Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo I
Banche

Sezione V
Liquidazione volontaria (2)

Art. 97
Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società (3).

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall’articolo 81, comma 2.

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.



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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 3, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 43, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.