Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1844 - pubb. 07/10/2009

Tutela dei dati personali e notizie di cronaca, onere della prova

Tribunale Mantova, 05 Agosto 2009. Est. Gibelli.


Diritti relativi al trattamento dei dati personali – Trattamento giornalistico – Necessità che i dati siano destinati a lasciare traccia in un archivio – Insussistenza – Domanda risarcitoria per danno conseguente al trattamento dei dati personali – Onere della prova – Rapporto tra risarcimento del danno e i rimedi di cui all’art. 7 d.lgs. n. 196/03.



La legge sulla tutela dei dati personali, pur riservando particolare rilievo a quei dati che presuppongano una attività di archiviazione in banche dati, è pur tuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti – che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio – e tende ad impedire che l’uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto al trattamento del dato stesso tout court, e non limitato alla sola vicenda dell’archiviazione in banca dati, senza che, in contrario possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all’art. 21 della carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di “notizia” con quella di “dato personale”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di tutela dei dati personali, il richiamo operato dall’art. 15 del D.Lvo 196/2003 all’art. 2050 cod. civ. ha per scopo l’affermazione di un favor per il danneggiato, escludendo che nel caso del trattamento di dati personali possa porsi un problema di sussistenza o meno della colpa e di un’eventuale graduazione della stessa, trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva; ciononostante, il danneggiato che chiede la condanna del responsabile al risarcimento dei danni patiti deve dare la prova del nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento dannoso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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