Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 389 - pubb. 01/07/2007

Affidamento condiviso e trasferimento all'estero del coniuge

Tribunale Mantova, 31 Agosto 2006. Pres., est. Scaglioni.


Affidamento dei figli – Trasferimento all’estero del coniuge affidatario – Tutela dell’interesse dei minori – Ambito culturale, parentale eterritoriale dei figli – Affidamento condiviso – Condizioni – Sussistenza.



Sebbene non vi sia alcuna norma che vieti l’affidamento dei figli a genitori residenti all’estero e considerato che deve garantirsi ad ogni cittadino il diritto di uscire dal territorio della Repubblica nondimeno, allorquando i genitori vivono in nazioni diverse, l’affidamento deve essere attribuito al genitore che assicura ai figli la permanenza nell’ambito culturale, parentale e territoriale a loro consueto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova, Sezione I° Promiscua, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Giovanni Scaglioni - PRESIDENTE  REL. 

dott. Mauro Bernardi - GIUDICE

dott. Vittorio Carlo Aliprandi - GIUDICE

- a scioglimento della riserva rileva che con ricorso depositato in Cancelleria il 26/05/2006 M. P. ha richiesto, a modifica del decreto di omologa 12/11/2003 del Tribunale di Mantova, relativo alla separazione personale dalla moglie A. Y A. M. A. S., che i figli C. e F. rispettivamente di anni 12 e 7, anziché essere affidati esclusivamente alla madre, fossero affidati ad entrambi i genitori.

- Ha evidenziato il ricorrente che la moglie in data 23/03/2006 ebbe ad inviargli una comunicazione con la quale lo informava della “necessità di trasferirsi presso l’abitazione del padre a S. in SPAGNA”,  ove avrebbe portato anche i figli.

- Ha sottolineato il M. di aver sempre onorato i propri impegni nei confronti dei figli, di trascorrere con loro più tempo di quanto concesso dalle condizioni di separazione, di avere vieppiù rafforzato il proprio rapporto sentimentale con loro e di non poter accettare che C. e F., a causa della lontananza dovuta al trasferimento in SPAGNA, non avessero di fatto più rapporti con lui e che venissero pregiudicati nei loro interessi, in relazione al loro futuro, da decisione improvvise e sconsiderate  della moglie.

- Con memoria depositata in Cancelleria il 24/07/2006 la Signora A. Y A. M. A. S. ha contestato il fondamento della richiesta di affidamento condiviso, a suo dire impraticabile, a causa della inderogabile necessità di trasferirsi in Spagna, per assistere il proprio genitore ammalato e bisognoso di assistenza.

- Ha chiesto quindi il rigetto della domanda del ricorrente ed in via riconvenzionale ha proposto la modificazione delle condizioni di separazione, nel senso di poter trasferire la propria residenza in SPAGNA con conseguente modifica delle modalità di visita per il genitore non affidatario.

- Alla prima udienza fissata per il 03/08/2006 veniva disposto un rinvio per consentire alla resistente, che si trovava all’estero, di partecipare al procedimento.

- Veniva quindi fissata una nuova udienza  al 31/08/2006.

- All’odierna udienza la Signora A. ha ribadito la sua volontà di trasferire i figli e se stessa presso la residenza di suo padre a S. e di far frequentare loro la scuola in quella città.

- Ha sottolineato di essere costretta a questa scelta, per dover assistere il padre solo ed ammalato. Ha negato che sua madre, che vive separata dal coniuge, o sua sorella maggiore assistano o possano assistere il loro congiunto.

- Il ricorrente M. ha precisato che entrambi i figli dalla nascita sono vissuti sempre in famiglia ad I. (VR) fino al 2000 e poi a Mantova sino al 2003; dopo la separazione avvenuta nel novembre di quell’anno essi avevano continuato a vivere a Mantova, affidati alla madre che, nelle condizioni di separazione si era impegnata “a fissare la residenza ed a vivere in continuità in un luogo che consente ai figli di frequentare l’attuale ambiente sociale e scolastico”.

- Ha sostenuto che il trasferimento in SPAGNA, voluto dalla moglie, non era necessitato dal bisogno di assistenza del padre, che, anzi, questi gli aveva riferito che si trattava di una iniziativa della figlia, da lui non richiesta. Ha confermato la sua opposizione alla domanda riconvenzionale, considerandola pregiudizievole per l’interesse dei figli.

