Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1464 - pubb. 19/01/2009

Pagamento rateale, caducazione del rapporto e sequestro delle cambiali

Tribunale Mantova, 21 Agosto 2008. Est. Bernardi.


Sequestro giudiziale di cambiali – Azione di restituzione titoli – Risoluzione del rapporto sostanziale sottostante – Ammissibilità.

Girata per l’incasso di titoli cambiari ad un banchiere – Mero mandatario del contraente diretto – Applicabilità dell’art. 1994 c.c. – Esclusione.



Può essere concesso il sequestro giudiziario di cambiali rilasciate a titolo di pagamento rateale del prezzo di vendita al fine di tutelare lo ius ad rem consistente nella restituzione dei titoli in ipotesi di caducazione del rapporto sostanziale sottostante (nel caso di specie risoluzione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La misura cautelare di cui all’art. 670 c.p.c. può esser disposta ove i titoli cambiari siano stati girati per l’incasso ad un banchiere atteso che tale soggetto assume la funzione di mero mandatario del contraente diretto al quale i titoli erano stati rilasciati, il quale ne mantiene pertanto la titolarità sicché non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1994 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 19-8-2008 così provvede;

letto il ricorso ex art. 670 c.p.c. promosso ante causam da Z. F.;

rilevato che il ricorrente, sul presupposto dell’affermato inadempimento della società S. s.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con la stessa e concernente la fornitura di un apparecchio di purificazione dell’acqua denominato *, ha chiesto il sequestro giudiziario delle cambiali da egli rilasciate in suo favore a titolo di pagamento rateale del prezzo;

rilevato che la società S. non si è costituita;

ritenuto che il sequestro giudiziario può essere concesso al fine di tutelare lo ius ad rem consistente nella restituzione dei titoli nel caso di caducazione del rapporto sostanziale sottostante sicché può dirsi sussistente una controversia sulla proprietà o il possesso;

osservato altresì che la concessione della misura invocata non è impedita dalla circostanza che i titoli in questione siano stati girati per l’incasso ad un banchiere atteso che tale soggetto assume la funzione di mero mandatario del contraente diretto al quale i titoli erano stati rilasciati il quale ne mantiene pertanto la titolarità (cfr. Cass. 25-3-1994 n. 2928) sicché non può operare la disciplina di cui all’art. 1994 c.c. (cfr. sul punto Cass. 17-1-1985 n. 106);

considerato, quanto al fumus, che l’inadempimento contrattuale della società resistente appare desumersi dal mancato adempimento da parte della stessa agli obblighi di assistenza e manutenzione previsti dall’art. 3 del contratto (tanto arguendosi dalla circostanza che la società venditrice risulta avere cessato l’attività e che, nonostante le diffide inviate e le garanzie previste in contratto, non è in grado di provvedere alla sostituzione del filtro centrale della bombola, dato questo che trova ulteriore conferma nel disinteresse manifestato in ordine all’esito del presente giudizio), la cui mancata prestazione rende del tutto inutilizzabile l’attrezzatura venduta sicché deve dedursi che l’inadempimento in questione debba qualificarsi come grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. con la conseguenza che sussistono sufficienti elementi per ritenere fondata, nel merito, l’azione di risoluzione;

considerato, quanto al periculum in mora, che è opportuno provvedere alla custodia temporanea dei titoli cambiari sussistendo la necessità di provvedere alla loro custodia temporanea non giustificandosi il loro incasso in presenza del grave e persistente inadempimento contrattuale della società venditrice anche alla stregua del disposto di cui all’art. 1460 c.c.;

omissis

Mantova, li 21-8-2008

Il Giudice Designato       

dott. Mauro Bernardi


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