Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III-bis
Del procedimento sommario di cognizione (1)
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(1) Capo inserito dall’art. 51, comma 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009.
Art. 702-bis
Forma della domanda. Costituzione delle parti (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
II. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
III. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.
IV. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
V. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
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(1) Articolo inserito dall’art. 51, comma 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito il capo III-bis dopo il capo III del titolo I del libro quarto. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
GIURISPRUDENZA
Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi - Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.
L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)
Le massime si riferiscono a: Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso. Tribunale Avezzano, 01 Marzo 2016.
Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi - Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.
L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)
Le massime si riferiscono a: Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso. Tribunale Pescara, 23 Febbraio 2016.
Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi – Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.
L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)
Le massime si riferiscono a: Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso. Tribunale Pescara, 27 Ottobre 2014.