Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1161 - pubb. 17/03/2008

Lavori edili in luoghi adibiti a pubblico passaggio e attività pericolosa

Tribunale Mantova, 16 Febbraio 2008. Est. Gibelli.


Lavori edili che immutino luoghi adibiti a pubblico passaggio – Attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. – Sussistenza – Onere della prova – Ripartizione.



L’esecuzione di lavori edili che importino modificazione dei luoghi adibiti a pubblico passaggio costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. e, stante la presunzione di colpa a carico del danneggiante, il danneggiato ha solo l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’attività pericolosa e il danno subito; incombe invece sull’esercente l’attività pericolosa l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. In mancanza di tale prova, non può trovare spazio l’ipotesi di concorso colposo del danneggiato, posto che la responsabilità del danneggiante può rimanere esclusa solo quanto, essendo l’attività pericolosa circondata dalle doverose cautele finalizzate ad evitare danni a terzi, il comportamento del danneggiato si connoti come imprevedibile ed inevitabile al momento della predisposizione delle misure cautelative e tale da costituire una causa sopravvenuta da sola efficiente nella produzione dell’evento ed idonea a recidere ogni nesso di causalità con l’attività pericolosa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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