Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2069 - pubb. 15/03/2010

Addebito della risoluzione, proporzione ed incidenza delle prestazioni e risoluzione consensuale

Tribunale Piacenza, 09 Marzo 2010. Est. Morlini.


Contratti – Risoluzione – Addebito all’una o all’altra parte – Rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute – Incidenza – Rilevanza – Mancata contestazione reciproca dell’inadempimento – Risoluzione consensuale.



In caso di inadempimento reciproco, il Giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, non essendo consentito pronunciare la risoluzione con addebito ad entrambe le parti e dovendosi invece scrutinare quale sia l’inadempimento principale al quale ascrivere la risoluzione, valutando il comportamento delle parti sino alla proposizione delle domande e tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute e l’incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto. La mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto, la mancata richiesta di esecuzione a controparte del contratto stesso e la mancata contestazione del suo inadempimento, se poste in essere da entrambi i contraenti per un significativo lasso temporale, in assenza di motivate ragioni, costituiscono indice, alla luce di una valutazione presuntiva, del fatto che il contratto stesso sia stato consensualmente risolto tra le parti per mutuo dissenso. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


Il testo integrale


 


Testo Integrale