Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione III
Principi di carattere processuale

Art. 7
Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell’insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.

2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.

3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.



Relazione illustrativa
In attuazione del principio di unitarietà della procedura diretta all’accertamento dello stato di crisi o insolvenza ed alla sollecita individuazione della sua migliore regolazione concorsuale (art. 2, comma 1, lettere e) ed l), della legge n. 155/2017), il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce che tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza debbono essere trattate con urgenza e riunite nell’ambito di un unico procedimento.
Il comma 2 prevede che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratti in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
Il comma 3 sancisce che il tribunale, nell’ipotesi in cui eventuali domande alternative di regolazione della crisi non siano accolte, può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione e nei casi previsti di arresto precoce della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione III
Principi di carattere processuale

Art. 7
Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza (1)

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.