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Ultime Pubblicate
Friday 22 January 2021
Non è incostituzionale l’ammissione al gratuito patrocinio a prescindere dalla situazione di non abbienza.
Patrocinio a spese dello Stato - Persona offesa dai reati indicati all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 11 January 2021, n. 1.
Thursday 07 January 2021
Misure alternative alla detenzione ed effetti della successiva rinuncia alla domanda da parte dell'interessato.
Istituti di prevenzione e di pena - Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Soggetto detenuto - Richiesta dell'interessato - Necessità - Esclusione - Conseguenze (l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 47 ss., 57, 71; cod. proc. pen., art. 677).
Poiché le misure alternative alla detenzione possono essere concesse al condannato detenuto anche di ufficio, la successiva rinuncia alla domanda da parte dell’interessato non preclude alla magistratura di sorveglianza di verificare se sussistono comunque i presupposti per la concessione di una misura anche diversa da quella originariamente richiesta dal detenuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 22 December 2020.
Wednesday 23 December 2020
Competenza per territorio della magistratura di sorveglianza del luogo di residenza o del luogo di domicilio dell’interessato non detenuto.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Interessato non detenuto - Competenza per territorio - Luogo di residenza o di domicilio - Non coincidenza dei due luoghi - Fori concorrenti - Conseguenze.
L’art. 677, comma 2, c.p.p., nel prevedere la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza del luogo di residenza o del luogo di domicilio dell’interessato non detenuto, stabilisce due fori concorrenti: con la conseguenza che, se il luogo di residenza dell’interessato non coincide con quello del suo domicilio, va affermata la competenza del giudice preventivamente adìto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Alessandria, 19 December 2020.
Wednesday 30 December 2020
Costituzione di parte civile per i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza e falso in prospetto.
Costituzione di parte civile – Delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza ex art. 2638 c.c. – Falso in prospetto ex art. 173 bis D.Lgs. n. 58/1998 – Transazione – Ammissibilità.
Ammessa la costituzione di parte civile per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza ex art. 2638 c.c. e di falso in prospetto ex art. 173 bis D.Lgs. n. 58/1998 nonché per i soggetti che sono addivenuti a transazione con l’istituto di credito. (Luigi Fadalti) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 12 December 2020.
Thursday 24 December 2020
Covid-19: Modalità di partecipazione del giudice delle udienze civili mediante collegamenti da remoto.
Procedimento civile - Misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto - Modalità di partecipazione del giudice - Previsione che lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni caso, avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.
Corte Costituzionale, 11 December 2020, n. 269.
Thursday 24 December 2020
Sui rapporti tra confisca e procedura esecutiva civile.
Esecuzione immobiliare – Confisca del bene pignorato – Prevalenza – Criterio della anteriorità della trascrizione.
Al di fuori dei casi previsti dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, i rapporti tra confisca e procedura esecutiva civile sono regolati dal principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri ai sensi dell’art. 2915 cod. civ.; per l’effetto, la misura penale prevarrà solo se trascritta anteriormente al pignoramento. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 10 December 2020, n. 28242.
Tuesday 19 January 2021
Effetti sulle procedure esecutive pendenti di sequestro o confisca del bene pignorato.
Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze.
La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure". (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 10 December 2020, n. 28242.
Saturday 05 December 2020
Vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia e risarcimento del danno per tardiva trasposizione nell’ordinamento interno.
Vittime di reati intenzionali violenti - Commessi in Italia - Risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE.
Alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime;
Il menzionato indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro (cosiddette vittime non transfrontaliere) ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti;
L’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità;
Dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione del citato art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche, trovando applicazione l’istituto della “compensatio lucri cum damno”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 24 November 2020, n. 26757.
Wednesday 04 November 2020
Domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannato residente in altro stato dell'Unione Europea - Esecuzione all'estero - Ammissibilità
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Esecuzione in altro stato dell'Unione Europea - Concessione della misura - Prova dei presupposti di merito - Documentazione proveniente dall'interessato - Insufficienza - Conseguenze - Rigetto della domanda.
La domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea è astrattamente ammissibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 2016 n. 238.
La domanda di misura alternativa alla detenzione da eseguire in uno Stato estero membro dell’Unione Europea, pur essendo astrattamente ammissibile, va rigettata in mancanza di accertamento dei relativi presupposti di merito, la cui prova non può essere fornita da mera documentazione proveniente dall’interessato o dal suo difensore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 29 October 2020.
Wednesday 02 December 2020
Cessazione dell'esecuzione di misura di prevenzione già applicata in misura non inferiore a quella stabilita con il decreto soggetto a impugnazione.
Custodia cautelare - Perdita di efficacia - Pena pari o superiore alla custodia già subita - Misure di prevenzione - Applicabilità - Pregressa concreta applicazione pari o superiore a quella applicata con il decreto soggetto a impugnazione.
