Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25063 - pubb. 30/03/2021

Limitazione della proposta di concordato fallimentare ai creditori ammessi tempestivamente al passivo

Tribunale Viterbo, 11 Gennaio 2021. Est. Geraci.


Concordato fallimentare – Ammissibilità della proposta – Proposta concernente l’intero patrimonio della fallita – Limitazione della proposta ai creditori ammessi tempestivamente al passivo – Ammissibilità

Concordato fallimentare – Ammissibilità della proposta – Limitazione della proposta ai creditori ammessi tempestivamente al passivo – Successiva modifica della proposta concordataria – Inammissibilità



Il disposto dell’art. 124 l. fall. è finalizzato ad esortare i creditori esclusi dal Giudice Delegato a depositare, nel minor tempo possibile, il ricorso in opposizione.

La circostanza che l’Assuntore sia destinatario dell’intero patrimonio appreso alla massa fallimentare non appare dunque dirimente in quanto, il medesimo art. 124 l. fall., prevede che i creditori non ricompresi nel perimetro della proposta, possano soddisfarsi aggredendo il patrimonio del fallito.

In via astratta è infatti ben possibile, seppure non accada frequentemente, che il fallito possa successivamente acquisire ulteriori entità patrimoniali non presenti nella massa attiva della procedura fallimentare; la considerazione che, in tal caso, la concreta soddisfazione dei creditori non inclusi nella proposta sia connotata da un’alea particolarmente significativa deve ritenersi connaturata alla inerzia di tali soggetti rispetto ai creditori che si sono attivati con maggiore solerzia a tutela del proprio credito.

La valutazione di eventuali integrazioni ovvero proposte migliorative deve essere valutata unitamente al perimetro soggettivo individuato dalla proposta di concordato. Nell’ipotesi in cui il proponente non abbia inteso avvalersi della facoltà di limitare i destinatari della proposta ai creditori ammessi ovvero che abbiano domandato l’insinuazione alla data della proposta, non si ravvisano motivi per negare la possibilità di depositare proposte migliorative, a condizione che le modifiche non incidano sull’impianto sostanziale della proposta e non alterino la valutazione già compiuta dal Giudice delegato sulla legittimità della proposta già sottoposta al vaglio dei creditori.

Al contrario, ove il proponete abbia inteso circoscrivere il perimetro soggettivo del concordato in riferimento alla data di deposito della prima proposta, l’integrazione di quella originaria determina una frustrazione della ratio sottesa alla disciplina delineata dall’art. 124 l. fall. In primis, si determina una distorsione della concorrenza esistente tra le diverse proposte di concordato eventualmente depositate. In secondo luogo, risulterebbe vanificato l’intento acceleratorio voluto dal legislatore in quanto alla facoltà di depositare integrazioni conseguirebbe una dilazione dei tempi di omologazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale Ordinario di Viterbo

Procedure Concorsuali

 

 

R.F. 7/2020 sub 1 conc. fall.

 

Il Giudice delegato,

Letta la proposta di concordato fallimentare presentata da ***  con ricorso depositato in data 9.10.2020;

Visto il proprio provvedimento del 20.10.2020 a mezzo del quale è stato richiesto al Curatore di rendere il proprio parere nonché di acquisire le determinazioni del Comitato dei Creditori in merito alla proposta di concordato fallimentare depositata in data 9.10.2020;

Visto il parere reso dal Curatore ai sensi dell’art. 124 l. fall. depositato in data 24.11.2020;

Vista l’integrazione, depositata in data 1.12.2020, al ricorso per concordato fallimentare ex art. 124 l.l. del 9 ottobre 2020 depositata da ****;

Rilevato che è stata depositata anche una ulteriore proposta di concordato da parte di un diverso soggetto;

Considerato che tutti i membri del Comitato dei Creditori hanno espresso il loro parere domandando a questo Giudice di sottoporre all’approvazione dei creditori soltanto la proposta di concordato fallimentare presentata da tale diverso soggetto (cfr. comunicazioni Comitato dei Creditori depositate in allegato dal Curatore in data 11.12.2020);

Visto il parere depositato in data 11.12.2020 dal Curatore fallimentare in merito all’integrazione depositata in data 1.12.2020;

Rilevato che con decreto dell’8.12.2020 questo Giudice, ai sensi dell’art. 25 comma 3 l. fall., ha convocato il Curatore per la data del 23.12.2020 ore 11.00;

Rilevato peraltro che Cancellieri Carburanti ha domandato di voler prendere visione dell’integrazione presentata da *** in data 1.12.2020 (cfr. comunicazioni Comitato dei Creditori depositate in allegato dal Curatore in data 11.12.2020);

Visto il parere del Comitato dei Creditori, depositato in data 5.1.2021, in merito all’integrazione depositata in data 1.12.2020;

osserva quanto segue.

