Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24935 - pubb. 02/03/2021

Covid-19 e sospensione delle vendite nei giudizi di divisione

Tribunale Bergamo, 03 Febbraio 2021. Est. Fuzio.


Covid-19 - Sospensione delle vendite - Giudizi di divisione - Applicazione - Limiti



L’art. 54-ter D.L. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, modificato dall’art. 4, comma 1, primo periodo del D.L. 28/10/2020, n. 137 e dall’art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183, sebbene norma di carattere eccezionale e di strettissima interpretazione, è applicabile alle vendite effettuate in sede di divisione endoesecutiva, atteso il collegamento funzionale tra il giudizio divisorio e la procedura esecutiva.

La sospensione non opera per l’intero giudizio divisionale ma solo per la fase dell’eventuale vendita in ragione del richiamo espresso alla disciplina del processo esecutivo contenuto nell’art. 788 3° c. c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale