Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2922 - pubb. 14/02/2011

Rilascio del fondo affittato, poteri gestori dei comproprietari e integrazione del contraddittorio

Tribunale Mantova, 17 Settembre 2010. Est. Bettini.


Comunione – Poteri gestori di tutti i comproprietari – Stipulazione del contratto di locazione o di affitto – Proposizione della domanda di rilascio del bene da parte di uno dei comproprietari – Atto di ordinaria amministrazione – Presunzione del consenso degli altri comproprietari – Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione – Esclusione.

Obbligazioni è contratti –  Novazione – Affitto – Esclusione  di una parte del fondo – Natura novativa – Esclusione.

Comunione – Poteri dei singoli condomini – Facoltà di ottenere la restituzione della cosa al termine del rapporto di locazione o di affitto – Sussistenza.

Contratti agrari – Domanda di rilascio del fondo per scadenza del termine contrattuale – Facoltà di opporre in compensazione il credito per opere compiute sul fondo – Esclusione.



Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari sulla base della presunzione per cui ognuno di essi opera con il consenso degli altri. Ne consegue che ciascun  comproprietario, così come può stipulare il contratto di locazione o di affitto dell'immobile comune, può – trattandosi di atto di ordinaria amministrazione della cosa comune, per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione – agire in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione o per la cessazione dell'affitto, senza necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'accordo con il quale le parti si limitino ad escludere dall'affitto una parte del fondo espressamente indicata, facendo salve per il resto tutte le altre previsioni contrattuali, non ha natura novativa così che per la sua validità non è richiesta l'assistenza delle associazioni professionali di categoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che il conduttore o l'affittuario sia comproprietario del bene locatogli o concesso in affitto non impedisce ai restanti condomini –  quali espressione della comunione sul bene – di ottenere, al termine del rapporto contrattuale, la restituzione della cosa locata o affittata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La facoltà prevista dagli artt. 3, comma 3, L. n. 508/1973 e 5 L. n. 203/1982, la quale consente all'affittuario di opporre in compensazione all'affittante che agisca per il pagamento dei canoni il proprio credito derivante dalle opere compiute sul fondo, è idonea a paralizzare la richiesta di rilascio solo nei casi in cui oggetto del giudizio sia l'inadempimento all'obbligo di pagamento che determina la cessazione anticipata del rapporto. L'esercizio di tale facoltà non può invece essere opposta alla domanda principale di rilascio, qualora la stessa si basi sulla cessazione del rapporto alla scadenza del termine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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