Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE II
Della designazione del giudice istruttore

Art. 174
Immutabilità del giudice istruttore

I. Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

II. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.