Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25064 - pubb. 11/01/2021

Azione di responsabilità contro il curatore revocato e valutazione della condotta secondo il paradigma della diligenza qualificata

Cassazione civile, sez. I, 02 Luglio 2020, n. 13597. Pres. Didone. Est. Paola Vella.


Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato - Natura - Valenza esimente dell’autorizzazione del giudice delegato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie



L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato). (massima ufficiale)



Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (conforme):

L'autorizzazione del giudice delegato non spezza il nesso di causalità fra l'istanza del curatore fallimentare per il compimento di un'attività pregiudizievole per la massa attiva e il danno derivatone. L'autorizzazione, infatti, non costituisce una causa di per sé sola sufficiente a provocare l'evento dannoso, essendo conseguenza non anomala o straordinaria rispetto all'iniziativa del curatore fallimentare. Vedi la requisitoria


Il testo integrale


 


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