Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti

Art. 437
Obbligo del donatario

I. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.