Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore in modo sostanzialmente analogo all’articolo 88 l. fall. vigente. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.