ha sostenuto:

1)           che permette alla figlia di restare fuori la notte a piacimento:

2)           di frequentare l’amica che la madre considera non adeguata;

3)           di frequentare il ragazzo che non è gradito dalla mamma;

4)           che non ha mai corrisposto le spese mediche specialistiche da lei richieste;

5)           che ha impedito ogni comunicazione fra la madre e la figlia cambiandole il numero di cellulare con proibizione di consegnarlo alla madre;

6)           che mentre le condizioni economiche della madre sono ottime, giacché convive con i genitori i cui redditi confluiscono in un’unica famiglia, quelle dei coniugi A. sono tali da non consentirgli di pagare il 50% delle spese mediche da sostenere nell’interesse di **;

7)           che il A. ed il padre di lui il 14/09/2006 le avevano impedito di incontrare la figlia all’uscita della scuola, dopo che ella aveva richiesto al legale dell’ex marito di poterlo fare e che inoltre mentre, l’Avv. G. con telegramma 15/09/2006 aveva intimato al A. di far rientrare la figlia nella casa della madre, egli irresponsabilmente aveva costretto ** a parlare con il suo avvocato addossando a lei la esclusiva volontà di escludere la madre, volontà poi comunicata dal legale;

8)           che dovendo ** eseguire la seconda vaccinazione di parotite, morbillo e varicella e dovendo prima di ciò procedere alle analisi del sangue ed al test di gravidanza obbligatorio, la X insieme con i nonni si era portata il 18/09/2006 presso la figlia in palestra, durante la lezione di pallavolo e che, in quella circostanza, la bambina si era commossa ed aveva iniziato a piangere appartandosi, con l’intervento dell’allenatore, in una stanzetta dove era avvenuto un tranquillo colloquio, in esito al quale ** aveva gradito l’invito a cena fattole dalla mamma.

-  In questa situazione la X ha concluso chiedendo che la figlia fosse liberata dal “giogo” dell’”indottrinamento” paterno, e che rientrasse a casa presso di lei.

-  Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in principalità, ed in subordine che fosse disposto, a mezzo CT..U. , l’ascolto di ** e la valutazione della capacità genitoriale del padre, con esame della moglie di lui, dei nonni paterni e del loro rapporto con **.

-  In via di estremo subordine l’affidamento condiviso con residenza presso la madre, con l’ordinaria amministrazione a lei affidata e con la condanna del A. alle spese ed onorari di causa, al risarcimento dei danni, alla contravvenzione di € 1.500,00 per l’ingiusta opposizione all’affidamento condiviso.

-  Concessi alle parti, come si è detto, i termini richiesti, alla successiva udienza del 03/11/2006 il procuratore del ricorrente ha insistito perché il Tribunale sentisse la minore. L’Avv. G. nulla ha opposto.

-  Con ordinanza, in pari data, il Tribunale ha disposto l’audizione della minore, delegando per l’incombente la dott.ssa Pini Bentivoglio, componente del Collegio, ed ordinando che la minore fosse accompagnata da entrambi i genitori. Il giudice venne autorizzato, se del caso, a servirsi della collaborazione di un ausiliario.

-  Le venne dato espresso incarico di acquisire informazioni quanto più ampie possibili, al fine di valutare l’interesse reale della minore, alla quale il Giudice avrebbe dovuto spiegare il significato dell’incontro e nei limiti del possibile la natura e il contenuto delle decisioni che avrebbero potuto riguardarla, e assicurandole che si sarebbe tenuto conto delle sue dichiarazioni, ma che la decisione avrebbe potuto essere diversa da quella voluta dalle parti.

-  L’ascolto venne fissato per il giorno 20/12/2006.

-  Con memoria depositata in cancelleria il 19/12/2006 il procuratore della signora X ha riferito che la sua assistita aveva incontrato la figlia il giorno 17/12/2006 e che era stata in quella circostanza aspramente riprovata da lei, tanto che ella ha chiesto di essere esonerata dall’accompagnarla dal Giudice delegato per l’ascolto. Ha sostenuto che la minore l’avrebbe denigrata in seguito all’indottrinamento subito ad opera del padre, ed ha soggiunto di non opporsi comunque “al desiderio di ** di restare per un tempo più o meno lungo presso l’abitazione paterna”.

