LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 2
Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale
Art. 207
Processo verbale dell'assunzione
I. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
II. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante (1).
III. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
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(1) L'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, con effetto dal 25 giugno 2014, ha soppresso le parole "che le sottoscrive". Il citato D.L. è stato convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014.
GIURISPRUDENZA
Procedimento civile - CTU - Nullità riguardanti l'espletamento delle operazioni del consulente - Nullità relative - Sanatoria.
CTU - Obbligo di comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali - Sussistenza - Obbligo di informare le parti della prosecuzione - Insussistenza.
CTU - Documenti utilizzabili dal consulente - Documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico per la dimostrazione di fatti accessori e secondari..
Tutte le nullità riguardanti l’espletamento della CTU sono nullità relative, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., resta precluso il rilievo, e l’invalidità rimane sanata, se l’eccezione non viene sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, ovvero, nel caso del contumace, nel suo atto di costituzione; e per prima istanza o difesa successiva deve intendersi anche l’udienza di mero rinvio, nella quale il Giudice si sia limitato a differire la trattazione ad altra udienza per consentire alle parti l’esame della relazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il CTU è tenuto a comunicare l’inizio delle operazioni peritali, e non già il prosieguo delle stesse, laddove esso sia volta a volta fissato nel verbale delle operazioni, posto che incombe sulle parti l’onere di informarsi sulla prosecuzione delle attività peritali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sono comunque utilizzabili dal consulente, i documenti rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico al fine di dimostrare fatti accessori e secondari, non direttamente posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Piacenza, 26 Maggio 2011. Segue...