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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 25/05/2022 Scarica PDF

Il danno da perdita anticipata del rapporto parentale: cos'è e come si quantifica

Diego Modesti, Avvocato in Udine


Sommario: 1. Premessa: il danno da perdita anticipata del rapporto parentale in ambito sanitario. – 2. I metodi liquidativi. – 2.1. L’equità, partendo dalle tabelle. – 2.2 La proporzionalità rispetto al danno catastrofale, con correttivo equitativo. – 2.3. La proporzionalità “secca” sulla base della ridotta aspettativa di vita della vittima rispetto alla media. – 3. Brevi osservazioni sui diversi metodi liquidativi. – 4. La liquidazione basata sulla percentuale di sopravvivenza sottratta al de cuius. – 5. Osservazioni conclusive: il metodo proposto alla prova delle tabelle romane

 

 

1. Premessa: il danno da perdita anticipata del rapporto parentale in ambito sanitario

Per definire il concetto di perdita anticipata del rapporto parentale appare ineludibile il riferimento a Cass. civ. sez. III, 21 luglio 2011, n.15991 che, in subiecta materia, ha elaborato un’autentica tassonomia: la perdita anticipata della vita in ambito sanitario si verifica nell’ipotesi in cui il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo) dei sanitari. In tali casi – afferma la Suprema Corte –, la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.

L’ipotesi in parola, va rimarcato, non è affatto diversa morfologicamente da quella afferente al danno da perdita del rapporto parentale, essendo con quest’ultimo in relazione meramente dimensionale, tant’è che non dà corpo ad extra petita la liquidazione giudiziale del danno, identificato nella perdita anticipata del rapporto parentale, circoscrivendo la portata dell'originaria domanda (perdita del rapporto parentale tout court) in via d'interpretazione dell'atto di citazione del tipo quanti minoris (fondata sul medesimo fatto storico e sui medesimi elementi costitutivi - così Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641).

Se a livello definitorio le indicazioni della Terza Sezione non abbisognano di ulteriori commenti esplicativi, le difficoltà iniziano quasi fatalmente ad intravedersi sul versante operativo: come si liquida il danno da perdita anticipata del rapporto parentale? 

Nel tentativo di dare concretezza all’insegnamento della Suprema Corte, in giurisprudenza si sono affacciati diversi indirizzi applicativi, non sempre del tutto appaganti in relazione al metodo utilizzato ed alla quantificazione che ne è conseguita. Di seguito verranno esaminati quelli impiegati più di frequente.

 

2. I metodi liquidativi

 

2.1 L’equità, partendo dalle tabelle

Secondo questo indirizzo, la liquidazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, seppure effettuata in via essenzialmente equitativa, non può prescindere dal dato di partenza rappresentato dai valori espressi dalle tabelle elaborate dalla giurisprudenza in materia di danno da perdita del congiunto, tabelle, peraltro, inapplicabili in via diretta ed immediata essendo destinate a monetizzare una diversa tipologia di danno.

In un caso piuttosto recente, il Tribunale di Modena aveva accertato la sussistenza della minore durata della vita di una persona (dato temporale, peraltro, non quantificabile) causata dall'omissione colposa dei sanitari intervenuti. Il risarcimento proposto per coniuge e due figli è stato operato in via equitativa, tenuto principalmente in considerazione che “non sarebbe appropriata una liquidazione coincidente con il valore monetario base delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano, che riguardano ipotesi in cui l'evento lesivo è la perdita del rapporto, non la minor durata del rapporto nell'ambito di una serie causale che avrebbe comunque portato alla perdita; (…) Pertanto, tenuto conto che il valore monetario base delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano per la perdita dei rapporti parentali come quelli del caso di specie è di euro 168.250,00, il Tribunale ritiene equa la determinazione del danno da minor durata del rapporto parentale (…) tenuto conto dei diversi scenari ipotizzabili nel quantum, in euro 75.000,00” per ciascun attore (Trib. Modena, sent. 1° aprile 2021, n. 563).

