Associazione temporanea di due imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Impresa capogruppo costituita "ex lege" come mandataria - Fallimento della stessa - Estinzione del mandato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione alla riscossione del corrispettivo - Da parte dell'impresa mandante - Per la parte proporzionale ai lavori eseguiti - In forza dell'accordo di associazione - Sussistenza - Legittimazione della curatela fallimentare - Esclusione - Ricezione di detta parte di corrispettivo da parte della curatela - Azione della mandante contro la curatela per ottenerne la corresponsione - Proponibilità avanti al giudice ordinario - Sussistenza - Proponibilità in sede concorsuale - Esclusione.
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società capogruppo, costituita "ex lege" come mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato deve reputarsi risolto a norma dell'art. 78 della legge fallimentare, che non trova deroga nella disciplina di detto D.Lgs., e, conseguentemente, l'impresa mandante (essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento) deve reputarsi direttamente legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati, la cui esecuzione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza. Correlativamente, detta amministrazione non può eseguire il pagamento di detto corrispettivo alla curatela fallimentare dell'impresa capogruppo, che, per effetto della cessazione del mandato, non è più legittimata ad effettuare incassi in nome e per conto dell'altra associata, dovendosi, inoltre, ritenere che, qualora la curatela riceva detto pagamento, il credito dell'impresa già mandante, che agisca per ottenere dalla curatela la somma pagata dall'amministrazione appaltatrice, non debba essere fatto valere in sede concorsuale, avanti al tribunale fallimentare, ma possa esserlo avanti al giudice ordinario (nella specie l'impresa mandante aveva agito contro la curatela per ottenere l'accertamento della propria legittimazione alla riscossione del suddetto corrispettivo, nel giudizio era intervenuta l'amministrazione appaltante che aveva messo a disposizione la somma ed il giudice di merito, dopo che quello di primo grado aveva reputato improponibile l'azione, in quanto di competenza del tribunale fallimentare, ed aveva dichiarato la debenza di essa alla curatela dell'impresa mandataria, attribuendogliela, il giudice d'appello aveva, invece, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, condannato la curatela a corrisponderla all'impresa già mandante). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2000, n. 421. Segue...