Civile


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 23/09/2017 Scarica PDF

Le immissioni acustiche ex art. 844 c.c. e il diritto ad una normale qualità della vita

Giuseppe D'Elia, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi dell'Insubria. Avvocato cassazionista nel Foro di Milano


Sommario: 1. Il caso. - 2. La rilevanza costituzionale e convenzionale delle immissioni acustiche. - 3. Il doppio binario di tutela e il ruolo del giudice di merito: immissioni illecite e immissioni intollerabili. - 4. Il contemperamento delle esigenze della produzione e la priorità temporale di un determinato uso. - 5. Il punctum dolens delle abitudini degli abitanti.


     

1. Il caso

Una coppia conveniva in giudizio una associazione sportiva dilettantistica, dolendosi delle intollerabili immissioni acustiche emesse nel corso di manifestazioni sportive e ricreative organizzate dalla convenuta, su concessione del Comune, negli spazi comunali adiacenti alla propria abitazione, nel corso del mese di luglio di ogni anno, dal 2005.

Gli attori specificavano, altresì, che nel corso dei suddetti eventi, tenuti in orario serale e notturno, l’affollamento dei visitatori richiamati dalle manifestazioni sportive generava immissioni sonore intollerabili idonee a condizionare la tranquillità della vita domestica degli attori e concludevano pertanto per la condanna della associazione organizzatrice degli eventi al risarcimento dei danni patiti a causa delle immissioni intollerabili (a titolo di danno biologico, esistenziale e da svalutazione del valore dell’immobile). La convenuta, per contro, contestava, tra l’altro, che le immissioni oggetto di causa superassero la soglia di tollerabilità.

Con sentenza del 5 luglio 2017 il Tribunale di Como[1] rigettava la domanda, dopo approfondita valutazione delle circostanze di fatto, considerando, in particolare, che gli eventi oggetto di causa erano «limitati ad un arco temporale estremamente ristretto» (l’intero mese di luglio di ogni anno dal 2005: nel fine settimana, con orario serale limitato entro la mezzanotte; durante la settimana, con orario serale limitato entro le ore 23:00) e che l’afflusso del pubblico risultava naturalmente contenuto dalla rilevanza locale degli eventi sportivi.

Tali elementi di fatto, sempre secondo il Tribunale di Como, davano ragione della infondatezza della domanda attorea, tenuto conto – ed è questo un altro passaggio particolarmente qualificante la ponderazione in concreto operata dal giudice del merito – che il favorevole clima estivo e le giornate con più ore di luce «facilitano ed incentivano lo svolgimento di simili attività ludico-ricreative praticate all’aperto, secondo ormai radicati e diffusi comportamenti sociali, come dimostrato anche dall’ulteriore circostanza, dedotta dalla stessa parte attrice, che la festa dello sport si svolge nel Comune di [omissis] tutte le estati a partire da almeno il 2005 (addirittura da tempo anteriore secondo la parte convenuta)».

   

2. La rilevanza costituzionale e convenzionale delle immissioni acustiche

L’annotata sentenza del Tribunale di Como merita di essere rivalutata alla luce degli sviluppi convenzionali del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu.

Sull’importanza del tema pare inopportuno soffermarsi, se non segnalando come «in Europa l’inquinamento acustico continua a costituire un grave problema ambientale con effetti nocivi sulla salute. Prove scientifiche dimostrano che una prolungata esposizione a livelli elevati di inquinamento acustico può avere gravi ripercussioni nelle aree regolate dal sistema endocrino e dal cervello, causando patologie cardiovascolari, disturbi del sonno e fastidio (una sensazione di disagio con effetti negativi sul benessere generale). Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in Europa l’inquinamento acustico è la seconda causa di patologie dovute a fattori ambientali, preceduta soltanto dall’inquinamento atmosferico»[2].

Infatti, l’art. 8 Cedu protegge, secondo la Corte di Strasburgo[3], non solo il diritto alla protezione dell’area fisica, ma anche il diritto al tranquillo godimento della dimora: sicché devono essere considerate condotte lesive del «diritto al rispetto della vita privata e familiare» non solo l’accesso non autorizzato agli spazi di privata dimora, ma anche le immissioni di rumore, di odori e le altre forme di interferenza nel godimento della propria dimora.

Anche le Sezioni Unite, nel 2017, hanno ribadito l’obbligo di interpretazione conforme alla Cedu[4], affermando che «il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 Cedu, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi»[5].

Del resto, l’apertura personalista[6] della tutela offerta dall’art. 844 c.c. discende dalla circostanza che il fondo, se per il codice civile è una mera res, per la Costituzione è un luogo di esercizio della libertà di domicilio (art. 14 Cost.), un essenziale momento della «proiezione spaziale della persona»[7]. E, così, l’art 844 c.c. ha potuto concedersi, sebbene dopo un lungo corteggiamento, alla tavola dei valori costituzionali, anche perché la prospettiva del proprietario del fondo che subisce l’immissione tradisce il severo fraseggio in negativo.