Il Tribunale di Milano, analogamente, ha di recente ritenuto che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale è, “stante quanto stabilito dall'art 1226 c.c., un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice, il quale, come peraltro ribadito dalla citata Cass. 10579/2021, dovendo risarcire 'un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa', può discostarsi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, in presenza di argomenti chiaramente enunciati che spieghino la specificità del caso concreto”. Applicando il sistema di calcolo delineato dalle Tabelle del Tribunale di Roma ed apportando i correttivi necessari che portano ad una decisa diminuzione dei valori indicati dalle dette tabelle, il danno è stato così liquidato: ad A, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale per la morte della madre, euro 150.000,00; a B, allo stesso titolo, euro 100.000,00; a C, allo stesso titolo, euro 80.000,00; a D, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale per la morte della nonna convivente, euro 50.000,00; ad E e ad F, a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale per la morte della nonna, euro 40.000,00 ciascuno; a G, allo stesso titolo, euro 30.000,00; ad H, I ed L , allo stesso titolo, euro 20.000,00 (Trib. Milano, sent. 22 dicembre 2021, n. 10743). 

Il Tribunale di Roma, accertata la ridotta possibilità di sopravvivenza di un paziente a due anni ed applicando le tabelle elaborate dallo stesso Tribunale, partendo da euro 274.587,60 per la moglie ed euro 225.554,10 per ciascuno dei figli, ha, quindi, ridotto gli importi “equitativamente del 50% a cagione della detta, ridotta probabilità di sopravvivenza (…) a due anni e della relativa contrazione dell'entità del danno morale soggettivo che è derivata dalla perdita anticipata della vita in questo quadro già seriamente compromesso (Trib. Roma, sez. XIII, sent. 29 dicembre 2020, n. 18649)”.

 

2.2 La proporzionalità rispetto al danno catastrofale, con correttivo equitativo

L’indirizzo interpretativo in esame quantifica il danno da perdita anticipata del rapporto parentale in proporzione alla liquidazione iure hereditatis del danno catastrofale ed apporta le opportune correzioni.

La Corte d’appello dell’Aquila, in applicazione di tale metodo, ha dapprima liquidato il danno risarcibile alle due eredi iure hereditario per il danno catastrofale patito dal de cuius e ha, successivamente, dimidiato l’importo così risultante per ciascuna erede a titolo di danno da perdita anticipata del rapporto parentale.

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte abruzzese, il de cuius aveva 47 anni all'epoca dell'exitus ed un’aspettativa di vita di due anni e due mesi. Il danno catastrofale liquidato alle eredi è stato di euro 35.000,00. Il danno iure proprio per perdita anticipata del rapporto parentale “tenuto conto dell'assenza di allegazioni più circostanziate (…) in merito alla reale alterazione della vita familiare e allo sconvolgimento delle abitudini di vita, tenuto altresì conto del fatto che il dante causa sarebbe comunque deceduto due anni e due mesi dopo” è stato equitativamente liquidato per ciascuna delle eredi con “una somma pari alla metà di quella complessivamente liquidata iure hereditario, ossia euro 17.500,00 a testa, per complessivi Euro 35.000,00 (App. L’Aquila, sent. 8 febbraio 2019, n. 264; negli stessi termini, si veda App. L'Aquila, 23 ottobre 2018, n. 1963)”. 

 

2.3. La proporzionalità “secca” sulla base della ridotta aspettativa di vita della vittima rispetto alla media

Il terzo indirizzo oggetto di analisi determina il danno da perdita anticipata del rapporto parentale operando una proporzione diretta tra la minore aspettativa di vita della vittima rispetto alla media a seguito della malpractice ed il danno da perdita del rapporto parentale calcolato in base alle tabelle elaborate dalla giurisprudenza.

Il Tribunale della Spezia, con una decisione del settembre 2020 (Trib. La Spezia, sent. 21 settembre 2020, n. 425), aveva accertato che il paziente avesse un’aspettativa di vita, in caso di intervento tempestivo, pari a circa 10 anni, a fronte di un’aspettativa media di circa 16 anni per i pari età. “Di tale circostanza – questo il ragionamento seguito per la liquidazione del danno iure proprio alla moglie e al figlio – deve necessariamente tenersi conto nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dai congiunti, operando una diminuzione degli importi (…) proporzionale alla minore aspettativa di durata del rapporto parentale in esame rispetto alla media. Così – prosegue la Corte spezzina –, se l'importo liquidabile in favore del coniuge superstite sarebbe stato pari, in ipotesi di aspettativa di vita media del congiunto, ad euro 220.000,00, la minore aspettativa di vita (…) giustifica una liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in favore della moglie nell'importo pari ad euro 137.500,00 (220.000,00: 16 = x: 10). Analogamente, effettuando il medesimo calcolo, l'importo liquidabile in favore del figlio ammonta ad euro 68.750,00 (110.000,00: 16 = x: 10)”. In dottrina, negli stessi termini si esprime autorevolmente M. Rossetti in Il danno alla salute, III ed., 2021, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, pp. 401, 402.