-  Espletato l’incombente istruttorio, e depositato il relativo verbale all’udienza nuovamente fissata per il girono 25/01/2007 le parti hanno concluso, confermando le conclusioni degli atti introduttivi con la precisazione per il A. che la X fosse tenuta al mantenimento nella misura fissata dal Tribunale e per la X con richiesta di sorveglianza delle assistenti sociali sui tempi di permanenza presso ciascun genitore, in caso di affidamento condiviso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto la domanda del ricorrente deve essere dichiarata ammissibile ai sensi dell’art. 9 Legge 898/1970, in quanto la modificazione riguardante l’affidamento ed il conseguente mantenimento della figlia si fonda sulla circostanza sopravvenuta, consistente nel deciso rifiuto della minore ** di continuare a vivere presso la madre e di essere a lei affidata.

L’esame della minore condotto dal Giudice delegato con le cautele e nell’ambito delle prescrizioni indicate dal Collegio, nonché i comportamenti reattivi della madre evidenziati nei documenti prodotti e nella corrispondenza intercorsa fra i difensori, hanno permesso di acquisire utili informazioni per ritenere:

1)           credibile la versione dei fatti forniti da ** che ha dimostrato maturità, capacità di discernimento e consapevolezza;

2)           pregiudizievole e destabilizzante per il suo sviluppo l’affidamento della minore alla madre.

Le informazioni fornite dalla ragazza hanno reso evidente il labirinto di ansie, di ritorsioni, di disagio e di inadeguatezza della signora X a svolgere il compito di madre affidataria della ragazza. Ad avvalorare la fondatezza dei giudizi sopra espressi, sono fra l’altro, le circostanze riferite da ** come la seguente: “la mamma confeziona in casa le calze insieme alla nonna. Stanno sempre in casa. Quando stavo con la mamma avevo paura delle sue reazioni: urlava. Un giorno i nonni le hanno proibito di partecipare ad un’uscita organizzata dalla parrocchia che costava 20 euro,perché doveva stare a lavorare a casa. La mamma si è chiusa in camera per una settimana ed usciva solo per mangiare e continuava a dire che era ingiusto e che voleva uscire e che voleva trovarsi un lavoro; piangeva, urlava e poi andava in camera. Dopo una settimana si è tagliata i capelli da sola e si è rotta gli occhiali per fare dispetto. Io ho trovato i capelli nella vasca ed ho visto mia mamma con i capelli tagliati, gliene ho chiesto il motivo e lei mi ha risposto che lo aveva fatto perché era arrabbiata. I nonni, quando hanno scoperto che si era tagliata i capelli, mi hanno detto di dormire sul divano per sicurezza. Io per tutta la settimana non avevo dormito perché avevo paura”:

L’episodio non è smentito dalla difesa della resistente che pure non ha trascurato alcun aspetto del conflitto in atto, per avvalorare il convincimento che ** ha scelto di vivere con il padre per mero opportunismo, al fine di sottrarsi alla stretta vigilanza della madre che intende controllarla e darle una educazione seria e responsabile.

Senonché’ l’episodio si segnala come molto preoccupante e denota, ad avviso del Collegio, oltre al risorgere della antica psicosi reattiva e delle difficoltà esistenziali della signora X, documentate in atti, la sua incapacità di instaurare con ** una condizione educativa che mantenga vivo il rapporto affettivo con lei e che non arrechi pregiudizio alla sua salute psicofisica.

Il racconto continua: “Era estate e stavo con il papà. Già prima di andare con lui per le vacanze, avevo deciso che volevo andare a vivere con il papà. La mamma da quando le ho manifestato la mia intenzione, nonché i nonni quando glielo ho detto, hanno cominciato a tormentarmi dicendo che non potevo abbandonare così la mamma. Io mi sentivo schiacciata; non avevo in realtà deciso quando sarei andata a stare con il papà, aspettavo l’udienza o quello che era necessario. Poi durante il periodo di vacanza che trascorrevo con papà, sono andata in piscina con A., il mio fidanzato ed altri amici, la nonna è venuta lì e mi ha fatto una scenata dicendo che voleva sapere il nome del mio fidanzato e che voleva che io andassi dalla mamma perché non potevo stare con il papà. Mi ha detto che non ero normale, che dovevo andare dallo psicologo. Un’altra volta, sempre dopo che avevo detto che volevo stare con il papà, mi ha detto che dovevo andare dall’esorcista”.