La proposta originariamente depositata da *** prevede un onere concordatario massimo di euro 6.281.082,02. E’ previsto il pagamento integrale dei creditori ammessi in via definitiva in prededuzione ovvero con privilegio speciale o ipotecario. La proposta contempla inoltre il pagamento di ulteriori importi prededucibili nella misura massima di euro 1.100.00,00. Qualora l’ammontare degli oneri o spese prededucibili dovesse risultare superiore a tale ammontare è prevista la riduzione della percentuale di soddisfazione offerta ai creditori chirografari. E’ altresì previsto un fondo rischi per un importo di euro 1.000.000.

Con ricorso depositato in data 1.12.2020 la proponente ha depositato un ricorso qualificato di “integrazione” ove specifica che:

·        la percentuale offerta ai creditori chirografari è incrementata al 30%;

·        è offerto il pagamento integrale anche dei creditori privilegiati eventualmente ammessi in via definitiva sulla base di ricorso ex art. 101 l. fall. antecedente al deposito della proposta originaria;

·        è offerto il pagamento nella misura del 30% anche dei creditori chirografari eventualmente ammessi in via definitiva sulla base di ricorso ex art. 101 l. fall. antecedente al deposito della proposta originaria;

·        è offerto il pagamento integrale ossia per l’importo di euro 1.039.595,28 anche al creditore, che ha domandato l’ammissione in prededuzione prima del deposito della proposta originaria, qualora dovesse essere ammesso in via definitiva al passivo della procedura fallimentare.

L’importo massimo dell’onere concordatario è dunque rideterminato in euro 9.416.699,39.

Nel ricorso integrativo è inoltre specificato che la consegna materiale della promessa garanzia in originale è da intendersi temporalmente antecedente al bonifico di trasferimento della liquidità in capo all’Assuntore. Si ribadisce in ogni caso che la predetta garanzia sarebbe sospensivamente condizionata all’effettivo accredito della disponibilità liquida della Curatela in favore dell’Assuntore.

Preliminarmente deve rilevarsi come debba ritenersi conforme al dato normativo la previsione di limitare il perimetro soggettivo della proposta al soddisfacimento dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta (ossia alla data del 9.10.2020).

Attenta dottrina ha infatti rilevato che tale facoltà, prevista dall’art. 124 l. fall., è finalizzata a consentire una rapida definizione della procedura concorsuale incentivando il deposito delle proposte di concordato sin dalla fase inziale della procedura fallimentare.

Parimenti la ratio della norma è quella di disincentivare il deposito delle domande in via tardiva.

Con riferimento ai creditori esclusi in sede di esame delle domande tempestive deve osservarsi come il disposto di cui all’art. 124 l. fall. sia finalizzato ad esortare i creditori esclusi dal Giudice Delegato a depositare, nel minor tempo possibile, il ricorso in opposizione.

La circostanza che l’Assuntore sia destinatario dell’intero patrimonio appreso alla massa fallimentare non appare dirimente in quanto, il medesimo art. 124 l. fall., prevede che i creditori non ricompresi nel perimetro della proposta, possano soddisfarsi aggredendo il patrimonio del fallito. In via astratta è infatti ben possibile, seppure non accada frequentemente, che il fallito possa successivamente acquisire ulteriori entità patrimoniali non presenti nella massa attiva della procedura fallimentare.

La considerazione che, in tal caso, la concreta soddisfazione dei creditori non inclusi nella proposta sia connotata da un’alea particolarmente significativa deve ritenersi connaturata alla inerzia di tali soggetti rispetto ai creditori che si sono attivati con maggiore solerzia a tutela del proprio credito.

Esaminato tale aspetto preliminare deve tuttavia osservarsi come la proposta originaria non abbia ricevuto il favor del Comitato dei Creditori.   

Invero la maggioranza dei membri del Comitato dei Creditori nel parere formulato in riferimento alla proposta depositata in data 9.10.2020 aveva ritenuto di sottoporre al ceto creditorio soltanto l’ulteriore proposta di concordato depositata da un diverso assuntore.

Successivamente il Curatore ha autonomamente sottoposto al vaglio dei Comitato dei Creditori anche la successiva proposta ed, anche in tal caso, il Comitato dei Creditori non ha espressamente scelto di sottoporre la proposta così come integrata al ceto creditorio ma si è rimesso alle determinazioni del Giudice Delegato.