 

3. Brevi osservazioni sui diversi metodi liquidativi

È ius receptum, dunque, che, nel caso di danno da perdita anticipata della vita, il risarcimento spettante iure proprio ai familiari possa essere ridotto sulla base del periodo di tempo ad essi concretamente sottratto nel godere del rapporto con la persona deceduta anzitempo, il che equivale ad affermare che il danno dovrà essere valutato proporzionalmente, sulla base dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell’errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare, secondo le regole della causalità giuridica.

I primi due indirizzi esaminati sembrano disancorare il calcolo del danno da questo requisito ed affidano all’apprezzamento equitativo il compito di determinare l’entità del danno risarcibile, seppure tenendo in debita considerazione i diversi elementi fattuali in gioco. Sebbene, alla fine, il risultato possa apparire un’operazione sartoriale, essendo i singoli aspetti della vicenda pesati e valutati nella determinazione del danno, l’utilizzo dell’equità finisce per assorbire ogni precedente giudizio, rendendo scivoloso per l’interprete il compito di ricercare un metodo applicativo uniforme che traduca operativamente le indicazioni della Suprema Corte.

Appare, invece, sotto questo aspetto molto più aderente all’insegnamento di legittimità il terzo degli indirizzi interpretativi esaminati, il quale ha altresì il pregio di applicare un metodo di calcolo uniformemente utilizzabile.

Tuttavia, il riferimento allo scarto temporale tra la durata media della vita e la durata della vita concretamente vissuta dalla vittima quale indicatore per la determinazione del danno può portare a risultati non sempre omogenei.

Si ipotizzino tre casi.

a) Uomo di 42 anni con aspettativa media di vita di altri 40 anni ed aspettativa concreta di vita di 5 anni per effetto di male incurabile. Il danno patito dalla moglie per la perdita anticipata del rapporto, riconoscendo un valore di 250.000 euro secondo le tabelle di Milano per il danno parentale tout court, si risolve nella seguente equazione: 250.000 : 40 = X : 5, ed  è pari a 31.250,00 (l’esempio è tratto da M. Rossetti, op. cit.);

b) Uomo di 80 anni con aspettativa media di vita di altri 2 anni ed aspettativa concreta di vita di 1 anno per effetto di male incurabile. Il danno patito dalla moglie per la perdita anticipata del rapporto, riconoscendo un valore, inferiore al caso precedente, di 170.000 euro secondo le tabelle di Milano per il danno parentale tout court, si risolve nella seguente equazione: 170.000 : 2 = X : 1, ed  è pari a € 85.000,00;

c) Bambino di 10 anni con aspettativa media di vita di altri 72 anni ed aspettativa concreta di vita di 5 anni per effetto di male incurabile. Il danno patito dalla madre per la perdita anticipata del rapporto, riconoscendo un valore prossino al massimo di quanto previsto dalle tabelle di Milano per il danno parentale tout court, si risolve nella seguente equazione: 300.000 : 72 = X : 5, ed  è pari a € 20.833,33.

Il metodo, come si nota, appare coerente nell’ipotesi sub a). Poi, però, più ci si allontana dal valore mediano per portarsi agli estremi, verso l’alto e verso il basso, dell’età effettiva della vittima e più il sistema di calcolo evidenzia disomogeneità.

 

4. La liquidazione basata sulla percentuale di sopravvivenza sottratta al de cuius

L’ubi consistam per l’elaborazione di un metodo di calcolo del danno da perdita anticipata del rapporto parentale deve naturalmente essere allineato rispetto alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte. Il danno dovrà essere, dunque, valutato proporzionalmente, sulla base dello scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell’errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare. Il termine di riferimento non è più rappresentato dalla durata media della vita, ma dalla durata della vita della vittima in assenza dell’errore medico. In una proporzione, tale valore costituirà il primo termine e corrisponderà percentualmente al 100%, cioè al massimo di quanto la vittima avrebbe potuto ancora sperare di vivere. Il tempo di vita sottratto a causa dell’errore medico corrisponde al “torto” effettivamente subito dalla vittima e rappresenterà il terzo termine della proporzione. Il quarto termine (incognito) restituirà il valore percentuale del tempo sottratto alla vittima per effetto dell’errore medico in funzione della durata di vita sperata in assenza di tale errore. La formula è così sintetizzabile:

 

 

Riprendendo l’esempio sub a), se l’errore medico è consistito nel ritardo diagnostico della neoplasia per la quale il paziente di 42 anni sarebbe comunque morto a distanza di 5 anni ed il decesso, per effetto della malpractice, è avvenuto a distanza di 2 anni, l’errore ha evidentemente privato il paziente di 3 anni di vita.