   

3. Il doppio binario di tutela e il ruolo del giudice di merito: immissioni illecite e immissioni intollerabili

È consolidato orientamento della Suprema Corte quello secondo cui sussistono bensì due livelli di tutela a fronte delle immissioni acustiche (un regime pubblicistico[8], che tutela la quiete pubblica, e un regime civilistico, che tutela i rapporti tra privati, dettato quest’ultimo dagli artt. 844 e 2043 c.c.), ma che l’eventuale rispetto dei limiti posti della normativa pubblicistica non fa venir meno l’illiceità dell’immissione ex artt. 844 e 2043 c.c.: «il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell’accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica»[9].

Ancora più chiaramente, altro arresto dello stesso anno afferma: «in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.»[10].

Dunque, in breve, la giurisprudenza di legittimità distingue le immissioni in re ipsa illecite, quando siano oltre la soglia prevista dalla normativa tecnica, dalle immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., perché lesive, in concreto, del diritto ad una normale qualità della vita.

Insomma, la Suprema Corte mostra di assegnare al giudice del merito[11] un ruolo di tutela, in concreto, dei diritti degli individui alla qualità della vita, e non (o, al più, solo marginalmente: v., infra, § 4) delle esigenze della produzione, in quanto quest’ultimo contemperamento è già espresso in leggi speciali[12], come quelle che delimitano i limiti di soglia; che il giudice di merito può, appunto, superare solo per affermare che, nonostante il rispetto delle soglie tecniche legislative e regolamentari, l’immissione è comunque intollerabile[13].

   

4. Il contemperamento delle esigenze della produzione e la priorità temporale di un determinato uso

Quanto, nello specifico, al contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenuto eventualmente conto della priorità di un determinato uso – di cui è parola nel cit. art. 844, comma 2, c.c. –, la Suprema Corte ha già somministrato un criterio guida, cui orizzontare il prudente apprezzamento del giudice del merito, chiarendo che tale formula «deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall’art. 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita»[14].

Sul piano strettamente normativo, diremo che l’evocata formula del cit. art. 844 c.c. è stata derogata, limitata e circoscritta dalla successiva normativa speciale, frutto di sopravvenute esigenze e di maturate consapevolezze rispetto ai remoti e oscuri tempi[15] di redazione del codice civile. Del resto, il contemperamento è letteralmente predicato tra produzione e proprietà e non tra la prima e i diritti della persona considerati inviolabili o fondamentali dalla Costituzione, come il domicilio e la salute; mentre, per i diritti di matrice convenzionale, come il «diritto al rispetto della vita privata e familiare», i limiti sono declinati espressamente dalla stessa Cedu (art. 8 § 2) in casi e modi che rimano con la nostra riserva rinforzata di legge[16].

Infatti, per la Suprema Corte – fermo restando l’illiceità delle immissioni oltre la soglia fissata da leggi e regolamenti, nel pubblico interesse, che il giudice del merito deve ritenere senz’altro intollerabili – all’interno della soglia legale, «il contemperamento delle esigenze della produzione assum[e] rilevanza soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l’esercizio dell’attività nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità»[17]. In effetti, l’iniziativa economica privata, giusta l’art. 41, comma 2, Cost., «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

E, più di recente, la Suprema Corte, nella ormai consolidata prospettiva di una interpretazione dell’art. 844 c.c. conforme alla Costituzione e alla Cedu, «nega che possa attribuirsi rilevanza dirimente, nell’escludere il superamento della soglia tollerabilità, alla priorità temporale di un determinato uso»[18].

   

5. Il punctum dolensdelle abitudini degli abitanti

In un caso deciso di recente, la Suprema Corte afferma che «Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale»[19].

Tuttavia, «le abitudini degli abitanti», pur esprimendo una valore sociale, non devono essere intese in senso soggettivo, fino al punto di legittimare condotte rumorose solo perché conformi, appunto, alle facili abitudini di abitanti sempre più egoisticamente insensibili al rispetto degli altrui diritti. Le abitudini degli abitanti, semmai, si oggettivano, insieme alle caratteristiche della zona, nella specifica situazione ambientale, allo scopo di misurare la rumorosità di fondo, cui parametrare l’incidenza della fonte di disturbo oggetto del giudizio di tollerabilità[20]. La dimensione sociale è, in questo modo, adeguatamente valorizzata senza, però, alimentare il rischio di degenerare in una progressiva erosione dei livelli di vivibilità.

Infatti, secondo la Suprema Corte, «al fine di stabilire la tollerabilità delle immissioni occorre fare riferimento alla condizione del fondo che subisce le immissioni e non certo al fondo che le emette (…), dovendo qui peraltro osservarsi che non potrebbe certo adottarsi quale parametro per determinare il valore del rumore residuo quello risultante dall’attività che è la fonte dell’inquinamento»[21], in quanto – evidentemente – il soggetto esposto al rumore è particolarmente sensibile alle variazioni delle condizioni preesistenti, prodotte dalla sorgente specifica causa del disturbo, più di quanto non lo sia rispetto al livello assoluto del rumore.



[1] Trib. Como 5 luglio 2017, in IlCaso.it.

