Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 302
Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.



Relazione illustrativa
Il commissario liquidatore, come già prevedeva l’art. 199 del r.d. n.267 del 1942, è pubblico ufficiale e ha i doveri di informazione e rendicontazione periodica propri del curatore fallimentare. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 302
Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, (1) intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

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(1) L’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «articoli 129, 134 e 136, comma 1,» con le seguenti: «articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,».