Nel nostro caso, quindi, la proporzione andrà così impostata: 47 : 100 = 3 : X, cioè 6,38%. Tale valore rappresenta, pertanto, il danno, espresso in percentuale, corrispondente alla vita sottratta rispetto a quella raggiungibile in assenza di malpractice.    

Nel caso sub b), se l’errore ha sottratto 1 anno rispetto ai 2 che il paziente avrebbe raggiunto in assenza di malpractice, la proporzione andrà impostata in questi termini: 82 : 100 = 1 : X, per un valore pari a 1,22%.

Nell’ultimo caso, infine, se l’errore ha sottratto, per ipotesi, 3 anni di sopravvivenza ad un bambino di 10 anni che, in assenza dell’errore, sarebbe vissuto ancora 5 anni, la proporzione risulterà, quindi, 15 : 100 = 3 : X e restituisce il valore percentuale del 20%.

Spostandoci, ora, sul versante del danno parentale, poiché, come detto supra, il danno da perdita anticipata del rapporto parentale va commisurato proporzionalmente allo scarto temporale tra la durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima e quella che la stessa, in assenza dell’errore medico, avrebbe verosimilmente potuto sperare e poiché tale scarto temporale corrisponde al dato già espresso in termini percentuali, per la determinazione dell’ammontare del danno iure proprio sarà, quindi, sufficiente moltiplicare il danno da perdita del rapporto parentale tout court previsto tabellarmente (considerando ancora Milano) per la percentuale come sopra individuata.

Nel caso sub a), alla vedova andranno € 250.000 x 6,38%, cioè € 15.950; alla vedova dell’ipotesi sub b) andranno € 170.000 x 1,22%, cioè € 2.074 mentre nell’ultimo caso alla madre andranno € 300.000 x 20%, cioè € 60.000.

 

5. Osservazioni conclusive: il metodo proposto alla prova delle tabelle romane

Ormai consumatasi quella che è stata efficacemente definita la “Milanoexit” (R. Pardolesi, R. Simone, Doppia dimensione del danno da perdita del rapporto parentale: una proposta pratica, in Danno e Responsabilità, 1/2022, Wolters Kluwer, Milano, pag.15) e validata la tenuta delle tabelle romane nel garantire una maggiore uniformità applicativa attraverso l’impiego del sistema a punti, la valutazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale potrà utilmente determinarsi facendo riferimento al sistema di calcolo adottato da Roma.

Di seguito, verranno proposte schematicamente le stesse ipotesi di cui supra, distinguendo tra “vittima” e “congiunto” (rispettivamente, a sinistra e a destra della tabella) per la determinazione dei parametri richiesti dal sistema a punti, ipotizzando dapprima la stessa durata di vita sottratta di cui agli esempi e, quindi, portando tale valore a 5 anni.

Per una maggiore accuratezza dei calcoli, si è preferito fare riferimento ai mesi, anziché agli anni, cosicché la formula qui presentata può essere così riassunta:

 

(età raggiungibile dal paziente senza l’errore medico-in mesi): (100) = (anni di vita sottratti-in mesi) : (X)

 

Per la determinazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale si moltiplicherà, quindi, il valore risultante dalla tabella in relazione al danno totale spettante al congiunto per la percentuale risultante dalla formula:

DANNO DA PERDITA ANTICIPATA DEL RAPPORTO PARENTALE =

FORMULA (percentuale) X DANNO DA TABELLA

 

Schematicamente, avremo:

[...]

Da ultimo, il metodo liquidativo proposto non può naturalmente prescindere dal dato rappresentato dalla “vita sottratta”. Nella pratica ci si imbatte di frequente in valutazioni peritali in cui il dato non viene reso disponibile per l’obiettiva difficoltà di predizione (come nell’esempio di cui supra tratto da Trib. Modena, sent. 1° aprile 2021, n. 563). In tali evenienze, il Giudice che non dovesse riuscire ad ottenere un’indicazione, ancorché approssimativa, dal Collegio peritale anche in sede di riconvocazione, dovrà fare appello alla propria sensibilità ed alla propria prudenza, sulla scorta delle risultanze di CTU, nell’individuare un valore che possa verosimilmente restituire tale dato fondamentale.


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