[2] Così, Commissione europea, Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sull’attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/49/CE, Bruxelles, 30.3.2017, COM (2017) 151 final.

[3] Tra le altre, Corte Edu, Oluic v. Croatia, 2010; Deés v. Hungary, 2010; Giacomelli c. Italia, 2006; Moreno Gómez v. Spain, 2004.

[4] Sull’interpretazione conforme alla Cedu, volendo, G. D’Elia, Il diritto ad un giudice terzo e imparziale nell’interpretazione conforme al significato consolidato dell’art. 6 Cedu, in www.federalismi.it, anche per richiami essenziali alla giurisprudenza costituzionale e alla relativa dottrina.

[5] Cass. civ., Ss.Uu., 01.02.2017, n. 2611.

[6] Cfr. M. Piccinni, Immissioni e tutela della persona. Contaminazioni personalistiche dell’art. 844 cod. civ., in NGCC, 2012, II, 16 ss.

[7] A. Amorth, La Costituzione italiana. Commento sistematico, (1948), ora in Id., Scritti giuridici, III, Giuffrè, 1999, 1106.

Invero, il legame tra art. 844 c.c. e tutela della persona è stato trascurato dalla Corte costituzionale: v., sent. n. 247 del 1974. Apprezzabile, per contro, è l’orientamento emergente della Suprema Corte, secondo cui la tutela ex 844 c.c., avendo di mira la persona, si esprime indifferentemente su fondi urbani e rurali, su fabbricati ad uso abitativo e non, perché ciò che rileva è, appunto, la tutela delle persone che vi abitano o vi svolgono attività: Cass. civ., II, 02.08.2016, n. 16074.

[8] V., in generale, legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); e l’art. 6-ter d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) occasionato da una inibitoria, ex art. 700 c.p.c., dell’attività motoristica svolta nel noto Autodromo di Monza (Cfr. M. Maugeri, Immissioni acustiche, normale tollerabilità e normative di settore: la nuova disciplina, in NGCC, 2010, II, 204 ss.); ma, su quest’ultima sibillina disposizione, si veda l’interpretazione costituzionalmente orientata offerta, tra l’altro, da Cass. civ., III, 27.04.2015, n. 8474.

[9] Cass. civ., III, 16.10.2015, n. 20927, in Danno e responsabilità, 2016, 22 ss., con osservazione di V. Carbone, Il diritto vivente delle “immissioni”: intollerabile è anche il danno alla tranquillità familiare pur se non si misura in decibel. Conf., Cass. civ., VI, 18.01.2017, n. 1069.

[10] Cit. Cass. n. 8474/2015. Conf. cit. Cass. n. 16074/2016.

[11] Si ricordi che, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., la competenza è del Giudice di pace, quando la causa è relativa «a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione».

[12] V., per il caso particolare del sorvolo di aeroplani su proprietà private limitrofe agli aeroporti, art. 44 (Indennità per l’imposizione di servitù), d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e Cass. civ., II, 3 luglio 2014, n. 15223, in Il Corriere giuridico, 2015, 174 ss., con osservazione di A. Gambaro, Immissioni intollerabili, espropriazioni senza spossessamento e rimedi proprietari.

[13] Cfr., ad esempio, Cass. civ., III, 19.12.2014, n. 26899, laddove afferma, «sulla base delle nozioni di comune esperienza», che rumore e frastuono possono mettere seriamente e ingiustamente a repentaglio vivibilità dell’abitazione, riposo notturno, serenità ed equilibrio della mente.

[14] Cass. civ., II, 08.03.2010, n. 5564. Conf. cit. Cass. n. 8474/2015. In dottrina, per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 844 c.c., già G. D’Angelo, L’art. 844 e il diritto alla salute, in F. D. Busnelli - U. Breccia (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Giuffrè, 1978, 401 ss. Più di recente, cfr. R. Petruso, Immissioni, in Digesto disc. priv., Sez. civ., VII agg., Utet, 2012, 553 ss.

Nello specifico degli edifici in condominio, quando le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio commerciale, ribadisce la priorità alle esigenze personali di vita connesse all’abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche, Cass. civ., II, 30.08.2017 n. 20555.

[15] V. Carbone, op. cit., 29, ricorda come il vigente art. 844 c.c. risalga, nella sua prima formulazione, all’art. 35 del Libro II “Delle cose e dei diritti reali”, introdotto per consentire le immissioni fino ad allora vietate e «per favorire e incentivare l’attività industriale».

[16] Cfr., volendo, G. D’Elia - A. Renteria Diaz, Teoria e pratica delle fonti del diritto, Carocci, 2008, 155 ss.

[17] Cit. Cass. n. 5564/2010.

[18] Cit. Cass. n. 8474/2015.

[19] Cass. civ., II, 20.01.2017, n. 1606.

[20] Osserva cit. Cass. n. 1606/2017: «Vertendosi in giudizio relativo ad immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina fabbrile), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica, che vengono di regola compiuti mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio con funzione “percipiente”, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone». E, ancora, Cass. civ., II, 30.08.2017, n. 20553.

[21] Cit. Cass. n. 5564/2010.


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