A fronte di questo quadro familiare inquietante (con la madre che si taglia i capelli, si chiude in bagno, urla e protesta, perché le è stato negato il permesso di andare in gita con la parrocchia, con la nonna che vuole portare ** dall’esorcista perché manifesta il desiderio di stare con il papà) ** riferisce che nell’abitazione del genitore ha una sua camera da letto vicina a quella dei suoi fratelli che hanno 10 e 5 anni e che dormono insieme. Dice di andare molto d’accordo con loro “mi divertono e ci gioco. Vado d’accordo con **, la nuova moglie di papà”

Spontaneamente riferisce “il papà ed El. non mi parlavano mai della mamma, chiedevano a me come erano i rapporti con lei. Io ho sempre detto che non avevo dialogo, che lei non mi ascoltava e che era sempre convinta di avere ragione: loro mi facevano sfogare”.

Quindi dalle dichiarazioni di ** non appare alcunchè da cui si possa evincere l’esistenza di un “giogo” , di un “indottrinamento” paterni.

Un’ulteriore smentita alla versione della signora X concernente la volontà di ** di sottrarsi ai controlli materni per stare insieme a piacimento anche la notte, con il suo ragazzo, è data dalla circostanza riferita dalla minore di “essersi lasciata con * da oltre un mese e di non avere altri morosi”.

Inoltre l’amica della figlia definita dalla X “non adeguata” a dire di ** è Al., la sua “migliore” amica sin dall’asilo.

Quanto alle asserite uscite notturne ed al trasporto della bambina in auto sconosciute (circostanze relativamente alle quali la X ha incaricato irragionevolmente un’agenzia di vigilanza privata che nulla di anomalo ha riscontrato) è emerso che ** con i genitori dei suoi amici si recava al sabato sera (non tutti i sabati) in pizzeria sino alle ore 22.30.

Anche l’episodio relativo alla palestra della scuola durante la lezione di pallacanestro, è riferito da ** in modo totalmente difforme da quanto è stato asserito dalla madre: “mentre mi allenavo sono entrati in palestra la mamma ed i nonni, mi hanno preso per un braccio, dicendo che dovevo andare con loro a fare l’esame del sangue. Io ho risposto che non avevo alcun esame da fare ma solo la vaccinazione alcuni giorni dopo. Loro mi hanno detto che era per la carta dell’A.V.I.S.. Io mi sono rifiutata di seguirli. A questo punto mi hanno spinto fuori dalla palestra e mia madre ha cominciato ad urlare che dovevo tornare a casa. E’ sopraggiunto l’allenatore per tranquillizzare la situazione e mi ha portato nello spogliatoio per chiedermi spiegazioni. Io ho telefonato a ** che mi venisse a prendere. Intanto la mamma continuava a dare in escandescenze. E’ vero che ho pianto, ma non per commozione, bensì perché mi vergognavo della figura che mi avevano fatto fare. Vorrei aggiungere che quanto al vaccino sono andata all’A.S.L. per farlo e le infermiere mi hanno detto che non potevo, perché la mamma aveva mandato tre lettere di avviso che io non avevo fatto il test di gravidanza. Io però ho chiesto alla mamma e lei mi ha detto che il medico le aveva suggerito, che avendo il fidanzato, era opportuno che facessi il test di gravidanza. Io le ho spiegato che non ce ne era bisogno perché avevo 14 anni e non 20, ma lei non mi ha creduto; inoltre lo ha detto anche a terze persone, facendomi passare per quella che non sono; questa cosa mi ha fatto piuttosto male”.

Le dichiarazioni di ** trovano puntuale riscontro nella corrispondenza in atti intercorsa fra i procuratori delle parti; episodi che lumeggiano da un lato la maturità della fanciulla e l’irresponsabilità della madre non idonea a tutelare la figlia .

