La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1986 - pubb. 27/01/2010

Utilizzo come prova della registrazione clandestina, divulgazione di dati sensibili e danno patrimoniale

Tribunale Mantova, 24 Novembre 2009. Est. Bernardi.


Processo civile – Prova – Registrazione fonografica eseguita clandestinamente – Utilizzabilità – Condizioni.

Dati sensibili – Trattamento – Rivelazione a terzi della patologia di cui il malato è affetto – Illiceità – Sussistenza.

Dati sensibili – Illecito trattamento – Danno non patrimoniale – Sussistenza.

Danno non patrimoniale – Prova presuntiva – Ammissibilità – Fattispecie.



La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti ad opera di un soggetto che sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente e che può essere utilizzata come fonte di prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La rivelazione a terzi (nel caso di specie datore di lavoro) da parte del medico della esatta patologia di cui il malato risulta affetto costituisce trattamento di dato sensibile da considerarsi illecito ai sensi degli artt. 4, 22 comma 8, e 26 comma 5, del d.lgs. 196/2003. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In conseguenza dell’illecito trattamento di dati sensibili spetta alla persona i cui dati personali sono stati divulgati il risarcimento del danno non patrimoniale atteso che la risarcibilità di tale pregiudizio è prevista direttamente dalla legge (cfr. art. 15 del d.lgs. 196/2003). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Debbono ritenersi provati, in via presuntiva, l'ansia e il patema d'animo direttamente conseguenti alla indebita divulgazione a terzi di un dato sensibile stante la preoccupazione sia di una lesione della propria immagine sia del fatto che la diffusione di tale dato possa pregiudicare o anche solo rendere più difficoltoso il reperimento di un’occupazione lavorativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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