In merito alla legittimità di tali integrazioni, occorrono alcune precisazioni. Preliminarmente si osserva come, al contrario di quanto previsto della disciplina del Concordato Preventivo, nessuna norma preveda la facoltà di emendare la proposta di concordato fallimentare.

A riguardo questo Giudice ritiene che la valutazione di eventuali integrazioni ovvero proposte migliorative debba essere valutata unitamente al perimetro soggettivo individuato dalla proposta.

Orbene qualora il proponente non abbia inteso avvalersi della facoltà di limitare i destinatari della proposta ai creditori ammessi ovvero che abbiano domandato l’insinuazione alla data della proposta, non si ravvisano motivi per negare la possibilità di depositare proposte migliorative.

Deve tuttavia trattarsi di precisazioni ovvero di elementi migliorativi che non incidano sull’impianto sostanziale della proposta e non alterino la valutazione già compiuta dal Giudice delegato sulla legittimità della proposta già sottoposta al vaglio dei creditori. In tal caso, infatti, non vi è alcun pregiudizio ed anzi la formulazione della proposta migliorativa consente una migliore soddisfazione del ceto creditorio.

Infatti in tal caso, purché non sia già avvenuta la votazione, il procedimento non subisce alcun ritardo dal deposito della proposta migliorativa. Il comitato dei creditori infatti non dovrà essere interpellato nuovamente avendo già espresso parere favorevole rispetto ad una proposta deteriore con la conseguenza che non avrebbe ragioni per esprimersi in senso contrario a fronte di una integrazione meramente migliorativa. Parimenti tale modus operandi, in assenza di ulteriori indici, non appare costituire un abuso del diritto o dello strumento processuale in quanto il proponente non trae alcun vantaggio indebito dalla modifica in itinere della proposta. Il deposito della proposta integrativa infatti determina meramente una maggiore probabilità di accoglimento da parte del ceto creditorio correlata tuttavia ad un maggiore onere concordatario per il proponente.

Considerazioni differenti invece si impongono ove il proponete abbia inteso circoscrivere il perimetro soggettivo del concordato in riferimento alla data di deposito della prima proposta. In tal caso l’integrazione della proposta originaria determina una frustrazione della ratio sottesa alla disciplina delineata dall’art. 124 l. fall.

In primo luogo, si determina una distorsione della concorrenza esistente tra le diverse proposte di concordato eventualmente depositate. Il deposito di una proposta concordato in una fase maggiormente antecedente della procedura impone infatti al proponente di disporre di un minore spatium deliberandi per delineare il contento della propria proposta nonché per reperire le risorse sottese agli impegni vincolanti contenuti nel ricorso per il concordato.

Parimenti un deposito della proposta effettuato prima dell’esame delle domande tempestive ovvero immediatamente dopo l’approvazione dello stato passivo, determina necessariamente una minore conoscenza della procedura e la sopportazione di un maggior rischio sotteso a passività non ancora compiutamente emerse o quantificabili. E’ da rilevare infatti che anche il nuovo codice della Crisi e dell’Insolvenza prevede una analitica relazione del Curatore da depositarsi dopo l’approvazione dello stato passivo relativo ai crediti tempestivamente insinuati.

Il minor tempo a disposizione e le evidenziate lacune informative costituiscono uno vantaggio per il proponente debitamente compensato dalla possibilità di limitare il perimetro soggettivo della propria proposta.

Al contrario il proponente che presenta il ricorso per il concordato in epoca successiva godrà di maggior tempo e di una situazione informativa più dettagliata di guisa da essere nella condizione di formulare una proposta concordataria più articolata e dettagliata. In tal caso però assume l’onere di relazionarsi con un numero maggiore di creditori e conseguentemente di dover prevedere un maggiore onere concordatario.

Dalle predette considerazioni è agevole comprendere come la possibilità di emendare ex post una proposta concordataria debba essere ritenuta inammissibile ove il proponente – anche a seguito della integrazione migliorativa – intenda avvalersi del perimetro soggettivo determinato sulla base della data di deposito della proposta originaria.

In tal caso, infatti, risulterebbe alterata la concorrenza tra i diversi proponenti consentendo al primo di adattare la propria proposta in virtù dell’evoluzione della situazione di fatto e diritto esistente, mantenendo tuttavia un perimetro soggettivo più ristretto rispetto alle ulteriori proposte successivamente depositate.

Allo stesso tempo inoltre risulterebbe vanificato l’intento acceleratorio voluto dal legislatore prevedendo la possibilità di integrare la proposta con conseguente dilazione dei tempi di omologazione.

In tal modo, la prima proposta assumerebbe un effetto meramente “prenotativo” degli effetti del concordato che verrebbero invece delineati sulla base della successiva integrazione. Nessuna norma prevede tale possibilità.

Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie è agevole evidenziare come il proponente, per mezzo della proposta integrativa, abbia inteso prevedere l’integrale soddisfazione dei creditori prededucibili e privilegiati non ancora ammessi ed allo stesso tempo raddoppiare la percentuale di soddisfazione assicurata ai chirografari.

In tal modo, sulla base delle maggiori informazioni disponibili, risultano completamente mutate le condizioni economiche della proposta pur permanendo il perimetro soggettivo delineato sulla base della proposta depositata in data 9.10.2020.

Le predette integrazioni devono quindi ritenersi inammissibili.

Infine deve evidenziarsi come le modalità di esecuzione della proposta appaiono costituire un abuso dello strumento concordatario.

In primo luogo le garanzie promesse diverrebbero efficaci soltanto in seguito al materiale accredito in favore del proponente di una somma di pari importo invitata dalla Curatela del fallimento.

In secondo luogo il solo denaro nella immediata disponibilità della procedura fallimentare appare superiore all’onere massimo indicato dal proponente sia nella proposta originaria sia nella successiva integrazione.

Il Curatore nel proprio parere ex art. 125 l. fall. ha infatti specificato che le disponibilità liquide della procedura sono pari a circa 9.800.000,00 euro. A tale attivo già liquido deve aggiungersi l’ulteriore massa attiva non ancora liquidata composta da beni mobili ed immobili.

Appare dunque evidente che il proponente non assume alcun rischio in virtù dell’esecuzione del concordato e ciò neppure sotto il profilo delle garanzie che diverrebbero efficaci soltanto a seguito del trasferimento della cassa liquida, peraltro di importo superiore, in favore dello stesso proponente.

Tale operazione, la cui convenienza per il ceto creditorio è sottratta all’apprezzamento di questo Giudice, consente tuttavia di liquidare ai creditori una somma minore rispetto a quella già acquisita dalla Curatela.

Recentemente la Suprema Corte ha statuito espressamente l’applicabilità della figura pretoria dell’abuso diritto in relazione all’istituto del concordato fallimentare.

Nel caso di specie deve rilevarsi che il debitore, privato di tutta la massa attiva in virtù del trasferimento della stessa in favore dell’assuntore, rimarrebbe tenuto al pagamento nei confronti dei creditori estranei al perimetro della proposta. Tale sacrificio del patrimonio del debitore appare spoporzionato rispetto all’andamento della procedura che, come si è detto, trasferirebbe all’assuntore un importo maggiore di quello già nella disponibilità liquida della Curatela alla data di deposito della proposta. A fronte di tale rilevante sacrificio patrimoniale del debitore, corrisponderebbe una gestione del concordato sostanzialmente priva di alea per l’assuntore. Parimenti anche il ceto creditorio a fronte di tale sacrificio patrimoniale resterebbe esposto, in caso di inadempimento dell’assuntore, ai rischi, anche di natura meramente temporale, connessi all’escussione della garanzia rilasciata dall’assuntore in virtù delle somme liquide trasferite dalla stessa procedura concorsuale.

Deve quindi procedersi, come affermato dalla Suprema Corte, ad una “valutazione officiosa giudiziale di ordine pubblico della proposta di concordato fallimentare, rispetto al sacrificio reale del debitore, all'avvio del procedimento, con l'iniziale deposito del ricorso” (Cassazione civile, sez. I, 11/11/2020,  n. 25318).   E’ necessario sin dal momento della proposta stessa una “valutazione di proporzionalità necessaria tra attivo acquisito dall'assuntore terzo e sacrificio subito dal debitore” (Cassazione civile, cit.).

Tale valutazione infatti deve essere compiuta già in questa fase allo scopo di non dilazionare l’esito della procedura e di consentire al ceto creditorio l’eventuale deposito di diverse ed ulteriori proposte di concordato.

In virtù di quanto precede questo Giudice infine ritiene di non esercitare la facoltà, pur sollecitata dal Curatore, di sottoporre al ceto creditorio le proposte depositate da ****. In primis, perché rispetto ad esse il Comitato dei Creditori non ha formulato un espresso parere favorevole. In secondo luogo, poiché le predette criticità rilevate in merito all’integrazione ed all’abuso dello strumento concordatario impongono di non proseguire oltre l’iter procedimentale di siffatte proposte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta concordataria depositata da **** in data 9.10.2020 e la proposta integrativa depositata dal medesimo ricorrente in data 1.12.2020;

Dispone di non sottoporre al ceto creditorio le predette proposte.

Viterbo, 11.01.2021

Il Giudice delegato

dott. Antonino Geraci