Così come gli episodi documentati in atti relativi alla opposizione irragionevole alla gita che ** avrebbe dovuto fare con il parroco, così come la ritorsione consistita nel rifiuto a consegnare alla ragazza i libri di testo per l’anno scolastico già iniziato, libri che il padre ha dovuto ricomprare, così come l’ostinato rifiuto agli incontri con la figlia concordati con il marito, così come il rifiuto alla consegna dei vestiti della bambina.

** è decisa a rimanere con il padre non perché è lasciata libera di frequentare chi vuole senza controlli (ha interrotto il filarino con * e le investigazioni private, assurdamente ordinate dalla madre, hanno dimostrato che la minore non restava affatto senza vigilanza), ma perché ha un rapporto ostile con la madre e trova sostegno ed affetto nell’ambiente familiare del padre.

Alla luce di quanto dunque è emerso, appare veramente sconcertante l’affermazione della X, contenuta nella comparsa di risposta, secondo la quale il suo rapporto con la figlia sarebbe ottimo e non sussisterebbe con ** una situazione conflittuale.

Rapporto difficile che invece esiste e che induce **, ragazzina sveglia, lucida e determinata, non soggiogata dall’asserito indottrinamento del padre (di cui non v’è alcuna traccia processuale) a non voler comunicare con la madre nemmeno mediante il cellulare.

Dunque il deciso rifiuto di ** di continuare a vivere presso la mamma, comprensibile e giustificato, alla luce di quanto è emerso dagli atti, a causa del comportamento inadeguato del genitore costellato da ritorsioni, assurdi divieti, ansie, ripicche, incapacità a capire, (forse frutto di una possibile ripresa di quel disturbo della personalità, la cui attenuazione al tempo della separazione aveva indotto il Tribunale a disporre l’affidamento a lei della figlia per evitare il turbamento di una situazione che sembrava consolidarsi) impongono al Collegio di accogliere la domanda del ricorrente per scongiurare effetti controproducenti che innalzerebbero la soglia di ostilità di ** nei confronti della madre e che sarebbero pregiudizievoli per la serenità della vita della minore.

Il preminente interesse della salute psicofisica di **, rispetto a quello della madre di averla con sé, in ossequio anche a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, impongono nella situazione di specie di affidare la minore esclusivamente al padre e di sospendere sino alla fine dell’anno scolastico gli incontri con la madre, salvo che ** non li richieda. In fondo nella ultima memoria dimessa la resistente ha dichiarato di non opporsi alla volontà della figlia . Non deve comunque essere negato il diritto della signora X a mantenere vivo il rapporto affettivo con la figlia e quindi, dopo il termine sopra indicato, gradualmente con l’intervento dei servizi sociali territorialmente competenti sarà organizzato un nuovo percorso di incontri e di frequentazioni con la figlia, secondo un programma che sarebbe auspicabile le parti concordassero fra loro.

Le buoni condizioni economiche della signora X, più volte ribadite da lei stessa, in atti, impongono di accogliere anche la domanda di contributo al mantenimento di **, che il Tribunale ritiene equo determinare in € 300,00 al mese, oltre alla metà delle spese mediche non mutuabili e di quelle scolastiche.

In mancanza di domanda del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, queste vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova , a modificazione delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data ***, così provvede:

1)          affida la figlia minore ** al padre;

2)          sospende sino al termine dell’anno scolastico le visite fra la madre e figlia salvo che quest’ultima non le richieda;

3)          dispone che con l’intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, dopo il termine sopra indicato, venga programmato con gradualità un nuovo percorso di visite e di frequentazioni fra la madre e figlia, possibilmente concordato fra i coniugi;

4)          pone a carico di X  l’obbligo di contribuire al mantenimento di ** versando ogni mese a A. G. l’importo di € 300.00 al mese oltre alla metà delle spese mediche non mutuabili e di quelle scolastiche. L’importo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici I.ST.A.T. .

5)          Spese processuali compensate.

Così deciso in Mantova il giorno 30 gennaio 2007

IL PRESIDENTE dott. Giovanni Scaglioni