- Il Tribunale ritiene di esaminare anzitutto, in via logica, la domanda ricovenzionale della resistente, perché in caso di accoglimento della stessa, diverrebbe  contrario all’interesse dei figli e di fatto non praticabile l’affidamento condiviso.

- Alla richiesta della Signora A. di trasferire stabilmente la residenza dei figli a S., a modificazione delle condizioni di separazione, il Tribunale è decisamente contrario.

- Infatti è pacifico che C. e F. dalla nascita sono cresciuti in Italia e che dal 2000 risiedono a Mantova, dove quotidianamente hanno esplicato i loro legami affettivi ed i loro principali interessi. L’ambiente mantovano, la frequentazione dei loro coetanei, dei loro amici, nonché di entrambi i genitori hanno costituito il contesto materiale e psicologico nel quale si è sviluppata la loro personalità.

- Il trasferimento all’estero ed il conseguente distacco dal loro ambiente, secondo il Collegio, potrebbe costituire per i piccoli un trauma, avendo essi il diritto di conservare le attuali relazioni sociali e familiari, assunte come elementi integranti della loro identità.

- E’ vero che non vi è nessuna norma che vieti l’affidamento dei figli a genitori residenti all’estero e che deve garantirsi ad ogni cittadino il diritto di uscire dal territorio della Repubblica, ma è anche vero che, allorquando i genitori vivono in nazioni diverse, l’affidamento dovrebbe essere attribuito al genitore che assicura ai figli la permanenza nell’ambito culturale, parentale e territoriale a loro consueto.

- Lo  sradicamento dei minori dal loro ambiente, la necessità di adattamento a nuovi costumi, abitudini e mentalità, la difficoltà di nuovi corsi scolastici da intraprendere, il venire  meno della presenza costante ed assidua della figura del padre che risulterebbe necessariamente compresso, se non escluso, dai suoi poteri e dai suoi diritti di concorrere alla loro istruzione ed educazione, creano ad avviso del Collegio una condizione che non solo non corrisponde all’interesse dei minori, ma che può essere per loro dannosa.

- Quanto alla motivazione addotta dalla resistente a sostegno della domanda, il tribunale osserva che il padre della signora A. di anni 82, risulta dalla diagnosi di cui alla certificazione medica prodotta presentare: “omissis”, patologie tutte compatibili con l’età avanzata ed in relazione alle quali l’assistenza non necessariamente deve essere prestata da persona di famiglia.

- Sicché non può escludersi che il trasferimento in SPAGNA, richiesto della resistente, sia frutto di una sua scelta di vita.

- Per tutte le suddette ragioni la domanda riconvenzionale della signora A. va respinta.

- Deve invece accogliersi l’istanza del ricorrente.

- Come è stato già affermato dal Tribunale il principio cardine della normativa di cui alla legge n° 54/2006 sta nella previsione che in via prioritaria l’affidamento della prole spetta ad entrambi i genitori, i quali mantengono l’operatività dei loro doveri verso i figli che, a loro volta, hanno diritto alla bigenitorialità. Sia la titolarità, sia l’esercizio della potestà genitoriale, secondo la nuova disciplina, fanno capo ad entrambi i genitori.

- Nel caso di specie non è stato evidenziato alcun motivo contrario a che non venga applicato il principio della nuova legge.

- Il signor M. P. ha sempre onorato i suoi compiti di padre ed è pacifico che ha un ottimo rapporto con i figli.

- Peraltro, tenendo conto dell’interesse dei minori, dell’ambiente in cui vivono, della scuola che frequentano, delle relazioni sociali intrattenute, il Tribunale ritiene che l’affidamento condiviso si debba realizzare nella stabile convivenza dei due bambini presso la madre, dove già si trovano.

- Attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova così provvede:

1) a modificazione  del proprio decreto di omologa in data 12/11/2003 dispone l’affidamento condiviso dei figli minori C. e F. M.  ad entrambi i genitori.

2) Rigetta la domanda riconvenzionale di A. Y A. M. A. S..

3) Spese compensate.

Così deciso in Mantova il giorno 31/08/2006