Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3960 - pubb. 02/05/2011

Revocatoria ordinaria di conferimento di beni in società e consilium fraudis

Tribunale Mantova, 29 Marzo 2011. Est. Bernardi.


Conferimento di beni in società in accomandita semplice - Revocabilità dell’atto - Ammissibilità.

Divieto di liquidare la quota del socio finché dura la società - Eventus damni - Configurabilità.

Costituzione di società - Consilium fraudis - Accertamento della consapevolezza del pregiudizio in capo ai singoli soci costituenti - Necessità.



Il conferimento di beni immobili in società (nel caso di specie in accomandita semplice) deve considerarsi un atto di disposizione patrimoniale traslativo a titolo oneroso e, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi integrato il c.d. eventus damni nel caso di conferimento di beni in società in accomandita semplice atteso che, con tale operazione, viene resa particolarmente gravosa per il creditore la possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito in quanto per il combinato disposto di cui agli artt. 2315 e 2305 c.c., il creditore particolare del socio, finché dura la società (nella fattispecie il termine di durata era previsto fino al 2070) non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Al fine di verificare la sussistenza del presupposto consistente nella consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo (c.d. consilium fraudis) occorre avere riguardo, nell’ipotesi di conferimento di beni in società al momento della sua costituzione, agli stati soggettivi di coloro che hanno partecipato a siffatta operazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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