TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 154
Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
II. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.