L'articolo 300 comma 4° del c.p.p., nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia della custodia cautelare quando la sentenza di condanna anche soggetta a impugnazione preveda una pena pari o superiore alla custodia già subita, è applicabile analogicamente alla materia delle misure di prevenzione, quando risulti nel corso del giudizio di impugnazione del decreto impositivo che la misura della sorveglianza speciale di p.s. in concreto già applicata sia pari o superiore a quella stabilita con il decreto soggetto a impugnazione
. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 21 October 2020.
Thursday 10 September 2020
Natura impugnatoria del reclamo disciplinare.
Ordinamento penitenziario - Istituti di prevenzione e di pena - Magistrato di sorveglianza - Reclamo disciplinare - Natura - Impugnazione - Conseguenze.
Il reclamo proposto dal detenuto al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35- bis e 69, comma 6, lettera a), O.P. (c.d. reclamo disciplinare) ha natura impugnatoria; lo stesso, pertanto, deve contenere a pena di inammissibilità l’enunciazione specifica dei motivi in applicazione delle disposizioni generali ex artt. 581, lettera d) e 591, comma 1, lettera c), c.p.p. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Alessandria, 28 July 2020.
Thursday 30 July 2020
E’ inammissibile l'impugnazione proposta a mezzo raccomandata e trasmessa alla cancelleria del giudice.
Impugnazioni penali - Proposizione - Modalità - Raccomandata - Trasmissione alla cancelleria del giudice ad quem - Inammissibilità - Sussistenza - Sanabilità - Esclusione.
Non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, è sempre inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p. l'impugnazione proposta a mezzo di raccomandata e trasmessa alla cancelleria del giudice ad quem (anziché a quella del giudice a quo) violazione degli artt. 582-583 c.p.p. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 15 July 2020.
Saturday 17 October 2020
La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente.
Somma contante versata dal cliente al legale in deposito fiduciario - Mancata restituzione - Sollecito del cliente - Negazione dell'avvocato della ricezione della somma - Illecito permanente - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.
La condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 08 July 2020, n. 14233.
Friday 17 July 2020
Diritto di cronaca e diritto di critica nella diffamazione.
Diffamazione - Diritto di cronaca e diritto di critica - Fattispecie.
Le dichiarazioni dell’ausiliario del pubblico ministero incaricato di effettuare intercettazioni telefoniche nell’ambito di un’inchiesta penale per tangenti, rese in interviste e in pubblici dibattiti, che con espressioni allusive e insinuanti fanno intendere che, contrariamente al vero, una persona (nella specie: un noto uomo politico) sia coinvolta come indagato in detta inchiesta non rientrano né nel diritto di cronaca né nel diritto di critica, ma hanno natura diffamatoria e sono fonte di responsabilità. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Appello Roma, 24 June 2020.
Thursday 02 July 2020
Quando la violazione del distanziamento fisico prescritto in periodo di pandemia da Covid-19 può essere valutata ai fini della sorveglianza speciale.
L'avvenuta applicazione della misura di prevenzione personale del Daspo non può costituire il fondamento della diversa misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in violazione del principio del ne bis in idem.
La violazione del distanziamento fisico prescritto in periodo di pandemia da Covid-19 può essere valutata ai fini della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/11, solo quando risulti la positività al virus dei soggetti responsabili, non potendosi utuilizzare ai fini della misura di prevenzione il mero "pericolo di pericolo" del delitto di epidemia colposa, e cioè un elemento di fatto del tutto evanescente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Appello Bari, 10 June 2020.
Friday 12 June 2020
L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998 non costituisce una misura di sicurezza e, quindi, non presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale.
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - Pericolosità sociale del detenuto - Irrilevanza - Conseguenze
Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione - Provvedimento amministrativo - Esclusione - Provvedimento giurisdizionale - Affermazione - Conseguenze.
L’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998 non costituisce una misura di sicurezza e, quindi, non presuppone l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del detenuto: ne consegue che ai fini dell’espulsione in questione rilevano soltanto i legami familiari contemplati dall’art. 19 del medesimo decreto, mentre restano irrilevanti quelli diversi valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p. (in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla vita familiare) ai soli fini dell’applicazione di una misura di sicurezza.
L’espulsione dello straniero disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 286/1998, sebbene applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, che trova la sua regolamentazione specifica nel predetto art. 16: ne consegue che non sono automaticamente applicabili ad essa le disposizioni sull’espulsione “prefettizia” e, in particolare, quelle contenute nell’art. 13, comma 2-bis e comma 7, d. lgs. 286/1998. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 27 May 2020.
Thursday 22 October 2020
Querela di falso e riempimento absque pactis.
Prova civile – Riempimento abusivo di foglio firmato in bianco – Riempimento absque pactis – Querela di falso – Necessità.
La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione del rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis, ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione. (Federico Ioncoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 26 May 2020.
Saturday 06 June 2020
Reato nei confronti della PA accertato in sede penale e azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile.
Fatto reato nei confronti della Pubblica Amministrazione accertato in sede penale - Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Ammissibilità.
L'azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall'illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall'azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 07 May 2020, n. 8634.
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